La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha ribadito: “
Il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 107 c.d.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili”
CORTE DI CASSAZIONE
III SEZIONE CIVILE
31 MARZO 2010, N. 7804
(Pres. Trifone – Rel. Filadoro)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 14 marzo – 23 marzo 2005, il Tribunale di Rovereto rigettava l’appello proposto da H. E. in L. e L. M. L. avverso la decisione del locale giudice di pace che aveva respinto la loro domanda intesa, ad ottenere la condanna della società Cattolica di assicurazioni coop. a r.l. al risarcimento dei danni dalle stesse riportati in conseguenza di un incidente stradale.
Nell’atto di citazione le due attrici precisavano che in data omissis, esse percorrevano, nella rispettiva qualità di conducente e trasportata della vettura di L. Mi., l’autostrada omissis, quando – giunte in prossimità del km. 154,700 – erano state coinvolte in un tamponamento a catena, causato dalla presenza di una estesa chiazza di gasolio versata da un automezzo industriale, rimasto sconosciuto, riportando lesioni fisiche e danni alla vettura. Per tale motivo, esse avevano chiamato in giudizio la società di assicurazione, quale impresa designata ex art. 20 legge 990 del 1969 per ottenere il risarcimento dei danni alla persona riportati.
Il giudice di appello, sulla base del verbale redatto dalla Polizia Stradale, rilevava che solo lo sbandamento di una prima vettura (omissis) era stata causata dalla presenza di una macchia d’olio sulla autostrada, lasciata da un autoveicolo precedentemente passato per quel luogo, e rimasto sconosciuto. Gli urti successivi, di non grave entità, pur se numerosi, erano da attribuire non alla presenza della chiazza oleosa, bensì alla imperizia dei guidatori, che non si erano avveduti per tempo dell’ostacolo ed ad evitare lo stesso. Le due attrici non avevano perduto il controllo del mezzo, ma avevano avuto una collisione con il veicolo che la precedeva per non avere mantenuto la distanza di sicurezza con lo stesso. Tra l’altro, non vi era neppure la prova che le lesioni riportate dalle due attrici fossero da ricollegare all’incidente.
Il primo certificato medico era stato redatto a distanza di sette mesi dal fatto. Inoltre, lo stesso era redatto in lingua tedesca ed era privo della traduzione in italiano.
Avverso tale decisione, H. E. in L. e L. M. L. hanno proposto ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi, illustrato da memoria. Resiste la società Cattolica di assicurazioni con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2054, primo ed ultimo comma c.c., 19 lett. a) legge 990 del 1969, 41 c.p. in relazione all’art. 360 primo comma n.3 c.p.c., ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. su punto decisivo della controversia. Sulla base della relazione della Polizia Stradale, il giudice di appello aveva concluso che lo sbandamento della prima vettura era stato causato dalla presenza di una chiazza di olio presente sulla strada.
Tuttavia, la vettura omissis condotta dalla H., ad avviso del Tribunale, aveva tamponato la vettura che la precedeva esclusivamente per la imperizia della guidatrice. Infatti, era stata la H. ad urtare contro la vettura che precedeva. La decisione del Tribunale era del tutto errata, non avendo considerato che il conducente dell’automezzo non identificato avrebbe dovuto fare tutto il possibile per evitare una perdita di gasolio.
Il sinistro nel quale le ricorrenti erano rimaste coinvolte aveva interessato tredici vetture.
Lo stesso non si sarebbe certamente verificato senza la presenza sulla strada già bagnata dalla pioggia e dalla striscia di sostanza oleosa e viscida, perduto da un automezzo, passato in precedenza. La decisione del giudice di appello, oltre che errata, era da considerare anche del tutto illogica. Infatti, dopo il riconoscimento che lo sbandamento della prima autovettura omissis era da attribuire alla chiazza di olio, il Tribunale aveva escluso che il successivo tamponamento a catena di tredici autoveicoli – i conducenti dei quali non erano riusciti ad avvedersi in tempo dell’ostacolo e ad arrestare la loro marcia – trovasse la sua spiegazione con la stessa causa.
Osserva il Collegio: il motivo è inammissibile, ancor prima che infondato.
Con motivazione che sfugge a qualsiasi censura di violazione di legge e di vizi della motivazione, il Tribunale ha spiegato che le ragioni dell’incidente erano da individuare nel comportamento poco avveduto della conducente della omissis, la quale non aveva tenuto una velocità adeguata alle condizioni meteorologiche, mantenendo la prescritta distanza di sicurezza, che – ove osservata – avrebbe impedito il tamponamento dei veicoli. Lo sbandamento della prima vettura – e la conseguente posizione assunta dalla stessa sulla carreggiata stradale – non poteva, ad avviso del giudice di appello, escludere la responsabilità del conducente del veicolo coinvolto nel successivo tamponamento.
