Sinistro stradale- concorso di colpa- valore probatorio rapporto Polizia Municipale- 12.09.2006

Il Giudice di Pace di Palermo, nella sentenza in esame ritiene che il sinistro in oggetto si sia verificato all’esito di un concorso di colpa dei due conducenti.  Ai fini dlla decisione, il Giudice adito sottolinea il valore probatorio del rapporto d’incidente redatto dalla Polizia Municipale :” Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimita’, oltre che di merito, in caso di incidente stradale, il documento contenente i rilievi sul luogo del sinistro “ ha valore di prova privilegiat”a  (cosi’, Trib. Genova 14/04/2004 n. 1569 ).”                                                         

                                                      REPUBBLICA ITALIANA                                                
                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale, ha pronunciato laseguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 803/04 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da M. F.,rappresentato e difeso dall’Avv. contro ………S.p.a., rappresentata e difesa dall’Avv. …….dello Stretto S.a.s. e R. T., rappresentati e difesi dall’Avv. …..
Oggetto : R. C. A.Conclusioni : come in atti.                                                     
                                             SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10/01/2004 l’attore conveniva in giudizio i summenzionati resistenti, alfine di sentire dichiarata la loro responsabilita’ solidale, ed essere risarcito, in conseguenza delsinistro stradale verificatosi in data 22/11/2002.A tal proposito, riferiva che quel giorno l’autoveicolo tg. …..( di proprieta’ dello stesso ),condotto dal Sig. M. L., con a bordo i Sig.ri L. S. e L. M., provenendo da via Mario Rutelli indirezione di via Autonomia Siciliana, giunto all’incrocio con la via Marchese di Villabiancaarrestava la sua marcia e – constatato l’arresto volontario dei veicoli provenienti da quest’ultimavia, la attraversava, ma, dopo averla quasi interamente superata, veniva investito dall’autovettura tg…….- ( di proprieta’ dell’Otoacustica dello Stretto ), condotta dal convenuto T. R. edassicurata con la …S.p.a.- la quale, procedendo sulla corsia di destra della via Marchese di Villabianca, riservata ai mezzi pubblici, in direzione di Piazza Don Bosco, sorpassava sul latodestro i veicoli fermatisi all’incrocio, venendo cosi’ con il collidere con il proprio mezzo.A seguito del sinistro, il veicolo attoreo riportava danni alla parte meccanica della ruota anterioredestra ed alla carrozzeria sul lato del parafango anteriore destro, ammontanti ad un importocomplessivo di € 2.307,60, come da fattura e preventivi depositati in atti.Costituitisi in giudizio, i convenuti Otoacustica dello …. S.a.s. e R. T. contestavano la dinamicadel sinistro fornita dall’attore, eccependo che il veicolo di proprieta’ di quest’ultimo procedeva sullato destro della carreggiata, ma non nella corsia riservata ai mezzi pubblici, e che il sinistro siverificava per esclusiva colpa del conducente del veicolo attoreo il quale, incurante del segnale distop e dell’obbligo di dare la precedenza a coloro che provenivano da destra, e da una stradaprincipale, improvvisamente attraversava l’incrocio.Stessa dinamica veniva riferita dalla convenut..a ….S.p.a., .in giudizio, la qualecontestava altresi’ il quantum richiesto dall’attore.Assunti i mezzi di prova richiesti, si acquisiva il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale di Palermo, intervenuta sul luogo del sinistro, la quale, descrivendo la vicendainfortunistica, rilevava che l’attore, pervenuto all’intersezione con la via Marchese di Villabianca,ometteva di rispettare le prescrizioni imposte dalla segnaletica di Stop presente sulla sua direzionedi marcia ( via Mario Rutelli ) e che da tale omissione scaturiva la collisione con l’autovettura tg…. che percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca condirezione di marcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte.Conseguentemente, – come si evince dal predetto rapporto – dalla Polizia Municipale venivanoelevati ad entrambi i conducenti verbali di violazione al codice stradale ( rispettivamente, art. 145commi 5 e 10 ed artt. 40 comma 10 e 146 comma 2 C.D.S. ).Quindi, si procedeva all’espletamento dell’interrogatorio formale di attore e convenuto :quest’ultimo, in particolare, riferiva di “ avere visto alcune autovetture, che procedevano sulla miasinistra, rallentare “.A seguire, si assumevano le testimonianze del Sig. P. M. ( teste oculare ), il quale confermava ladinamica del sinistro per come descritta dall’attore, precisando che “ il Frelender ( ossial’autoveicolo attoreo, n.d.r. ) era quasi passato dall’incrocio “ ; ed altresi’ della Sig.ra L. Anna M. (terza trasportata a bordo del veicolo attoreo ), che confermava, anch’essa, la versione dei fattifornita dall’istante.La causa veniva quindi posta in decisione.                                                   
