La nuova disciplina del pignoramento presso terzi: ecco cosa cambia nel 2013.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), in vigore dal 1 gennaio 2013, con la modifica degli artt. 548 e 549 c.p.c., ha introdotto significative novità in materia di pignoramento presso terzi, semplificando il relativo procedimento. Agli articoli 543 e 547 c.p.c. sono invece stati aggiunti i riferimenti all’utilizzo della posta elettronica certificata: necessaria l’indicazione nell’atto di pignoramento dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente; facoltà per il terzo pignorato di rendere nota la propria dichiarazione anche tramite posta elettronica certificata.La nuova procedura troverà applicazione unicamente in relazione ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all’entrata in vigore della presente legge. Il testo riformato dell’art. 548 c.p.c. «Art. 548. – (Mancata dichiarazione del terzo) – Se il pignoramento riguarda i crediti di cui all’articolo 545, terzo e quarto comma, quando il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, e il giudice provvede a norma degli articoli 552 o 553. Fuori dei casi di cui al primo comma, quando all’udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, il giudice, con ordinanza fissa un’udienza successiva. L’ordinanza è notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza. Se questi non compare alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato a norma del primo comma.Il terzo può impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore». I crediti di cui al 3 e 4 comma dell’art. 545 c.p.c. sono i cd. crediti di lavoro ovvero le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.Dette somme possono essere pignorate nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato: per crediti alimentari, nella misura di 1/5 per i tributi dovuti allo Stato, alle province e ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito.Vigente la nuova normativa se il terzo non compare all’udienza stabilita, il credito pignorato nei termini indicati dal creditore si considera come non contestato (l’art. 548 è rubricato per l’appunto “Mancata contestazione del credito”). La mancata comparizione determina una presunzione di esistenza del credito. Il credito, dice la norma, “si considera non contestato”, con la conseguenza che il giudice procederà all’assegnazione o alla vendita, a norma degli artt. 552 e 553 c.p.c. La nuova norma dunque, a differenza della precedente formulazione che non determinava per il terzo né l’obbligo di comparire né di rilasciare la dichiarazione, essendo la sua mancata collaborazione del tutto priva di sanzione, fa scaturire dalla mancata dichiarazione del terzo un automatico riconoscimento della non contestazione del credito. Per i crediti diversi da quelli appena indicati, il secondo comma del nuovo art. 548 c.p.c. prevede che se il creditore in udienza afferma di non aver ricevuto la dichiarazione del terzo, il giudice fissa un’udienza successiva con ordinanza che va notificata al terzo almeno dieci giorni prima dell’udienza medesima. Se il terzo non compare neanche a questa nuova udienza il credito si considera non contestato. Non mancano le tuttavia le criticità rispetto ad una riforma che mira a velocizzare la procedura e che inesorabilmente emergeranno proprio nel caso in cui opererà il meccanismo di presunzione, in conseguenza della mancata dichiarazione. Cosa accadrà infatti se il terzo in verità non sia debitore di alcuna somma, in quanto, ad esempio, il rapporto di lavoro è cessato o mai esistito? E, più in generale, in assenza di specifica dichiarazione ma vigente la mera presunzione, come farà il giudice dell’esecuzione a calcolare quale sia la misura del credito pignorabile se ne è sconosciuto il suo ammontare?L’ultimo comma del novellato art. 548 c.p.c. prevede infine la possibilità per il terzo di impugnare nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617, primo comma, l’ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma dell’art. 548, se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Il che lascia intuire che la contestazione non può riguardare l’esistenza o meno del credito, ma solo le questioni relative alla conoscenza dell’atto di pignoramento. «Art. 549. – (Contestata dichiarazione del terzo). – Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell’esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti, con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini di cui all’articolo 617». Nel caso in cui dovessero sorgere contestazioni sulla dichiarazione del terzo, il giudice dell’esecuzione, a norma del nuovo art. 549 c.p.c., le risolve con ordinanza, contestabile sempre ex art. 617 c.p.c., dopo aver compiuto i necessari accertamenti, senza necessità di provvedere all’istruzione della causa come richiesto dal previgente dettato normativo. miolegale.it |