Corte di Cassazione Ordinanza n. 23908/2018 – preavviso di fermo amministrativo – sanzioni amministrative – competenza Giudice di Pace – 02.10.2018

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha ribadito quanto segue. “considerato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018 Rv. 648267).

 

 

CORTE DI CASSAZIONE

VI SEZIONE CIVILE – ORDINANZA N. 23908 – 2018

 

 

Presidente: ORILIA LORENZO

Relatore: ORILIA LORENZO

Data pubblicazione: 02/10/2018

ORDINANZA

nel procedimento n. 13614-2018 avente ad oggetto regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Roma, con ordinanza 7.5.2018 nella causa promossa da: M. G.; – ricorrente –

 contro COMUNE ROVIANO, EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002;

 – intimati – udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2018 dal Presidente Dott. LORENZO ORILIA;

viste le conclusioni del Procuratore Generale;

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Rilevato che nel giudizio di opposizione proposto da Gaetano Manzo contro un preavviso di fermo amministrativo di veicolo per mancato pagamento di sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada, il Giudice di Pace di Roma con ordinanza 21.6.2016 ha dichiarato, per quanto interessa, la propria incompetenza per materia, ritenendo la controversia devoluta alla competenza del Tribunale; che il Tribunale di Roma, davanti a cui è stato riassunto il giudizio, ravvisando un conflitto di competenza, ha richiesto di ufficio il regolamento di competenza;

che le altre parti non hanno svolto difese, mentre il Procuratore Generale ha concluso perché venga dichiarata la competenza del Giudice di Pace; considerato che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace è per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all’impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo (cfr. Sez. U, Sentenza n. 10261 del 27/04/2018 Rv. 648267); rilevato che, sulla scorta dei predetti principi, appare evidente l’errore di diritto del Giudice di Pace perché nel caso in esame si discute di un preavviso di fermo amministrativo conseguente al mancato pagamento di sanzioni per violazioni del codice della strada e quindi la sua competenza per materia non poteva essere declinata; ritenuta pertanto corretta la conclusione del Tribunale, condivisa anche dal Procuratore Generale;

che pertanto va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma a decidere sulla opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di veicolo; che la mancata attività difensiva delle parti esonera dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

la Corte dichiara la competenza per materia del Giudice di Pace di Roma, fissando il termine di legge per la riassunzione. Roma, 13.9.2018.

                                                                   Il Presidente

 

 

 

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