Sanzioni amministrative – opposizione ad ordinanza ingiunzione – 16.09.08 –

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Images: strisce.jpgInteressante sentenza del Giudice di Pace di Palermo, relativa ad una opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto, a seguito di impugnazione di un verbale redatto per infrazione del Codice della Strada. Il Giudicante, nel procedimento in esame, preliminarmente, affronta la questione relativa all’ espresso disconoscimento della conformita’ con l’originale delle copie fotostatiche, poi, nel merito, rigetta l’eccezione formulata dal ricorrente sulla illegittimita’ dell’ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione della stessa. Infine, si occupa della questione relativa alla mancanza dei poteri del Vice Prefetto, nonché di quelli degli ausiliari del traffico.  

                                                        REPUBBLICA ITALIANA   

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO     

                  Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale 
  

ha pronunciato la seguente   SENTENZA   nella causa iscritta al n. …/2007 R.G., e promossa da   C. S. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. D. A., presso il cui studio, sito in via …, ha eletto domicilio     
contro     U. di P. in persona del Prefetto pro-tempore, rappresentato e difeso dal Dott. G. P.    Oggetto : opposizione a sanzione amministrativa.     

                                                  SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 
    

Con atto di opposizione del 07/06/2007, la cooperativa istante impugnava l’ordinanza-ingiunzione n. .. ESD/2006, redatta dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 31/01/2007, a seguito di ricorso gerarchico avverso accertamento di violazione ( n. …/2006 ), elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. 
 
L’opponente sollevava nove motivi di ricorso, adeguatamente descritti e confutati in parte motiva.  
Costituitasi in giudizio, la Prefettura di Palermo chiedeva il rigetto dell’opposizione, con condanna alle spese di giudizio.   
All’udienza del 16/09/2008, parte opponente eccepiva l’inefficacia probatoria depositata in semplice copia fotostatica dalla Prefettura di Palermo e produceva copia del pass Amat n. … ( valido fino al 23/05/2008 ), relativo al veicolo contravvenzionato.   
Si poneva quindi la causa in decisione.     

                                                      MOTIVI DELLA DECISIONE 
    

L’opposizione di che trattasi va rigettata in quanto giuridicamente infondata, e comunque non probatoriamente supportata ai sensi dell’art. 2697 c.c. 
  
