Corte di Cassazione n° 12270/09 – sinistro stradale – lesioni subite da terzo trasportato su ciclomotore –copertura garanzia assicurativa – 27.05.09. –

“Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, non rileva, ai fini della esclusione della garanzia assicurativa, la violazione dell’art. 122, terzo comma, codice della strada, nel testo all’epoca vigente (1993), atteso che condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra – indubbiamente – una inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione; con la conseguenza che tale circostanza può valere ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. In altre parole, l’ipotesi in esame, in quanto non prevista espressamente dalle condizioni generali di assicurazione non esclude affatto – secondo le pronunce di questa Corte – la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati”. 

                                                              CORTE DI CASSAZIONE  

                                     III Sezione Civile
 Sentenza n° 12270 del 27 maggio 2009  

                          
  

                                                        SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza 11 febbraio – 12 maggio 2004, la Corte di Appello di Roma ha riformato la decisione del Tribunale di Civitavecchia n. 958 del 2000, che aveva ritenuto un concorso di pari responsabilità dei due conducenti, I. A. e N. L., in relazione all’incidente stradale dell’……..
 
I giudici di appello attribuivano la responsabilità dell’incidente per il 60% a carico del N. L. e per il 40% a carico dello I.. Dai rilievi dei Carabinieri era risultato che lo I., alla guida della propria vettura stava percorrendo la via ……., con direzione …….. Giunto all’incrocio con via ……. – per evitare il N. L. che proveniva, alla guida del ciclomotore Piaggio SI, da detta via (che aveva senso unico contrario) e che trasportava a bordo una giovane, nonostante ne avesse divieto – frenava e deviava verso sinistra, terminando la marcia contro un albero situato sul margine dell’opposta semicarreggiata. Considerato che lo I. procedeva ad una velocità indubbiamente superiore ai 30 kmh orari consentiti e che il N. L. proveniva contromano e con a bordo un passeggero, con tutte le conseguenze relative alla stabilità del ciclomotore, la Corte di Appello riconosceva nella produzione del sinistro una responsabilità del 60% a carico del N. L. e del 40% a carico dello I..
La Corte territoriale riteneva che la garanzia assicurativa prestata dalla RAS relativamente al ciclomotore Piaggio non fosse operante né nei confronti dell’assicurato né nei confronti del terzo danneggiato. I giudici di appello procedevano poi alla liquidazione dei danni riportati dal N. L. e dallo I..
Avverso tale decisione lo I. ha proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro, distinti motivi.Ras ha depositato controricorso. N. B. e M. S. e N. L. (rispettivamente proprietari e conducente del ciclomotore Piaggio) resistono con controricorso, proponendo, a loro volta, ricorso incidentale, articolato su tre motivi.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e per il rigetto degli altri motivi. 

