Corte di Cassazione n° 9435/08 – confisca motoveicoli – minore che “trucca” il ciclomotore – responsabilità del genitore – 10.04.08. –

Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpg
Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, dopo aver richiamato l’orientamento secondo il quale per la  sanzione di cui all’articolo 97 del Codice della Strada, non risponde il genitore per il minore, che abbia truccato il ciclomotore, se si prova rigorosamente di aver esercitato la massima vigilanza e di aver fatto il possibile per evitare il fatto, in relazione al caso di specie ha affermato che “il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria”.                     

                                                    CORTE DI CASSAZIONE  

                                Seconda Sezione Civile n. 9435 del 10 aprile 2008  

                                                         FATTO E DIRITTO  

Il Prefetto di Pesaro Urbino propone ricorso per Cassazione contro R. C. avverso la sentenza del GP di Urbino n. 78/2003, che ha accolto il ricorso avverso ordinanza ingiunzione n. …/02, limitatamente al provvedimento di confisca del veicolo, confermando nel resto l’ordinanza ingiunzione ed il verbale (elevato il 30.8.02 alla stessa ed al figlio B. A. per violazione dell’art. 97 C.d.S., comma 6).
   
Non svolge difese la R. C. Col primo motivo il ricorrente lamenta violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, perchè la opponente non aveva chiesto l’annullamento dell’ordinanza ingiunzione in ordine alla confisca; col secondo motivo lamentando, altresì, la violazione degli stessi articoli e dell’art. 112 c.p.c., deduce che la sentenza ha annullato l’Ordinanza ingiunzione per un motivo non dedotto; col terzo motivo deduce violazione dell’art. 97 C.d.S., perchè la confisca è l’automatica sanzione accessoria della violazione; col quarto motivo si duole che non si è tenuto conto che l’art. 196 C.d.S. prevede la responsabilità solidale del proprietario e dell’autore della violazione, tranne che il primo non provi che la circolazione è avvenuta senza il suo consenso. 
Le censure possono esaminarsi congiuntamente. 
La sentenza impugnata riporta le conclusioni della opponente: “voglia concederle la custodia del veicolo…mi impegno sin d’ora a fare sì che il ciclomotore sia riportato alle condizioni di omologazione…” Aggiunge in motivazione che è risultato in istruttoria che il minore è l’autore delle alterazioni eseguite all’insaputa del genitore e da atto del deposito di dichiarazione di officina circa il rimontaggio di dispositivi regolamentari, concludendo che il ricorso va accolto nella parte in cui si chiede l’annullamento del sequestro-confisca, in tal senso interpretando le conclusioni riportate.   
Osserva questa Corte Suprema che la modifica delle caratteristiche tecniche di un ciclomotore, comporta l’applicabilità della sanzione di cui all’art. 97 C.d.S., in essa inclusa la sanzione accessoria della confisca (Cass. 7.12.2001 n. 15506); in ordine alla responsabilità dell’esercente la potestà, qualora il fatto sia commesso da minorenne, questa Corte ha già avuto modo di affermare che la dimostrazione del genitore di non avere potuto impedire il fatto va fornita attraverso la prova rigorosa di avere esercitato la massima vigilanza sul minore e di avere fatto il possibile per evitare che il medesimo circolasse su strada con veicolo modificato (Cass. 21.3.2007 n. 6685, 20.10.1997 n. 10282). 
Peraltro, il tipo di violazione in discorso non è inquadrabile in una condotta episodica che può sfuggire al controllo di un genitore ma comporta una modifica della meccanica del motoveicolo, che l’esercente la potestà avrebbe potuto e dovuto verificare, tenuto conto che trattasi di operazione non usuale e la cui facile realizzabilità è notoria.   
Il ricorso va, pertanto, accolto, e non risultando proposti ulteriori motivi non esaminati dal GP, la sentenza va cassata senza rinvio potendo questa Corte, non dovendosi compiere ulteriori accertamenti in fatto, pronunziare nel merito col rigetto della originaria opposizione e la compensazione delle spese, ricorrendo giusti motivi. 

                                                               P. Q. M.
 

La Corte
accoglie il ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria opposizione e compensa le spese. 

Potrebbero interessarti anche...