Premesso che la sollevata eccezione di inefficacia probatoria della documentazione ( prodotta in copia ) proveniente dalla Prefettura di Palermo non puo’ costituire – per giurisprudenza orientata della Suprema Corte ( Cass. Civ. 23174/2006 ; 5461/2006 ) – espresso disconoscimento della conformita’ con l’originale delle copie fotostatiche : in particolare, “ se la parte comparsa non la disconosca, in modo formale, e quindi specifico e non equivoco “…” mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto: tale, cioè, che possano da essa desumersi in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia “ ( Cass. cit. ) ; va comunque affermato che, in base al combinato disposto degli artt. 2714 e 2717, le copie rilasciate da pubblici ufficiali hanno l’efficacia di “ un principio di prova “ per iscritto.   
Nel merito, in ordine al primo motivo di ricorso – mancata o insufficiente motivazione dell’atto opposto – ad un’attenta lettura dello stesso si ricava un giudizio di adeguatezza della motivazione.   Nello specifico, si evince infatti la natura dell’infrazione originariamente commessa (art. 157 C.d.s.); il richiamo espresso alle “ controdeduzioni fornite dall’ufficio di appartenenza dell’organo accertatore “; il riferimento diretto agli atti dell’istruttoria, che si affermano come accessibili presso l’Ufficio di Prefettura ai sensi dell’art. 10 della Legge 241/90 ( c.d. trasparenza amministrativa ); l’indicazione, infine, dei motivi formulati dall’organo accertatore nelle controdeduzioni quale elemento caratterizzante il rigetto del ricorso gerarchico presentato dall’opponente.   Sulla scorta di quanto osservato, non si rileva l’illegittimita’ dell’ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione della stessa.   
Quanto al secondo motivo di ricorso ( mancanza dei poteri del Vice-Prefetto ), si deve ritenere, secondo la giurisprudenza costante ed il c.d. mansionario ministeriale, che la manifestazione di volonta’ provvedimentale spetti ai soli funzionari apicali : dunque, soltanto a Prefetto e Vice-Prefetto vicario.   E va rimarcato come i Giudici di Legittimita’ evidenzino che la sottoscrizione da parte di quest’ultimo è autonoma ed indipendente, poiché lo stesso è, al riguardo, titolare di un potere autonomo e concorrente con quello del Prefetto : una sorta di titolarita’ disgiunta.   
Pertanto, il Vice Prefetto che sottoscriva un’ordinanza in tema di illeciti amministrativi non deve assolutamente giustificare in concreto i suoi poteri ( cioè, indicare i motivi per i quali firmi in vece del Prefetto ).   
Cosi’, nello specifico, la Suprema Corte ( Cass. Civ. 2085/2005 ), laddove precisa che “ l’ordinanza ingiunzione prefettizia di irrogazione delle sanzioni per infrazioni stradali, come tutti i provvedimenti riservati al prefetto, è legittima anche se emessa e sottoscritta dal vice prefetto vicario, a nulla rilevando la mancanza della espressa menzione delle ragioni di assenza o di impedimento del prefetto; ciò in quanto questi può di diritto essere sostituito dal vicario in tutte le sue funzioni e attribuzioni, senza necessità di espressa delega per il procedimento e il provvedimento “.   E, del resto – come acutamente osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( Cass. Civ. 12868/2005 ) – l’art. 16 del D.Lgs 265/2001, nel disciplinare le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali, attribuisce altresi’ agli stessi il potere di promuovere e resistere alle liti, cosi’ riconoscendo agli stessi la legittimazione processuale attiva e passiva nelle controversie riguardanti il settore dell’amministrazione, cui sono preposti.   
Per cio’ che concerne il terzo motivo di ricorso – mancanza di potere dell’ausiliario del traffico – , premesso che l’atto impugnato traeva origine da un verbale elevato da un ausiliario al traffico ( regolarmente identificato tramite numero di matricola ) a seguito dell’accertamento dell’infrazione di cui all’art. 157 del C.d.s. , non puo’ non riferirsi un cenno sull’attuale disciplina degli ausiliari del traffico.   I Comuni, infatti, possono “ conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle societa’ di gestione dei parcheggi limitatamente alle aree oggetto di concessione “ : cosi’ dispone l’art. 3 commi 132-133 della Legge 15707/1997 n. 127 ( c.d. Bassanini-ter ).   
Il conferimento di dette funzioni comprende – come dispone l’art. 68 comma 1 del Decreto Legislativo n. 488/99 (c.d. Legge Finanziaria per l’anno 1999 ) – i poteri di contestazione, nonché di redazione e sottoscrizione dei verbali di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del Codice Civile.  
Dall’esame delle disposizioni indicate, dunque, è possibile individuare tre presupposti indispensabili per attribuire efficacia e valore ai verbali redatti dagli ausiliari del traffico :   elemento soggettivo, in quanto abilitati all’attivita’ accertativi sono soltanto dipendenti comunali e dipendenti delle societa’ di gestione dei parcheggi ( oltre al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico ).   