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Deve procedersi alla riunione dei ricorsi, proposti contro la medesima decisione.
Con il primo motivo il ricorrente principale denuncia omessa motivazione e difetto assoluto di motivazione su un punto decisivo della controversia e violazione di norma di legge (art. 2054 c.c.) censurando quella parte della decisione che aveva ritenuto un concorso di colpa del 40% a suo carico.Unico responsabile del sinistro doveva considerarsi, infatti, il N. L. che proveniva da una via in cui il transito era consentito solo nel senso contrario. 
Osserva il Collegio:il motivo è inammissibile, poiché tende ad una diversa interpretazione delle risultanze processuali. Con motivazione adeguata, i giudici di appello hanno spiegato le ragioni per le quali hanno ritenuto una responsabilità concorrente dei due conducenti (attribuendo solo un concorso di colpa del 60% al N. L.). Gli stessi hanno infatti precisato che lo I. procedeva indubbiamente ad una velocità superiore a quella consentita in quel luogo, come era risultato dalle conseguenze dell’impatto contro l’albero e dalla lunghezza delle tracce di frenata.
Ravvisando una minore responsabilità a carico dello I. (40%), gli stessi giudici hanno riconosciuto una responsabilità concorrente del N. L., valutata nella misura del 60%, poiché questo ultimo proveniva contro mano da una strada laterale e trasportava a bordo del ciclomotore un passeggero, in violazione delle norme del codice della strada, con tutte le conseguenze che ne potevano derivare per quanto riguarda la stabilità del mezzo. 
Con il secondo motivo il ricorrente principale I. deduce, sotto altro profilo, omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, nonché violazione degli articoli 1223 e 2043 c.c.I giudici di appello avevano ridotto la misura del risarcimento già riconosciuta dal primo giudice, senza alcuna motivazione, sia per quanto riguarda i danni materiali subiti dal veicolo di proprietà del ricorrente principale che per quanto riguarda il danno biologico, patrimoniale e morale riconosciuto allo stesso. Il motivo è infondato. Con motivazione logica ed adeguata, la Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ridotto la liquidazione dei danni già operata dal primo giudice, e per quanto riguarda il costo delle riparazione del veicolo dello I., al valore del veicolo incidentato (provvedendo anche alla liquidazione delle spese necessarie per la rimozione del mezzo con carro attrezzi).
Tra l’altro, i giudici di appello hanno richiamato le conclusioni cui era giunto il consulente nominato dall’ufficio, secondo il quale gli esiti permanenti residuati dall’incidente potevano essere valutati nell’ordine del 3% e consistevano essenzialmente in danno fisionomico per esiti cicatriziali e la inabilità temporanea assoluta e parziale potevano essere valutate nell’ordine di quindici giorni ciascuna. 
Con il terzo motivo, il ricorrente principale denuncia violazione e falsa applicazione dei canoni di ermeneutica contrattuale costituente punto decisivo della controversia. 
La Corte romana aveva escluso la operatività della garanzia assicurativa, attribuendo alla polizza assicurativa un significato ben lontano da quello fatto proprio dalle parole utilizzate dai contraenti.L’assicurazione doveva considerarsi inoperante solo nel caso in cui il conducente non fosse abilitato alla guida dello stesso e la circostanza che egli trasportasse un passeggero, nonostante il veicolo non fosse abilitato al trasporto di altri soggetti oltre al conducente, doveva considerarsi del tutto ininfluente nei confronti dei terzi.
La clausola contrattuale, infatti, escludeva la garanzia solo “qualora il conducente non fosse abilitato alla guida” senza prevedere altre ipotesi di esclusione. Il motivo è fondato. Secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte, non rileva, ai fini della esclusione della garanzia assicurativa, la violazione dell’art. 122, terzo comma, codice della strada, nel testo all’epoca vigente (1993), atteso che condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra – indubbiamente – una inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione; con la conseguenza che tale circostanza può valere ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto.In altre parole, l’ipotesi in esame, in quanto non prevista espressamente dalle condizioni generali di assicurazione non esclude affatto – secondo le pronunce di questa Corte – la copertura assicurativa nei confronti dei terzi danneggiati.
La questione è stata esaminata da questa Corte, nella sentenza n. 2115 del 1996, nella quale si è affermato che: “Qualora, in un contratto di assicurazione della responsabilità civile obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sia prevista una clausola che escluda la garanzia assicurativa per i danni verificatisi quando il conducente non fosse abilitato alla guida, sussistono l’operatività della polizza ed il conseguente obbligo indennitario dell’assicuratore quando il conducente, pur abilitato alla guida, abbia omesso il rispettare le prescrizioni o le cautele eventualmente impostegli (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva escluso che esistessero limiti alla indennizzabilità, da parte dell’assicuratore, del sinistro cagionato da un motociclo condotto da minorenne, sul quale erano trasportate tre persone)”.
L’accertamento del difetto di abilitazione alla guida dal quale deriva, a seguito di espressa previsione contrattuale, il venir meno della garanzia assicurativa, presuppone la individuazione – di volta in volta – di un tipo di abilitazione in relazione ad una determinata categoria di veicoli, ovvero delle condizioni formali e sostanziali cui esso è legato.In tale ottica, ed agli effetti della norma del codice stradale (art. 79 lettera d) anche in relazione al successivo art. 80) e della previsione contrattuale, per “mancanza” di regolare patente di guida deve intendersi sia l’assoluto difetto di patente, sia il difetto – originario o sopravvenuto – delle condizioni di validità e di efficacia della stessa in relazione alle norme che disciplinano l’abilitazione alla guida (sospensione e revoca della patente, venir meno della validità di essa per il decorso del termine stabilito per la conferma da parte della Prefettura, sopravvenienza di condizioni ostative non rilevate – ad es. condizioni di integrità fisica: cfr. Cass. 5657 – 86 -) in relazione allo specifico tipo di veicolo oggetto di assicurazione.Ove, invece, sulla scorta delle condizioni sopra considerate sia configurabile l’esistenza di una abilitazione alla guida, questa non può dirsi venuta meno sol perché le prescrizioni e limitazioni eventualmente imposte non siano state osservate, in quanto la inosservanza di esse non si traduce in una limitazione della validità e-o efficacia del titolo abilitativo riconosciuto, bensì integra una semplice illiceità della guida. 
