Corte di Cassazione Sezione n° 18872/08 – sinistro stradale – investimento pedone –onere della prova -10.07.08
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto un sinistro stradale, in relazione all’onere della prova ha precisato:“nel caso di investimento del pedone, sulle strisce pedonali, da parte di un ciclomotorista, che ammette la circostanza, al pedone che deduce la colpa del conducente giova la disciplina del comma primo dell’art. 2054 del codice civile, ed e’ pertanto l’assicuratore che ha l’onere della prova di una eventuale colpa concorrente od esclusiva, non essendo sufficiente una mera difesa in ordine alla verifica della esistenza del fatto. Pertanto la verifica dell’an debeatur dello illecito da circolazione deve considerarsi dal complesso degli elementi obbiettivi e confessori raccolti in atti, che potranno essere contrastati soltanto da specifici elementi contrari di valutazione.”
Corte di Cassazione Sezione III Civile Presidente Preden – Relatore Petti Pm Golia Svolgimento del processo Con citazione (3 febbraio-16 marzo 1995) A. P., nella veste di pedone investito da un ciclomotore, mentre attraversava la via (Omissis), in Roma (il …) conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il conducente assicurato L. Pi. e l’assicuratrice Y. e ne chiedeva la condanna in solido al risarcimento dei danni, per le lesioni subite. Motivi della decisione Il ricorso merita accoglimento; i motivi vengono in esame congiunto per la intrinseca e logica connessione. Nel primo motivo si deduce l’error in iudicando (in relazione agli artt. 116 c.p.c. e 2730, 2735, 2054 c.c. e 232 c.p.c.) in relazione alla prova del fatto storico come fatto illecito della circolazione, rilevando che esso risultava provato sulla base delle dichiarazioni scritte rese dal conducente investitore, dalla documentazione medica del pronto soccorso, dalla mancata risposta all’interrogatorio formale e dalla non contestazione specifica dell’atto sottoscritto dal conducente, che descriveva la dinamica dello incidente, da parte dell’assicuratore. Avendo il danneggiato dato la prova diretta del fatto storico e delle lesioni subite, l’unica possibile contestazione attiene al quantum debeatur. Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione su punto decisivo, riferito al valore rappresentativo del fatto, dato dalle dichiarazioni confessorie rese dal conducente responsabile, per atto scritto e sottoscritto, anche se non utilizzando il modulo del CID, da considerarsi unitamente agli altri elementi di prova ed alla mancata risposta all’interrogatorio formale deferitogli. PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa in relazione e rinvia anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione. Roma, 30 aprile 2008 |