Per di piu’, dall’entrata in vigore del D.lgs n. 488/99, “ le funzioni di prevenzione e accertamento previste dai commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127, con gli effetti di cui all’art. 2700 del codice civile, sono svolte solo da personale nominativamente designato dal Sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali (art. 68 comma 2 D.lgs 488/99 ).   Passando poi agli altri due presupposti, indispensabili per attribuire efficacia e valore ai verbali redatti dagli ausiliari del traffico, questi sono:   elemento oggettivo territoriale , in quanto ( come piu’ sopra detto ) la funzione dell’ausiliario appare circoscritta a:   aree ricompresse nell’ambito del territorio comunale, per i dipendenti del Comune ;   aree oggetto di concessione, per i dipendenti delle societa’ di gestione dei parcheggi.   elemento di competenza o funzionale, in quanto l’attivita’ di accertamento è limitata soltanto ad alcune violazioni, e piu’ precisamente: prevenzione ed accertamento delle violazioni in tema di sosta, per i dipendenti comunali.   
La giurisprudenza della Suprema Corte, peraltro, dopo alterni indirizzi, si è uniformata sul finire degli anni novanta, nel senso della piena legittimazione dei c.d. ausiliari del traffico: ultima la sentenza 7336/2005 della Corte di Cassazione che ha rilevato che “ la possibilita’ di demandare a personale estraneo all’apparato della P.A. compiti di prevenzione ed accertamento delle violazioni al codice della strada deve essere circoscritta ai casi espressamente previsti dalla legge “.   In questa prospettiva, la precisazione che dette funzioni riguardano solo “ le violazioni in materia di sosta “ e “ limitatamente alle aree oggetto di concessione “ ha – secondo la Cassazione – il significato di circoscrivere i compiti del personale ausiliari a quelli strumentali per garantire la funzionalita’ dei parcheggi.   
Il Giudice di legittimita’, seguendo il percorso normativo suesposto, ha circoscritto detti compiti alle aree oggetto di concessione “ ed a quelle limitrofe “.   
Orbene, sulla scorta di quanto teste’ rilevato e degli atti del fascicolo giudiziario si evince la generale legittimazione dei c.d. ausiliari del traffico ad operare nell’ambito dell’apparato normativo esistente, secondo l’intepretazione giurisprudenziale fornita dalla Corte di Cassazione.   
E nel caso di specie, dell’ausiliare V. A., appositamente identificato tramite riferimento al numero di matricola.   Passando al quarto motivo di ricorso ( nullita’ del verbale inoltrato senza compilazione della relata di notifica ), va sottolineato il recente revirement posto in essere dalla Corte di Cassazione, che ha comportato un’inevitabile presa d’atto da parte dei giudici di merito.   
Orbene, secondo la Suprema Corte ( Cass. Civ., sez. I, 26/10/2006 n. 23024 ) “ qualora la notificazione della contestazione sia effettuata secondo il regime di cui alla legge n. 890 del 1982, la circostanza che il funzionario abbia omesso di stendere, sulla copia dell’atto, la relazione di notifica prevista dall’art. 3, comma primo, della richiamata legge, costituisce una mera irregolarita’, che non inficia la validita’ della notificazione medesima “.   
Anche il quinto motivo di ricorso ( genericita’ della motivazione relativa alla mancata contestazione ) appare poco convincente.   Ai sensi dell’art. 14 della L. 689/81, infatti, l’immediatezza della contestazione di una violazione amministrativa va intesa in senso relativo, e non nel senso di materiale ed assoluta contestualita’.   
L’eventuale inosservanza del relativo obbligo, addotto dall’opponente, non costituisce tra l’altro causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione, quando l’amministrazione abbia “ comunque “ provveduto alla contestazione mediante notificazione (Cass. Civ. Sez. Un. 12545/92).   Nello specifico, trattandosi di violazione al codice della strada ( art. 158 C. d. S. ), il Comando di Polizia Municipale ha correttamente applicato la normativa.   In base al combinato disposto degli artt. 200 e 201 del Codice Stradale, infatti, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata.   
Il successivo articolo 201 dispone che nel verbale debbono essere indicati i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.   
Qualora, infatti, non possa essere contestata immediatamente l’infrazione, il verbale, con gli estremi della violazione e con l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata deve essere notificato entro 150 giorni dall’accertamento.   
A tale riguardo, l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada identifica alcuni casi di impossibilita’ di contestazione immediata.   Alcuni di essi sono espressamente tipizzati, senza lasciare, ove ricorrano, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilita’ della contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di accertamento notificato implica di per sé l’affermazione ex lege dell’impossibilita’ di contestazione immediata.  
