Corte di Cassazione n° 6408 – sanzioni amministrative – autovelox – strade urbane ed extraurbane – mancata contestazione immediata -19.03.2007. –

Non è dubbio, che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada e che, per i rilevamenti operati su strade per le quali non sia applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 4 del DL 20.6.02 n. 121, come modificato dalla L. di conversione 1.8.02 n. 168. La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, C.d.S. Per quanto riguarda la mancata contestazione immediata, così come nel caso di specie, l’indicazione, nel verbale di contestazione notificato, d’una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384  che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione.     

                                                           REPUBBLICA ITALIANA 

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

                                                      SEZIONE SECONDA CIVILE
   

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. Giovanni SETTIMJ – Presidente e Rel. Dott. Giovanna SCHERILLO – Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI – Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI – Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI – Consigliere

 ha pronunciato la seguente SENTENZA 

sul ricorso proposto da;
 
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO PREFETTURA DI L’AQUILA, nella persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via dei Portoghesi 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; – ricorrente – 

contro
 Di Na. Ma. – intimato – avverso la sentenza n. 51/04 del Giudice di pace dì Castel Di Sangro del 5/3/04, depositata il 30/04/04; 
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/07 dal Presidente e Relatore Dott. Giovanni SETTIMJ; 
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Schiavon che ha concluso per la cassazione con rinvio del ricorso. 

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.
 

                                                               FATTO E DIRITTO
 

L’Ufficio Territoriale del Governo de L’Aquila ricorre per cassazione avverso la sentenza con la quale il G.d.P. di Castel Di Sangro ha annullato il verbale di contestazione d’infrazione al C.d.S. redatto dalla Polstrada de L’a. nei confronti di Di. Ma. e da questi impugnato.
 
L’intimato non svolge attività difensiva. 
Devesi premettere che la proposizione del ricorso sana la nullità del giudizio a quo svoltosi nei confronti della Prefettura, soggetto non legittimato, invece che nei confronti dell’unico legittimato passivo Ministero dell’interno (Cass. SS.UU. 14.2.06 n. 3117). 
Il G.d.P., accogliendo l’uno dei motivi di ricorso ritenuto assorbente, ha annullato il verbale di contestazione sulla considerazione che nello stesso non fosse indicato il decreto prefettizio che consentiva agli agenti di non procedere alla contestazione immediata dell’infrazione all’art. 142 C.d.S. rilevata a mezzo apparecchiatura elettronica. 
Con unica censura il ricorrente – denunziando violazione degli artt. 200 e 201 C.d.S., 384/e Regolamento C.d.S., 4 L 168/02 – sostiene che la normativa invocata non prescrive a pena di nullità del verbale l’indicazione del decreto prefettizio d’inclusione della singola strada, nella quale è stata rilevata l’infrazione, tra quelle per le quali, in forza del decreto stesso emesso ex art. 4 L 168/02, non è obbligatoria la contestazione immediata, laddove, come nella specie, l’omissione di quest’ultima sia stata adeguatamente motivata nel verbale dagli stessi agenti accertatori. 

Il motivo è manifestamente fondato.
 

Non è dubbio, infatti, che il rilevamento della velocità a mezzo di apparecchiature elettroniche possa aver luogo su ogni tipo di strada e che, per i rilevamenti operati su strade per le quali non sia applicabile la speciale disciplina di cui all’art. 4 del DL 20.6.02 n. 121, come modificato dalla L dì conversione 1.8.02 n. 168, con il quale si è stabilito che:
 
