Sinistri stradali – Indennizzo diretto –“spatium deliberandi” concesso alla compagnia di assicurazione del responsabile civile – 22.02.2010. –

Il Giudice di Pace di Pozzuoli, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una domamda di risarcimento danni subiti a seguito di sinsitro stradale, ha precisato: “Nella procedura dell’indinnizzo diretto di cui all’ar. 149 del D.L.vo 209/05, anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile deve essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato”.                                                   

                                                           REPUBBLICA ITALIANA   

                                                    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A

causa iscritta al n.5287/08 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni da circolazione stradale.
T R A(Tizia), nata a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) – c.f. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                                                                   ATTRICE

E (S.p.A. ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n.(…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;                                   CONVENUTACONCLUSIONI

Per l’attrice: acclarare la mancanza di qualsiasi responsabilità a suo carico in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannare la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 2.647,86, oltre sosta tecnica, interessi e rivalutazione, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario.
Per la convenuta: dichiarare la nullità dell’atto di citazione per difetto della vocatio in ius; dichiarare ladomanda inammissibile per difetto di contraddittorio con il presunto responsabile civile, rigettare al domanda in quanto improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(TIZIA), con atto di citazione ritualmente notificato il 23/4/08 alla S.p.A. (ZETA), la conveniva innanzi a questo Giudice, affinché – previa declaratoria della sua mancanza di qualsiasi responsabilità nella produzione del sinistro avvenuto il 14/1/08 in Pozzuoli (NA) alla Via degli Imperatori, in occasione del quale l’auto Fiat Uno tg.(…) di sua proprietà ed assicurata con la Spa (Zeta), veniva investita dall’auto AR 146 tg.(…) di proprietà di (Caio) ed assicurata con la Spa (Ipsilon) – fosse condannata la medesima Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al risarcimento dei danni.
A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:
– che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 2.647,86, come da relazione tecnica prodotta;
– che il suo veicolo era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni ex art. 149 del D.L.vo 209/05, con racc.ta a.r. n. ricevuta il 18/2/08, ed inviata per conoscenza anche alla Spa (Ipsilon) con racc.ta a.r. n. ricevuta il 21/4/08, non vi provvedeva.
Instauratosi il procedimento, si costituiva la convenuta (Spa Zeta) che, preliminarmente, eccepiva il difetto della vocatio in ius e l’inammissibilità della domanda per non essere stato citato il responsabile civile e nel merito, la contestava sia sull’an che sul quantunm debeatur. Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi ed acquisito il verbale redatto dai Carabinieri di Pozzuoli intervenuti sul luogo del sinistro.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 15/2/10, la causa veniva assegnata a sentenza.

                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda deve ritenersi improponibile alla luce del combinato disposto degli artt. 145 e 149 del D.L.vo 209/05.Il comma 2 dell’art. 145 prescrive che:
Nel caso in cui si applichi la procedura di cui all’art. 149 l’azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è l’obbligo di assicurazione, può essere proposta dolo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danni alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto alla propria impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata per conoscenza all’impresa di assicurazione dell’altro veicolo coinvolto, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti dagli artt. 149 e 150.
Il comma 6 dell’art. 149 prescrive che:
L’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile può chiedere di intervenire nel giudizio e può estromettere l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.Dalla lettura dei suddetti comma si evince, quindi, che anche all’impresa di assicurazione del veicolo del responsabile dev’essere concesso il c.d. spatium deliberandi di sessanta o novanta giorni al fine di poter verificare, con il suo assicurato, le modalità di accadimento del sinistro e vagliare la richiesta di risarcimento in uno all’impresa di assicurazione del danneggiato e, eventualmente, intervenire nel giudizio estromettendo l’altra impresa, riconoscendo la responsabilità del proprio assicurato.Dalla documentazione prodotta dall’attrice si evince che la lettera di messa in mora indirizzata alla compagnia di assicurazione del veicolo danneggiante è stata, da quest’ultima, ricevuta in data 21/4/08, ossia 2 giorni prima dell’instaurazione del procedimento avvenuto il 23/4/08 con la notifica dell’atto di citazione alla convenuta Spa (Zeta).Pertanto, deve ritenersi che, l’assenza dei requisiti di cui agli articoli 145 e 149 del Codice delle assicurazioni private, incide direttamente sulla proponibilità della domanda; proponibilità che è rilevabile d’Ufficio in ogni stato e grado del giudizio.La sussistenza della condizione di proponibilità per l’azione nei confronti della Spa (Ipsilon) non può esistere in questo giudizio già intrapreso, non potendo trascorre lo spatium deliberandi in corso di causa.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione è conforme nel ribadire che:l’art. 22 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 (ed ora l’art. 145 del D.L.vo 209/05) dispone che l’azione per il risarcimento di danni causati dalla circolazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all’assicuratore il risarcimento del danno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Come è dato desumere dal chiaro disposto della norma, la richiesta di risarcimento nelle forme in essa indicate, costituisce una condizione di proponibilità della domanda, posta a tutela di un interesse di carattere generale, che trascende, quindi, quello delle parti, individuabile nella esigenza di evitare l’insorgenza di un giudizio prima del trascorrere di un determinato periodo di tempo entro il quale l’assicuratore, dopo aver valutato la fondatezza della richiesta, possa valutare l’opportunità di provvedere al pagamento dell’indennizzo risarcitorio. Da tale qualificazione discendono due corollari. Il primo è che l’impossibilità di promuovere l’azione risarcitoria da parte del danneggiato si risolve in un difetto di giurisdizione del giudice ove l’azione, nonostante la mancata richiesta, venga comunque proposta. Il secondo è che, trattandosi di condizione della giurisdizione, intesa quest’ultima come potere dovere del giudice di emettere una pronuncia, la sussistenza della condizione deve esistere al momento della domanda e deve essere accertata di ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, senza che assuma rilievo la mancata eccezione di parte (Cass. Sez. 3, Sent. 12540/91; Cass. S.U. Sent. n.12006/91; Cass. 6164/91; Cass. Sez.3, Sent. 2336/01).
La novità della questione trattata induce il giudicante a compensare tra le parti le spese del procedimento.In relazione al contenuto della pronuncia adottata, che si atteggia come decisione di mero rito dichiarativa, non è riconoscibile la provvisoria esecuzione della stessa, nonostante il novellato disposto di cui all’art. 282 c.p.c. che, deve intendersi estensibile alle sentenze di condanna ed a quelle costitutive e non a quelle di mero accertamento e, comunque, non a quelle dichiarative di mero rito (potendosi, tutt’al più, ritenersi applicabile alle sentenze dichiarative con le quali, comunque, il giudizio abbia deciso nel merito).

                                                                      P.Q.M.

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (TIZIA) nei confronti della (Spa ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara la domanda improponibile;
2) compensa tra le parti le spese del procedimento;
3) sentenza non esecutiva.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 22 febbraio 2010.

                          IL GIUDICE DI PACE

                           (Avv. Italo BRUNO)   

   

Potrebbero interessarti anche...