Sinistri stradali – risarcimento danni – proponibilità della domanda – 19.05.08. –

Nella sentenza in esame, il Giudice di Pace di Pozzuoli ha stabilito che, nel giudizio instaurato nella vigenza del D.L.vo 209/05, non può essere opposta l’improponibilità della domanda per non aver rettamente messo in mora l’assicuratore, non avendo reiterate le richieste di risarcimento danni con i contenuti di estremo dettaglio previsti dall’art. 148 del D.L.vo 209/05 in quanto, in caso di successione di leggi nel tempo sono fatti sempre salvi i diritti, per l’acquisizione dei quali, si sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva, con la conseguenza che, una volta rispettati i requisiti di forma e contenuto, nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell’invio della c.d. messa in mora, ex art. 22 della legge 990/69, non assumono alcuna rilevanza, nel processo, i nuovi requisiti di forma e di contenuto della medesima messa in mora, nonché il nuovo spatium deliberandi (artt. 145 e 148 D.L.vo 209/05), ancorché il processo sia iniziato nella vigenza della nuova normativa.         

                                                    REPUBBLICA ITALIANA 

                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L’avv. Italo BRUNO, Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 

nella causa iscritta al n°4722/06R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto: Risarcimento danni da circolazione stradale. 
T R A (…) Luigi, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); ATTORE 
(…) Pierpaolo, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); INTERVENTORE entrambi elett.te dom.ti in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. M. (…) che li rapp.ta e difende giusta mandati a margine dell’atto di citazione e della comparsa di intervento volontario;  
E (…) Giuseppe, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n. (…) – c.f. (…); CONVENUTO-CONTUMACE 
NONCHÉ S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in (…) alla Via (…) n. (…) – elett.te dom.ta in (…) alla Via (…) n. (…) presso lo studio dell’avv. L. (…) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione; CONVENUTA 
CONCLUSIONI Per gli istanti: dichiarare l’esclusiva responsabilità di (…) G. in ordine al sinistro per cui è causa e, per l’effetto, condannarlo in solido con la Spa (Zeta), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) L. della somma di € 4.600,03 per i danni riportati dalla sua auto ed in favore di (…) P. della somma di € 13.425,33 per le lesioni subite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario. 
Per la convenuta: dichiarare l’improponibilità della domanda per non essere stata preceduta da regolare richiesta di risarcimento ex artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05; rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio. 

                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

(…) Luigi, con atto di citazione ritualmente notificato il 12-16/5/06 ad (…) G. ed alla S.p.A. (ZETA), conveniva innanzi a questo Giudice i predetti soggetti, affinché – previa declaratoria dell’esclusiva responsabilità di (…) Giuseppe nella produzione del sinistro avvenuto il giorno 6/11/04 in Napoli-Tangenziale, uscita Vomero, in occasione del quale l’auto BMW X3 tg.(…) di sua proprietà veniva investita dall’auto Citroen tg.(…) di proprietà del convenuto – fosse condannato il medesimo (…) Giuseppe, in solido con la Spa (Zeta), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, come da richieste in epigrafe riportate. A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva: – che in dipendenza dell’investimento, la sua auto riportava danni per le cui riparazioni è stata preventivata la spesa di € 4.600.03, come da fattura prodotta; – che il veicolo investitore era assicurato per RCA presso la Spa (Zeta) che, sebbene ritualmente invitata a risarcire i danni, con racc.ta a.r. n. 12517185571-3 ricevuta il 28/6/05, non vi provvedeva. Instauratosi il procedimento, risultato contumace il convenuto (…) Giuseppe, si costituiva la Spa (…) che eccepiva l’improponibilità della domanda per non essere stata preceduta da regolare richiesta risarcimento ex art. 145 e 148 del D.L.vo 209/05 e, nel merito, contestava la domanda sia sull’an che sul quantum debeatur. Si costituiva, altresì, con intervento volontario, (…) Pierpaolo che chiedeva il risarcimento per le lesioni subite nel sinistro de quo.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata prova per testi e disposte perizia medico-legale. Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 5/5/08, la causa veniva assegnata a sentenza. 

