Corte di Giustizia Europea: convenuto irreperibile, per l’azione giurisdizionale vale l’ultimo domicilio –

Con la sentenza del 17 novembre 2011 – Causa C-327/10, la Corte di Giustizia Europea ha stabilito che quando il domicilio del consumatore è sconosciuto, il giudice competente è quello dell’ultimo domicilio noto. Secondo i giudici di Lussemburgo, infatti, l’impossibilità di individuare il domicilio attuale del convenuto non deve tradursi nella privazione del diritto all’azione per l’attore.Il Caso. Un cittadino tedesco aveva concluso un contratto di mutuo ipotecario per il finanziamento dell’acquisto di un bene immobile con una banca ceca. All’epoca, era domiciliato in una cittadina della repubblica ceca e nel contratto si era impegnato ad informare la banca di ogni mutamento di domicilio. Nel contratto si prevedeva inoltre che per le eventuali controversie la competenza fosse quella del luogo in cui si trovava l’istituto di credito. Così, divenuto moroso, la banca ha adito il Tribunale distrettuale affinché ingiungesse al consumatore di versarle circa 175.00 euro per gli arretrati e gli interessi maturati. Il giudice però ha rilevato che il contraente non era più domiciliato presso l’indirizzo indicato nel contratto e non era stato possibile determinare il suo nuovo domicilio. Da qui la richiesta alla Corte di giustizia di ottonere una interpretazione del regolamento sulla competenza giurisdizionale (n. 44/2001). La motivazione della Corte di Giustizia Europea-Per la Corte, se il giudice nazionale non perviene ad identificare il domicilio del consumatore, deve verificare se sia domiciliato in un altro Stato membro. Ma se la risposta è negativa anche in questo caso, e non si hanno indizi per ritenere che il cittadino sia domiciliato al di fuori dell’Unione, la regola base, per cui “il giudice competente è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore”, deve essere intesa nel senso che “essa riguarda non solo il domicilio attuale del consumatore, ma anche il suo ultimo domicilio conosciuto”.
Soltanto così, infatti, si permette all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e, al contempo, al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale potrà essere citato. Viceversa, l’impossibilità di localizzare il domicilio del convenuto impedirebbe l’individuazione del giudice competente, privando l’attore del diritto ad esercitare un’azione giurisdizionale.
La nomina di un tutore per le notificheRagion per cui la Corte ha dichiarato che i giudici cechi sono competenti a giudicare sull’azione intentata dalla banca per gli arretrati del mutuo. Ed ha anche ammesso la designazione di un tutore per le notifiche di rito. Una misura, quest’ultima, che pur comprimendo il diritto di difesa, si rende tuttavia necessaria, perché in mancanza l’attore non potrebbe più far valere il proprio diritto nei confronti di una persona senza domicilio noto.

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