Le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sono in tutto conformi alla giurisprudenza di questa Corte.
In base a tale insegnamento, “il conducente di un veicolo ai sensi dell’art. 107 c.d.s. deve essere in grado di garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede. Pertanto, l’avvenuta collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione de facto di inosservanza della distanza di sicurezza, con la conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari colpa di cui all’art. 2054 comma secondo cod. civ., egli resta gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dovendo, dunque, dimostrare che il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili” (Cass. 23 maggio 2006 n. 12108, conf. Cass. 21 settembre 2007, con riferimento all’art. 149 codice della strada del 1992).
Con il secondo motivo le ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 244 e 253 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c., motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. Il giudice di appello aveva confermato la decisione del primo giudice, che aveva ritenuto inammissibile il capitolo di prova relativo al sinistro, poiché lo stesso era tale da richiedere al teste un giudizio in ordine alla presenza della chiazza d’olio.
In tal modo, tuttavia, non era stato consentito alle appellanti di fornire la prova della causa esclusiva dell’incidente.
Il motivo è inammissibile sotto vari profili. In tema di impugnazione per giudizio di legittimità, la parte che, in sede di ricorso per cassazione, addebiti a vizio della sentenza impugnata la mancata ammissione di prove testimoniali richieste nel giudizio di merito, ha l’onere, a pena di inammissibilità del ricorso, se non di trascrivere nell’atto di impugnazione i relativi capitoli, almeno di indicare in modo esaustivo le circostanze di fatto che formavano oggetto della disattesa istanza istruttoria, in quanto il detto ricorso deve risultare autosufficiente e, quindi, contenere in sé tutti gli elementi che diano al giudice di legittimità la possibilità di provvedere al diretto controllo della decisività dei punti controversi e della correttezza e sufficienza della motivazione della pronuncia impugnata, non essendo sufficiente un generico rinvio agli atti difensivi del pregresso giudizio di merito.
Nel caso di specie, non sono stati riprodotti integralmente i contenuti dei capitoli di prova dei quali si lamenta la mancata ammissione. Inoltre, sulla base della relazione della Polizia Stradale e delle conseguenze dell’urto, il giudice di appello ha concluso che la chiazza d’olio poteva essere all’origine del primo incidente, non anche dei successivi tamponamenti. Sicché anche la, eventuale, conferma della presenza della sostanza oleosa sulla superficie stradale non avrebbe potuto escludere una esclusiva responsabilità della H. per quanto riguarda il successivo tamponamento.
Con il terzo motivo le ricorrenti denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. sul punto della presenza di lesioni fisiche sulla persona delle due attrici, violazione o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 122 e 123 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata aveva rilevato che, anche a voler ammettere la riconducibilità del sinistro a fatto del conducente del terzo veicolo rimasto sconosciuto, le appellanti non avevano fornito la prova delle lesioni fisiche riportate a seguito dell’incidente.
La mancata ammissione delle prove testimoniali e documentali offerte sin dal giudizio di primo grado aveva impedito l’approfondimento di tale questione.
La motivazione svolta dal Tribunale sul punto doveva considerarsi insufficiente se non omessa e comunque contraddittoria. In sede di chiarimenti in ordine alla prova testimoniale dedotta, le originarie attrici avevano prodotto dichiarazioni scritte del proprio medico di famiglia, il quale aveva attestato di averle visitate il giorno dopo l’incidente. Anche di tale documento il Tribunale aveva dimostrato di non tener conto, limitandosi a sottolineare che la documentazione medica prodotta risaliva ad alcuni mesi di distanza dall’incidente. Con il quarto motivo si deduce la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 246 c.p.c.) in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
La esclusione della teste D. operata dal primo giudice era stata censurata dalle ricorrenti, le quali avevano sottolineato che la stessa (trasportata a bordo della stessa vettura delle ricorrenti) non aveva riportato lesione alcuna a seguito dell’incidente e che, in ogni caso, qualsiasi diritto a risarcimenti doveva considerarsi ampiamente prescritto, a distanza di oltre quattro anni dai fatti.
Sul punto, il giudice di appello si era riportato alle conclusioni del giudice di pace, senza alcuna motivazione. Il terzo ed il quarto motivo sono assorbiti per effetto della dichiarazione di inammissibilità e di rigetto dei primi due motivi di ricorso. Una volta affermata la esclusiva responsabilità della originaria attrice, in ordine al verificarsi dell’incidente, ogni questione relativa al mancato accertamento delle conseguenze dello stesso era destinata a perdere qualsiasi rilevanza.
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi, in considerazione delle questioni trattate, per disporre la integrale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio.