Corte di Cassazione Penale n° 44498 – non è reato circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo -19.11.09 –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione Penale, con la sentenza in esame, ha stabilito che non sussiste il reato quando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo di cui all’art. 214 del C.d.S.. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che “il fermo amministrativo va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 C.P.”.  

                                                           CORTE DI CASSAZIONE 

                                                           SESTA SEZIONE PENALE 

                                                  SENTENZA N. 44498 DEL 19/11/2009  

                                                                 FATTO E DIRITTO 

Il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli ricorre contro la sentenza del Tribunale monocratico di Napoli, che ha assolto perchè il fatto non sussiste, … accusato del delitto ex art. 334 C.P., in relazione all’avvenuto uso e circolazione a bordo di un ciclomotore sottoposto a fermo amministrativo. 
L’assoluzione è stata motivata sotto il profilo che il fermo -cui era sottoposto il ciclomotore- va qualificato come sanzione amministrativa accessoria e non una misura cautelare, e, pertanto, esso non assolve ad alcuna funzione di garanzia rispetto al depauperamento del bene, con ciò non venendo integrati gli elementi costitutivi del delitto ex art. 334 C.P.. 
Di contrario avviso è invece il Procuratore della Repubblica il quale, sul rilievo che il fermo amministrativo non si distingue dal sequestro, dato che può, tra l’altro, preludere ad un provvedimento di confisca; da ciò la piena applicabilità dei disposti normativi dell’art. 334 C.P., con conseguente richiesta di annullamento della decisione impugnata e del relativo ordine di dissequestro. Il ricorso non merita accoglimento. 
Ritiene la Corte, in adesione ad un dominante orientamento di questa sezione, di ritenere l’insussistenza della violazione dell’art. 334 C.P., allorquando la materialità della condotta di sottrazione abbia ad oggetto beni sottoposti a provvedimento di fermo amministrativo, a sensi dell’art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Conclusione negativa che si impone, considerata l’impossibile riconducibilità del “fermo amministrativo” alla nozione di “sequestro amministrativo”, avuto riguardo ai due didtinti profili che attengono al principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali ed al divieto del ricorso della analogia in malam partem. 
Il ricorso va quindi rigettato. 

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