                                                   MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente va dichiarata la contumacia del convenuto (…) Giuseppe regolarmente citato e non costituitosi. Le domande devono ritenersi proponibili essendo state precedute da rituali richieste di risarcimento danni ex art.22 legge 990/69, ed è trascorso lo spatium deliberandi. In relazione all’eccezione d’improponibilità delle domande per non essere state precedute da regolari richieste di risarcimento ex artt. 145 e 148 del D.L.vo 209/05, questo Giudice osserva: – Nella vigenza della L.990/69, l’art. 22 di detta legge prevedeva che il danneggiato doveva avanzare la richiesta di risarcimento alla Compagnia di assicurazione del danneggiante limitandosi a far riferimento al verificarsi del sinistro, con l’indicazione degli estremi identificativi del veicolo danneggiante (Cfr. Cass. 5/7/04 n. 12293; Cass. 31/5/05 n.11601); – gli odierni istanti hanno avanzato la richiesta di risarcimento danni in data 28/6/05 e, quindi, nella vigenza della legge 990/69, con i contenuti di cui all’art. 22 di detta legge; – il diritto ad essere risarciti dei danni si è consolidato per l’attore (…) Luigi con il trascorso dei 60 giorni e, cioè, il 28/8/05 e per l’interventore (…) Pierpaolo con il trascorso dei 90 giorni e, cioè, il 28/9/05; – la Compagnia di assicurazione, in detti spatium deliberandi, non ha sottoposto a perizia né l’auto danneggiata né la parte lesa e non ha formulato alcuna offerta così come previsto dall’art. 5 della L.57/01 e, pertanto, i danneggiati hanno consolidato il loro diritto ad agire in via giudiziaria in ogni momento; – pur avendo gli istanti instaurato il giudizio nell’anno 2006, ossia nella vigenza del D.L.vo 209/05, ciò non di meno, agli stessi non può essere opposta l’improponibilità della domanda per non aver rettamente messo in mora l’assicuratore, non avendo reiterate le richieste di risarcimento danni con i contenuti di estremo dettaglio previsti dall’art. 148 del D.L.vo 209/05; – è opinione di questo Giudice che, in caso di successione di leggi nel tempo sono fatti sempre salvi i diritti, per l’acquisizione dei quali, si sono soddisfatti tutti i requisiti che la legge precedente richiedeva.
Infatti, in diritto (Cfr. Trabucchi – istituzione di diritto civile), la regola dei diritti quesiti ritiene che per la validità di un atto o per l’efficacia di un fatto che sta alla base di un diritto (requisiti di forma, capacità e sostanza) ci si deve riferire alla legge vigente nel momento della formazione.
Tale principio può, senza alcun dubbio, applicarsi anche alla proponibilità della domanda in quanto, la c.d. messa in mora (quale atto interruttivo della prescrizione) è un atto giuridico in senso stretto a carattere sostanziale. Ne consegue, che una volta rispettati i requisiti di forma e contenuto, nonché lo spatium deliberandi in vigore al momento dell’invio della c.d. messa in mora, ex art. 22 della legge 990/69, non assumono alcuna rilevanza, nel processo, i nuovi requisiti di forma e di contenuto della medesima messa in mora, nonché il nuovo spatium deliberandi (artt. 145 e 148 D.L.vo 209/05), ancorché il processo sia iniziato nella vigenza della nuova normativa. 
Pertanto, i danneggiati, avendo rispettato la normativa vigente al momento dell’invio e della ricezione da parte dell’impresa di assicurazione della c.d. messa in mora, hanno acquisito il diritto di poter validamente convenire in giudizio detta impresa, senza dover ulteriormente inviare ad essa una nuova richiesta di risarcimento nel rispetto della nuova normativa.  
Nel merito, le domande sono fondate e vanno accolte nei limiti di cui in motivazione. 
Le legittimazioni attiva e passive sono state provate: con i certificati cronologici del PRA; con la certificazione medica e con la deposizione del teste. La versione dell’incidente prospettata dagli istanti ha trovato conferma nella circostanziata deposizione del teste. Egli ha dichiarato di aver assistito all’incidente per essersi trovato a bordo della propria auto che seguiva quella dell’attore e di aver visto quest’ultima venire investita dall’auto del convenuto il cui conducente sbandava e, dalla corsia di centro finiva nella corsia di sorpasso dove transitava l’auto dell’attore e la investiva sulla parte posteriore destra.
Per l’urto ricevuto, l’auto dell’attore finiva con la parte anteriore sinistra contro il guardrail di sinistra. Lo stesso teste ha dichiarato di aver soccorso il conducente dell’auto dell’attore e di aver visto il contrassegno assicurativo della Spa Aurora esposto sul parabrezza dell’auto investitrice. Il chiaro riscontro probatorio circa la tesi sostenuta dagli istanti, non confutata da nessuna prova contraria, esclude l’applicazione della presunzione di cui all’art.2054, 2° c. cod.civ., norma che ha valore meramente sussidiario, operante solo nel caso in cui non sia stato possibile accertare l’effettiva condotta di guida tenuta dai due conducenti.