                                                 MOTIVI DELLA DECISIONE
All’esito dell’istruzione dibattimentale, si ritiene che il sinistro per cui è processo si sia verificato aseguito di un concorso di colpa sia del conducente il veicolo attoreo, M. L., che del convenuto T.R..In tal senso assume valore probatorio il rapporto di incidente stradale della Polizia Municipale diPalermo, intervenuta sul luogo del sinistro, la quale, descrivendo la vicenda infortunistica, rilevavache l’attore, pervenuto all’intersezione con la via Marchese di Villabianca, ometteva di rispettare leprescrizioni imposte dalla segnaletica di Stop presente sulla sua direzione di marcia ( via MarioRutelli ) e che da tale omissione scaturiva la collisione con l’autovettura tg. …chepercorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca con direzione dimarcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte.Orbene, secondo la giurisprudenza di legittimita’, oltre che di merito, in caso di incidente stradale, ildocumento contenente i rilievi sul luogo del sinistro “ ha valore di prova privilegiata “ (cosi’, Trib.Genova 14/04/2004 n. 1569 ).Tale dinamica, peraltro, veniva indirettamente confermata anche dalle dichiarazioni del testimoneoculare P. M., il quale riferiva che il veicolo attoreo, al momento dell’incidente, era quasi passatodall’incrocio, nonché dalle dichiarazioni del convenuto T. R., il quale sosteneva di avere visto,nell’occorso, alcune autovetture, che procedevano sulla mia sinistra, rallentare.Orbene, appare opportuno in tal senso richiamare la giurisprudenza di legittimita’ e di merito intema di precedenza stradale.Anzitutto, il Tribunale di Salerno chiarisce che “ a differenza dell’obbligo imposto al conducenteche si immette nel flusso di circolazione, di dare la precedenza alle autovetture in transito, odell’obbligo di dare la precedenza, in area di incrocio, alle vetture provenienti da destra, quelloderivante dal segnale di stop ha contenuto esteso all’arresto del veicolo, che ha un significatopreciso: la verifica della transitabilità in relazione alla circolazione in atto “ ( Trib. Salerno10/02/94 ).Precisa, quindi, la Suprema Corte che – come nella fattispecie in esame – “la manovra di impegnodella carreggiata non può essere intrapresa finché sulla via panoramica circolino altri veicoli adistanza tale da non consentire il completo disimpegno della carreggiata prima dell’avvicinamentodegli stessi “ ( cosi’ Cass. Civ. 05/04/2003 n. 5375 ).Inoltre “ in tema di circolazione stradale, ilconducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop, prima di riprendere la marciaha l’obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungentiveicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada “( Cass. Pen. 16/01/1989 n. 353 ).Infatti, “ il conducente di un veicolo che abbia l’obbligo di dare la precedenza prima di immettersinella sede stradale non puo’ limitarsi a verificare che altro conducente gli abbia concesso laprecedenza, ma deve verificare con la massima diligenza, per andare esente da colpa, che non visiano altri veicoli favoriti e procedere nella manovra solo quando abbia acquisito la certezza chequesti veicoli non esistono o che i loro conducenti abbiano con sicurezza consentitol’attraversamento del percorso “( Cass. Civ., sez. IV, 27/10/2005 n. 39391 ).Orbene, da quanto emerso a seguito del processo, appare chiara la colposa condotta di guida delconducente M. L., il quale – irrispettoso del segnale di stop, posto nella via Mario Rutelli ( comeaccertato dalla Polizia Municipale ) – impegnava l’incrocio in presenza di altri autoveicoli, fermatisinella circostanza ( come riferito dal teste oculare ), nonché del sopraggiungere del veicoloinvestitore, “ quasi passato l’incrocio “ ( come dichiarato dallo stesso teste ).Ma – continua la giurisprudenza – “ l’inosservanza degli obblighi imposti dal segnale di stop nonesclude automaticamente, in caso di conseguente incidente stradale, ogni concorso di colpa daparte del conducente antagonista, favorito dal diritto di precedenza, in quanto questi