Non v’è spazio, in dette ipotesi, per la configurazione di una “mancanza” di patente di guida (tra l’altro non prescritta all’epoca per la guida di ciclomotori), potendosi solo configurare una guida effettuata irregolarmente per l’inosservanza delle prescritte cautele.
Tali principi sono stati più volte applicati da questa Corte con particolare riguardo all’ipotesi di mancato impiego degli occhiali il cui uso sia prescritto nella patente, nel senso di ritenere non esclusa l’operatività della garanzia l’inosservanza sia stata espressamente prevista a tal fine (cfr. Cass. 2445 del 1964, etc.).Né rileva la violazione dell’art. 122 3 comma cod. strad., atteso che il condurre un numero di passeggeri non conforme alle prescrizioni del documento di circolazione integra un’inosservanza delle condizioni di guida, ma non incide sulla relativa abilitazione, epperò vale ad escludere la garanzia assicurativa solo se l’ipotesi sia espressamente prevista dalle condizioni di contratto. In definitiva, l’ipotesi in esame, in quanto non espressamente prevista nelle condizioni generali di assicurazione, non esclude la copertura assicurativa.La decisione di questa Corte del 1996 non si pone affatto in contrasto con la meno recente pronuncia di questa stessa Corte, come sembrerebbe ritenere la sentenza impugnata (che la richiama a pag. 14). Infatti, anche in essa si ribadisce:“In tema di responsabilità per danni derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, qualora nel contratto di assicurazione per la responsabilità civile, stipulato per un veicolo non soggetto ad assicurazione obbligatoria (nella specie ciclomotore), sia stata esplicitamente esclusa la garanzia assicurativa nelle ipotesi di circolazione del veicolo in violazione delle condizioni risultanti dalla carta di circolazione, deve ritenersi che detta esclusione operi non soltanto con riferimento alla inosservanza di quanto esplicitamente attestato in detto documento (omologazione del mezzo ed idoneità del motore) ma anche con riferimento alla violazione delle norme del codice della strada che disciplinano le modalità di circolazione del veicolo (nell’affermare il suddetto principio la suprema corte ha respinto il ricorso contro la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto non operante la garanzia assicurativa relativamente ai danni cagionati dalla circolazione di un ciclomotore, sul quale, in violazione dell’art. 122 quarto comma Cod. strad., viaggiava un passeggero oltre il conducente)” (Cass. 9 luglio 1990 n. 7168).
Nel caso di specie, non si deduce che tale clausola fosse prevista espressamente nel contratto di assicurazione, dandosi atto invece che la polizza conteneva una clausola di esonero dalla garanzia assicurativa qualora il conducente non fosse “abilitato alla guda a norma delle disposizioni in vigore”. 
Con il quarto motivo, il ricorrente principale deduce il difetto di motivazione in ordine alla avvenuta compensazione delle spese del giudizio. Il motivo deve considerarsi assorbito, per effetto del parziale accoglimento del ricorso principale. 
Con il primo motivo i ricorrenti incidentali denunciano contraddittoria e carente motivazione nonché erronea applicazione delle norme di diritto (art. 2054 c.c.).
I giudici di appello avevano errato attribuendo una responsabilità del 60% al N. L., senza adeguata motivazione.
Al più, gli stessi giudici avrebbero dovuto applicare la presunzione di pari responsabilità di cui al secondo comma dell’art. 2054, codice civile. Il motivo è inammissibile: si richiama quanto già rilevato a proposito del primo motivo del ricorso principale. Da ciò discende il rigetto del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale si deduce la errata determinazione del danno liquidato allo I. (in conseguenza della errata applicazione del 60% di responsabilità a carico del N. L.) e la necessità di una rideterminazione nella corretta misura del 50%. Con il terzo motivo, i ricorrenti incidentali deducono omessa applicazione degli articoli 1370 e 1469 quater, secondo comma, codice civile. 
Riconoscendo una interpretazione estensiva alla clausola invocata dalla RAS, la Corte d’appello aveva finito per violare le disposizioni di legge richiamate che (in via generale) prevedono la necessità di interpretare le clausole contrattuali contenute in formulari predisposti da uno dei contraenti nel senso più favorevole all’altro e (in materia di contratti conclusi con i consumatori) impone sempre di seguire la interpretazione a questo più favorevole, vietando qualsiasi interpretazione sfavorevole che lo possa sfavorire. 
Il primo motivo è fondato per le ragioni già indicate a proposito dell’analoga censura contenuta nel terzo motivo del ricorso principale I.. 
Conclusivamente, devono essere accolti il terzo motivo del ricorso principale e di quello incidentale e rigettati gli altri (ad eccezione del quarto motivo del ricorso principale che deve essere dichiarato assorbito).
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione alle censure accolte.
Il Giudice di rinvio procederà a nuovo esame, provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio.
   

                                                                       P.Q.M.
  

La Corte
riunisce i ricorsi.Accoglie il terzo motivo del ricorso incidentale ed il terzo motivo del ricorso principale, del quale dichiara assorbito il quarto e rigetta gli altri.
Cassa e rinvia anche per le spese di questo giudizio alla Corte di appello di Roma.    

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