Corte di Cassazione Ordinanza 31288/2019 – in caso di soccombenza il giudice deve condannare al pagamento delle spese legali -29.11.2019

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha confermato il principio secondo cui il Giudice può compensare le spese solo in Caso di soccombenza reciproca, diversamente, in caso di accoglimento della domanda, dovrà necessariamente condannare la parte soccombente al pagamento delle spese legali.

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE

SEZIONE LAVORO

ORDINANZA Num. 31288 Anno 2019

Presidente: D’ANTONIO ENRICA

Relatore: CALAFIORE DANIELA

Data pubblicazione: 29/11/2019

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ENRICA D’ANTONIO – Presidente

Dott. DANIELA CALAFIORE – Rel. Consigliere

R.G.N. 5604/2014

Dott. FABRIZIO AMENDOLA – Consigliere –

Cron.

Dott. NICOLA DE MARINIS – Consigliere –

Rep.

Dott. VALERIA PICCONE – Consigliere – Ud. 10/10/2019

ha pronunciato la seguente cc

ORDINANZA

sul ricorso 5604-2014 proposto da: S. O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA …., rappresentato ..e difeso dall’avvocato F. G.;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA

SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA .. Presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati C. P., E.C., M. R.;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA,

depositato il 13/11/2013 R.G.N. 8622/2012.

 

RILEVATO che:

1. il Tribunale di Catania, su istanza di O. S., ha omologato, come da C.T.U., accertamento tecnico preventivo concernente i requisiti sanitari ai fini del riconoscimento dell’assegno di invalidità civile, compensando le spese del procedimento e senza addurre alcuna motivazione su tale punto;

2. avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione O. S. con unico motivo illustrato da memoria;

3. l’INPS resiste con controricorso;

CONSIDERATO che:

1. con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce, ex art. 360 cod.proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 e carenza ed illogicità della motivazione relativamente alla compensazione delle spese di lite;

2. osserva che la compensazione delle spese è stata disposta senza alcuna motivazione e che tale compensazione non è giustificata, non essendosi verificata alcuna soccombenza ma, piuttosto, la soccombenza dell’Istituto, poichè, secondo il principio di causalità, la necessità di ricorrere al giudice è stata imputabile all’Inps, come dimostrato dall’esito dell’accertamento. Evidenzia che, in ogni caso, l’art. 92 c.p.c., prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti solo in caso di soccombenza reciproca, quando, cioè, sia ravvisabile una pluralità di pretese contrapposte rigettate a svantaggio di entrambi gli istanti, mentre nella specie il giudice ha accolto in toto le domande proposte da parte istante che è risultata invalida civile nella misura dell’82%;

3. il ricorso è ammissibile sulla scorta di quanto già affermato dalla giurisprudenza di questa Corte Suprema in fattispecie analoghe (cfr. Cass. n. 6084/14, Cass. n. 6149 del 9/3/2017), perchè il decreto di omologa, nella statuizione relativa alle spese, costituisce un provvedimento definitivo, di carattere decisorio, che incide

indubbiamente sui diritti patrimoniali e che non è soggetto ad impugnazione in altre sedi;

4. in relazione al necessario coordinamento tra condanna alle spese di lite e soccombenza, è stato affermato che “Nel regime normativo posteriore alle modifiche introdotte all’art. 91 c.p.c., dalla L. n. 69 del 2009, in caso di accoglimento parziale della domanda il giudice può, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l’esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poichè tale condanna è consentita dall’ordinamento solo per l’ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa” (Cass. n. 1572 del 23/01/2018);

5. è’ stato rilevato in proposito (Cass. n. 21069 del 19/10/2016) che il principio è ricavabile a contrario dell’art. 91 c.p.c., comma 1, dallo stesso periodo secondo, norma che prevede che il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dall’art. 92”: se per giustificare la condanna dell’attore parzialmente vittorioso risulta necessario che egli abbia immotivatamente rifiutato l’offerta conciliativa proprio di quanto

gli è stato parzialmente riconosciuto, ciò significa che, eccetto tale ipotesi, il sistema processuale impone che, salva facoltà di compensazione, si faccia rigorosa applicazione del principio di causalità e

non si condanni mai alla rifusione delle spese chi è stato costretto a innescare la lite in modo fondato anche solo in parte;

5. in base alle svolte argomentazioni il ricorso va accolto ed il decreto di omologa cassato, con rinvio al giudice del merito che provvederà alla regolazione delle spese attenendosi agli enunciati principi;

6. al medesimo giudice è pure demandato di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato in parte qua e rinvia al Tribunale di Catania in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

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