non èdispensato dall’obbligo di procedere con la massima prudenza e a velocita’ particolarmentemoderata in prossimita’ del crocevia “ ( Cass. Pen. 12/02/1982 n. 1330 ).Infatti “ in caso di scontro tra veicoli, la violazione dell’obbligo di dare la precedenza, purevidenziando la colpa del conducente del veicolo che ha infranto la relativa norma, non esclude diper sé la responsabilita’ ex art. 2054 secondo comma c.c. del conducente del veicolo privilegiato,di cui pure occorre esaminare la condotta, essendo anch’egli tenuto al rispetto della prudenzagenerica e del dovere specifico di tenere una velocita’ particolarmente moderata al fine di evitareimprudenze di altri conducenti “ ( Trib. Nocera Inferiore 23/02/2000 n. 76 ).Nel caso di specie, come rilevato dalla Polizia Municipale, l’autovettura del convenuto T.percorreva la corsia riservata ai mezzi pubblici di via Marchese di Villabianca con direzione dimarcia da via Duca della Verdura verso via M.se di Roccaforte : da questa circostanza si evince lacondotta colposa del conducente del veicolo investitore, il quale – fra l’altro – dichiarava di “ averevisto alcune autovetture, che procedevano sulla mia sinistra, rallentare “.Sul tema la giurisprudenza di legittimita’ è costante nel ritenere che “ l’infrazione, anche grave (come l’inosservanza del diritto di precedenza ), commessa da uno dei conducenti non dispensa ilgiudice dal verificare il comportamento dell’altro conducente, essendo a tal fine necessarioaccertare in pari tempo che quest’ultimo si sia pienamente uniformato alle norme sullacircolazione e a quelle di comune prudenza, ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente,al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto, sussista un concorso di colpa nelladeterminazione dell’evento dannoso “ ( cosi’, Cass. Civ. 15/12/2000 n. 15847 ; 05/05/2000 n.5671).In tal senso, il convenuto T. – a prescindere dalla circostanza della percorrenza della carreggiatasulla corsia riservata ai mezzi pubblici – una volta accortosi del rallentamento delle altre autovetturesulla sua sinistra, avrebbe dovuto conformare la propria condotta di guida alla situazionecontingente.Alla luce delle suesposte considerazioni – tenuto conto del dettame della giurisprudenza, secondocui “ qualora in un sinistro stradale entrambi i conducenti dei veicoli venuti in collisione, violandouna norma del codice che disciplina la circolazione stradale, abbiano concorso a cagionarel’evento dannoso, l’efficienza causale dei loro comportamenti va valutata in relazione alla gravita’delle rispettive colpe e all’entita’ delle conseguenze che ne sono derivate “ (Cass. Civ. 15/01/2003n. 484 ) – appare legittimo attribuire la responsabilita’ del convenuto T. nella causazione del sinistronella misura del 30%, ritenendo la condotta di guida del Sig. M. L. causativa dell’eventoinfortunistico nella misura corrispondente del 70%.In considerazione di quanto sopra , e tenendo conto della richiesta attorea di danni, quantificatinell’importo complessivo di € 2.307,60, come da fattura e preventivi depositati in atti – cheassumono valore indiziario, anche in presenza della testimonianza del Sig. L. F. su di uno di questie comunque contestati genericamente dalle controparti – si ritiene di dover attribuire all’attore il30% dell’importo richiesto, pari ad € 692,28.Sulla predetta somma vanno calcolati gli interessi come per legge, oltre alla rivalutazionemonetaria, secondo il principio civilistico del calcolo degli interessi sul capitale rivalutatomensilmente, dalla data del sinistro sino all’effettivo soddisfo, giungendo cosi’ all’importocomplessivo di € 779,69.Alla luce della parziale soccombenza reciproca, si ritiene che sussistano giusti motivi percompensare interamente tra le parti le spese di lite.                                                                 
                                                                         P. Q. M.
Visti gli articoli di legge citati ;Dichiara il concorso di colpa nella causazione del sinistro verificatosi in data 22/11/2002 nellamisura del 30% a carico del convenuto T. R. e nella misura del 70% a carico dell’attore M. F..Conseguentemente, condanna i convenuti ……..alia S.p.a., ………. dello Stretto S.a.s. e R. T.,solidalmente responsabili, al pagamento in favore dell’attore M. F. dell’importo di € 779,69, a titolodi risarcimento danni.Spese processuali interamente compensate.Cosi’ deciso in Palermo addi’ 12/09/2006.
Il Giudice di Pace(Dott. Vincenzo Vitale)

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