Nella specie, poi, trattandosi di un tamponamento in fase di sbandata è esclusa, a priori, l’applicabilità della disposizione richiamata, in quanto, vige una responsabilità palese del conducente del veicolo investitore per l’inosservanza delle norme di comune prudenza e perizia e del codice della strada. Per quanto attiene al quantum debeatur, va osservato che, l’entità dei danni riportati dal veicolo dell’attore, così come quantificata della prodotta fattura, non trova la sua attendibilità nella voce costo dei ricambi ai quali non è stata applicata la riduzione per la normale usura e, nelle ore e costo della manodopera, eccessive rispetto all’effettivo danno da riparare e superiore al costo normalmente praticato in comune commercio. 
Questo Giudice ritiene che, anche le fatture possono essere disattese quando queste contengono delle voci di danni non esistenti, dei costi non conformi a quelli praticati in comune commercio e non sono quietanzate. Pertanto, considerata la documentazione prodotta e le prove assunte, questo Giudice ritiene di procedere ad una valutazione equitativa e di quantificare il danno nella misura complessiva di € 3.500,00, tenuto conto del costo dei ricambi e della manodopera all’attualità, il tipo di veicolo (BMW X3) e del suo stato d’uso, nonché l’anno di sua immatricolazione (2004). Per quanto attiene ai danni fisici va osservato che, l’entità delle lesioni riportate da (…) Pierpaolo è stata valutata con scienza ed imparzialità dal Ctu Dr. Luigi (…), il quale ha appurato che alle lesioni è residuato un danno biologico valutato 6 punti, in considerazione degli esiti di una spalla dolente e da una limitazione della spalla destra ai movimenti forzati ai gradi estremi con notevole riduzione della retro posizione dell’arto al toccamento della scapola controlaterale, che hanno determinato una invalidità assoluta di giorni 25 e parziale di giorni 25 al 50% e giorni 20 al 25%, con esclusione della riduzione della specifica capacità di lavoro. 
Alle risultanze cui è pervenuto il Ctu, questo Giudice ritiene di aderire e, pertanto, in relazione all’età del danneggiato (anni 36) e, tenendo conto delle tabelle del danno biologico di cui all’art. 139 del D.L.vo 209/05, si ottiene una liquidazione per il danno biologico di € 6.194,00; – per la invalidità temporanea totale e parziale, assumendo un valore economico di € 40,00/giorno si determina un indennizzo di € 1.700,00; – per il danno morale, si ritiene equo liquidare un indennizzo di € 2.631,00. – per il compenso forfetario, per i disagi derivati dall’infermità, per le spese mediche e per le vittitazioni, si ritiene equa la liquidazione complessiva di € 175,00. 
Il credito risarcitorio dell’istante (…) Pierpaolo risulta, quindi, complessivamente di € 9.000,00 e quello dell’istante (…) Luigi risulta di € 3.500,00.  Detti importi sono liquidati all’attualità, comprensivi, cioè, dell’intervenuta svalutazione monetaria e degli interessi sino al deposito della presente sentenza (Cass.8517/94; 24/3/03 n.4242). Dal deposito della sentenza sino al soddisfo saranno dovuti gli interessi legali. 
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta e della difesa multipla. La sentenza è esecutiva ex lege. 

                                                                P.Q.M. 

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da (…) Luigi e (…) Pierpaolo nei confronti di (…) Giuseppe e della S.p.A. (ZETA), in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 
1) dichiara (…) Giuseppe esclusivo responsabile dell’incidente per cui è causa e, per l’effetto, lo condanna in solido con la S.p.A. (ZETA), in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (…) Luigi della somma complessiva di € 3.500,00 ed in favore di (…) Pierpaolo della somma complessiva di € 9.000,00, oltre gli interessi legali dalla data della presente sentenza sino al soddisfo; 
2) condanna i suddetti convenuti, in solido, alla rifusione delle spese processuali che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 350,00 per consulenza medico-legale, € 250,00 per spese, € 1.300,00 per diritti ed € 1.600,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti per tale ripetibilità, oltre successive occorrende; 
3) distrae la somma così liquidata per spese processuali a favore del procuratore anticipatario; 
4) sentenza esecutiva ex lege. 
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 19 maggio 2008 al n. 1283 del Mod.16. 

 IL GIUDICE DI PACE 

  (Avv. Italo BRUNO)      

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 

=======IN ORIGINALE====== 

IL GIORNO 19 maggio 2008 IL CANCELLIERE

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