Corte Costituzionale – Sanzionei amministrative – più infrazioni della stessa disposizione – applicazione unica sanzione -26.01.07
Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Sanzioni amministrative – Infrazione del divieto di accesso nelle zone a traffico limitato – Trattamento sanzionatorio In caso di più violazioni della stessa disposizione vi è la possibilità per il giudice, di applicare un’unica sanzione, sia pure aumentata fino al triplo – Mancata previsione – Asserita violazione del principio di ragionevolezza – Erroneità del presupposto interpretativo – Manifesta infondatezza della questione. – D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), art. 198, comma 2. – Costituzione, art. 3. (GU n. 5 del 31-1-2007 )
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Franco BILE;
Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO,
Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso
QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO;
ha pronunciato la seguente
Ordinanza
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza del 10 maggio 2005 dal Giudice di
pace di Milano, nel procedimento civile vertente tra Nonnis Marzano
Alighiero e il Comune di Milano, iscritta al n. 114 del registro
ordinanze 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 17, 1ª serie speciale, dell'anno 2006;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell'11 ottobre 2006 il giudice
relatore Alfio Finocchiaro;
Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a due
verbali di accertamento di infrazioni all'art. 7, comma 14, del
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per
circolazione in zona a traffico limitato, promosso da Nonnis Marzano,
il Giudice di pace di Milano, con ordinanza 10 maggio 2006, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 198,
comma 2, dello stesso decreto legislativo, per violazione del
principio di ragionevolezza;
che l'accertamento delle due infrazioni, secondo il giudice
rimettente, era avvenuto in Milano, Corso Garibaldi, alla stessa data
(29 febbraio 2004), a distanza di 31 secondi;
che, dovendosi comminare al trasgressore, in base
all'art. 198, comma 2, del codice della strada, una sanzione per ogni
violazione accertata, in deroga al principio di cui al comma 1,
secondo il quale, per più violazioni della stessa disposizione, la
sanzione e' unica e puo' essere aumentata fino al triplo, ritiene il
rimettente di sollevare la questione di legittimità costituzionale
della norma indicata, nella parte in cui non consente al giudice di
applicare, comunque, per più violazioni di una stessa disposizione,
la sanzione prevista dalla legge, sia pure aumentata fino al triplo;
che la disposizione censurata contrasterebbe con il principio
costituzionale di ragionevolezza, mancando la proporzionalità tra le
sanzioni da applicare e la gravità delle violazioni commesse,
conseguendone un trattamento ingiusto e irrazionale;
che, quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo
osserva che, nella vigenza della norma impugnata, il ricorso in
opposizione ai verbali di accertamento dovrebbe essere rigettato, e
che le sanzioni irrogabili, dello stesso o di diverso importo,
sarebbero comprese tra Euro 68,25 e Euro 275,10, laddove, se la norma
venisse dichiarata illegittima, la sanzione da irrogare sarebbe
unica, e aumentata fino al triplo;
che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque la
pronuncia di infondatezza della questione sollevata.
Considerato che il Giudice di pace di Milano dubita della
legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella
parte in cui, per le infrazioni commesse nelle zone a traffico
limitato, non consente al giudice, in caso di più violazioni della
stessa disposizione, di irrogare una sola sanzione sia pure aumentata
fino al triplo, per violazione del principio di ragionevolezza di cui
all'art. 3 della Costituzione;
che il giudice rimettente, in una fattispecie in cui le
violazioni sono state accertate, sulla stessa strada, a distanza di
31 secondi l'una dall'altra, non ha in alcun modo motivato
sull'applicabilità o meno del principio contenuto nell'art. 8-bis,
comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), secondo cui "Le violazioni amministrative successive alla
prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono
commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione
unitaria";
che proprio la contiguità temporale tra i due accertamenti e
il fatto che siano stati compiuti lungo la stessa via, evidenziano
che il giudice a quo e' partito da un erroneo presupposto
interpretativo, affermando la necessità dell'applicazione, nella
fattispecie in esame, di due distinte sanzioni, senza esporre le
ragioni per le quali non si ritiene potersi configurare non solo
un'unica condotta, ma anche un'unica violazione, con il conseguente
superamento del dubbio di costituzionalità sollevato, dal momento
che non ad ogni accertamento deve necessariamente corrispondere una
contravvenzione, trattandosi di condotte (la circolazione in zona
vietata) di durata;
che tale vizio dell'ordinanza determina, sulla base della
costante giurisprudenza di questa Corte, la manifesta infondatezza
della questione (ordinanze nn. 118, 54 e 1 del 2005).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 198, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice
di pace di Milano, con l'ordinanza in epigrafe.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2007.
Il Presidente: Bile
Il redattore: Finocchiaro
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 26 gennaio 2007.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
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