Corte di Cassazione n° 9681/08 – sinistri stradali – legittimazione attiva – proprietà del veicolo – onere della prova – 11.04.08
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame ha precisato: “in tema di diritto di proprietà sulla cosa costituisce regola indiscussa che, essendo la proprietà un diritto imprescrittibile, il soggetto, che in base a detto titolo faccia valere una sua pretesa, deve soltanto dimostrare di esserne il titolare in virtù di acquisto a titolo derivativo o originario, senza dovere anche dare la prova negativa che, successivamente al suo acquisto, altri, a titolo derivativo o originario, siano subentrati nella titolarità del bene, essendo detto onere a carico di colui che eventualmente eccepisce la dedotta situazione proprietaria”;
Sezione III Civile Sentenza n. 9681/2008 udienza del 05 marzo 2008 deposito del 11 aprile 2008 RITENUTO IN FATTO: che con sentenza pubblicata il 29 novembre 2004 il Giudice di Pace di Napoli, in controversia relativa a risarcimento dei danni da sinistro stradale da decidere secondo i criteri dell’equità necessaria ai sensi dell’art. 113, secondo comma, cod.proc.civ., rigettava la domanda proposta da S. C. nei confronti di G. D.P., della società L. spa e della compagnia di assicurazione A. spa, ritenendo che l’istante non aveva dimostrato di essere la proprietaria dell’autovettura danneggiata in quanto, pure essendo la intestataria del veicolo secondo le risultanze della carta di circolazione del mezzo, non aveva anche provato che nel periodo di tempo intercorso tra il rilascio del suddetto documento di circolazione e la data dell’incidente la proprietà dell’autovettura non era stata trasferita ad altri; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese delle presente fase, al Giudice di Pace di Napoli in persona di diverso giudicante. |