a – i dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme dì comportamento di cui agli artt. 142 e 148 C.d.S. (limiti di velocità e sorpasso) possono essere utilizzati od installati sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’art. 2; comma 2, lettere A e B, del C.d.S.;
b – gli stessi dispositivi possono essere utilizzati od installati sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento dì cui alla medesima norma, lettere C e D, ovvero su singoli tratti di esse, ove specificamente individuati, con apposito decreto prefettizio, in ragione del tasso d’incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati; 
c – dell’utilizzazione od installazione dei detti dispositivi deve essere data informazione agli automobilisti; 
d – la violazione deve essere documentata con sistemi fotografici, di ripresa video o con analoghi dispositivi idonei ad accertare il fatto costituente illecito ed i dati d’immatricolazione del veicolo ovvero il responsabile della circolazione; 
e – l’utilizzazione di dispositivi che consentano il rilevamento automatico della violazione senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti è subordinata all’approvazione od omologazione dei dispositivi stessi ai sensi dell’art. 45/VI C.d.S.; 
f – in caso d’utilizzazione dei dispositivi in questione secondo quanto stabilito nei precedenti punti, non sussiste l’obbligo di contestazione immediata di cuiall’art. 200 C.d.S. 
Il disposto del primo comma integrato con quello del secondo comma della norma in esame – che indica, per le strade extraurbane secondarie e per le strade urbane di scorrimento, i criteri d’individuazione delle situazioni nelle quali il fermo del veicolo al fine della contestazione immediata può costituire motivo d’intralcio per la circolazione o di pericolo per le persone, situazioni ritenute sussistenti a priori per le autostrade e per le strade extraurbane principali – evidenzia come il legislatore abbia inteso regolare l’utilizzazione dei dispositivi de quibus, tra l’altro, anche in funzione del quarto comma, con il quale si esclude tout court l’obbligo della contestazione immediata. 
La norma non pone, pertanto, un’esclusione generalizzata di tale utilizzazione al di fuori delle strade prese in considerazione, ma lascia, per contro, in vigore, relativamente alle strade diverse da esse, le disposizioni che consentono tale utilizzazione ma con l’obbligo della contestazione immediata, salve le eccezioni espressamente previste dall’art. 201, comma 1 bis, C.d.S. 
In relazione a tale regola generale, questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494). 
Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571). L’art. 384 del regolamento di attuazione del codice della strada identifica esemplificativamente alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possìbile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari. 
Nel caso di specie il Giudice di pace, con la sentenza impugnata, ha accolto l’opposizione con una motivazione che ha fatto erronea applicazione dell’art. 200 del codice della strada, affermando principi contrari al disposto di tale articolo, da leggersi in correlazione con il successivo art. 201, il quale prevede la contestazione successiva ove la violazione non possa essere immediatamente contestata, nonché con l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada. 
Il Giudice di pace ha infatti affermato che, nella specie, non vi sarebbero state giustificazioni valide e probanti della mancata contestazione immediata. Il che rappresenta una valutazione superficiale ed errata delle emergenze processuali, dal momento che nel verbale era espressamente attestato “Non è stato possibile procedere alla contestazione immedita della violazione poiché il fermo del veicolo in relazione alle caratteristiche della strada avrebbe recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati”. Ora, l’indicazione, come nella specie, nel verbale di contestazione notificato, d’una delle ragioni tra quelle indicate dall’art. 384 del regolamento d’esecuzione C.d.S., che rendono ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilità concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersiche il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione; pertanto, in riferimento al caso d’infrazione del limite di velocità accertato a mezzo d’apparecchiature elettroniche, qualora nel verbale sia dato atto dell’impossibilità di fermare l’autoveicolo in tempo utile nei modi regolamentari per una ragione riconducibile, in via analogica, alla previsione esemplificativa dell’art. 384, lett. e), di detto regolamento, il giudice dell’opposizione non può escludere detta impossibilità con il rilievo dell’astratta possibilità d’una predisposizione del servizio con modalità in grado di permettere in qualche modo la contestazione immediata (Cass. 17.3.05 n. 5861, 8.8.03 n. 11971, 15.11.01 n. 14313). 
Diversamente argomentando, il giudice a quo ha assunto una decisione in evidente contrasto con il principio, ricavabile dalla normativa su riportata, così come costantemente interpretata da questa Corte, secondo il quale la contestazione immediata, quale che sia l’apparecchiatura elettronica utilizzata per l’accertamento della violazione, deve essere effettuata quando è possibile in relazione alle modalità d’organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio la cui finalità istituzionale è pur sempre quella di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarità della circolazione e la vita degli utenti delle strade, finalità d’interesse collettivo privilegiata dal legislatore rispetto alle personali esigenze del singolo utente con valutazione discrezionale degli interessi in conflitto, in quanto tale insuscettibile di discussione in sede di giurisdizione anche costituzionale. 

L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione alle ragioni d’impugnazione accolte e la causa, non essendo state esaminate le altre censure sulle quali si basava l’originaria opposizione quali risultanti dalla stessa sentenza cassata, va rimessa per ulteriore esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che s’indica nel G.d.P. de L’Aquila, cui è anche demandato, ex art. 385 C.p.C., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
 

                                                                  P.Q.M.
 

LA CORTE
  Accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. de L’Aquila. 

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