Ma la disposizione in questione ricomprende soltanto a titolo esemplificativo alcuni i casi di impossibilita’ di contestazione immediata, e nello specifico cinque ipotesi contrassegnate con le lettere da a) ad f).  
Cosi’, la giurisprudenza della Suprema Corte è ormai orientata nell’affermare che “ l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di esecuzione, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata dell’infrazione non ha carattere tassativo, ma esemplificativo, sicchè non è precluso al giudice dell’opposizione riconoscere l’esistenza della impossibilita’ di contestazione immediata dell’infrazione “ (per tutte, Cass. Civ. sez. I, 7090/2005).   
Orbene, qualora la contestazione non abbia potuto aver luogo all’atto di accertamento dell’infrazione, l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire, specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata.  
Alla luce delle suesposte considerazioni, il verbale elevato dalla Polizia Municipale di Palermo appare correttamente compilato dall’ausiliario, il quale ha contestato all’opponente la violazione dell’art. 157 del Codice Stradale ( per avere sostato, in via P. M., senza esporre la scheda parcheggio ), specificando di non aver potuto contestare immediatamente la violazione “ causa assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo “.   
Giustificazione che – a parere del Giudicante – risulta per cosi’ dire tranchant.   
Dalla lettura del settimo motivo di opposizione, risulta peraltro esplicita l’affermazione della conducente del veicolo contravvenzionato, che tende a sostenere l’insussistenza della violazione, stante la presenza e visibilita’ del pass all’interno del mezzo, dichiarazione che – di fatto – intende smentire quanto rilevato dall’organo accertatore.   
A tal proposito, va precisato che , per giurisprudenza dominante, il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, o da lui compiuti.  
Trattasi, infatti, di atto pubblico dotato di fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 del Codice Civile ( cosi’, tra le altre, Cass. Civ. 2988/96 ; 13010/97 ; 6302796 ).   
Sulla scorta di quanto affermato, parte opponente, se avesse voluto – come appare – contestare la veridicita’ del verbale d’infrazione, avrebbe dovuto proporre querela di falso innanzi al Tribunale, competente in materia, piuttosto che affermare sic et simpliciter l’insussistenza dell’infrazione – accertata tramite verbale, che, dal punto di vista probatorio, non puo’ trovare smentita da una testimonianza, proveniente direttamente dalla conducente, coobbligata ex lege 689/81, e dunque portatrice di un personale interesse all’annullamento della sanzione amministrativa pecuniaria.  
Insussistenza, che, peraltro, non puo’ desumersi, indirettamente, dalla semplice produzione in giudizio di copia di pass autorizzatorio al parcheggio del veicolo contravvenzionato.   
Quanto al sesto motivo di ricorso, va rilevato che l’asserita mancata audizione della ricorrente per assenza di invito della pubblica autorita’ risulta documentalmente smentita dalla Prefettura di Palermo che in data 20/11/2006 provvedeva a far notificare all’opponente il predetto invito d’audizione.   
Privo di alcun supporto probatorio ( sia documentale che fotografico ) appare l’ottavo motivo di ricorso ( violazione dell’art. 7 C.d.s. in applicazione della sent. 116/07 della Cass. S.U. ), atteso che parte ricorrente si limita ad affermare che “ la via P. M. non presenta un’area destinata a parcheggio libero distinta da quella a pagamento “.   
Infondato, infine, l’ultimo motivo d’opposizione, afferente una presunta violazione dei termini di cui all’art. 203 e 204 del C.d.s., che, viceversa, appaiono rispettati dalla pubblica amministrazione.   
Per tutti questi motivi, l’opposizione proposta non appare degna di accoglimento.   
In considerazione della costituzione in giudizio di controparte e dell’adeguatezza della documentazione prodotta, si condanna parte opponente alle spese di giudizio, quantificate in via equitativa, ma con riferimento alle retribuzioni dei funzionari e del personale archivistico impegnato per la difesa dell’amministrazione resistente, nell’importo di € 100,00.     

                                                                    P. Q. M. 
    

Visti gli artt. 22 e 23 della Legge 689/81 ;
  Visti gli artt. 2697 e 2700 del Codice Civile ;   
Rigetta l’opposizione proposta da C. S. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, come sopra rappresentata e difesa, in data 07/06/2007.   
Conseguentemente, convalida l’ordinanza-ingiunzione n. . ESD/2006, redatta dal Prefetto della Provincia di Palermo in data 31/01/2007, in quanto legittimamente emessa.   
Condanna la C. S. a.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della Prefettura di Palermo, delle spese processuali, determinate nell’importo di € 100,00.     
Cosi’ deciso in Palermo addi’ 16/09/2008.   
Il Giudice di Pace  

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