Sanzioni amministrative – confisca motoveicoli – 15.12.06

La normativa introdotta dal  D.L. del 3.10.2006 n° 262, convertito in legge 24.11.2006 n° 286, ha eliminato la prevista confisca del ciclomotore, prevedendo la sanzione pecuniaria e il solo fermo amministrativo per giorni 60 ed elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio.   Nella fattispecie in esame il Giudice  rigetta il ricorso, ma dispone il dissequestro del ciclomotore, citando la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 secondo cui “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa”.  “Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”

                                                         REPUBBLICA ITALIANA
                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                  IL GIUDICE DI PACE DI CASTELLAMMARE DI STABIA

nella persona dell’avv. Tommaso Pentangelo ha pronunciato la seguente

                                                                SENTENZA

nella causa n.3179/2006 r.g.a.c. promossa da:
Tizio residente in Castellammare di Stabia. 
Opponente
CONTRO
Ministero dell’Interno c/o Avvocatura dello Stato di Napoli.
Opposto contumace
Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa
Conclusioni dell’attore: tramissione degli atti alla Corte Costituzionale in subordine accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Conclusioni dell’Amministrazione:nessuna

                                                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 16.05.06 l’opponente proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione n.7266855, elevato dalla polizia stradale di Castellammare di Stabia,in data 31.03.2006, con cui era stata contestata la violazione dell’ art. 171 c. 1-2 del c.d.s in quanto il figlio minore era alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo tg. xxx e nel contempo veniva disposto il sequestro amministrativo del veicolo.
Deduceva l’opponente la nullità del verbale per omessa indicazione della sanzione pecuniaria, manifesta sproporzione tra violazione e sanzione, illegittimità della confisca preventiva, eccessiva onerosità e disponibilità alla custodia,disparità di trattamento tra conducente di motociclo e di auto,violazione dello statuto del contribuente, estraneità del proprietario alla violazione,incostituzionalità delle modifiche della Legge 168 del 17.08.2005.
All’odierna udienza presenziava il solo opponente che si riportava al ricorso chiedendone l’accoglimento.
Questo giudicante riservava la causa a sentenza dando lettura del dispositivo.

                                                    MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno ritualmente intimato e non comparso.
Nel merito il ricorso è infondato e va rigettato per quanto di ragione.
Infatti il verbale redatto dalla polizia stradale, contiene tutti gli elementi previsti dalla legge.
Pur tuttavia questo giudicante, in considerazione della recente novità legislativa, ritiene, pur non ignorando la dottrina dominante, che nega l’applicazione del principio della retroattività della norma nel diritto amministrativo, che nel caso di specie possa applicarsi la sentenza della S.C. Sez.I, del 07.03.2005 n.4924 che afferma “ in caso di trasformazione di illeciti penali in illeciti amministrativi, i fatti commessi nel vigore della precedente disciplina non restano, anche in difetto di apposite norme transitorie, sottratti a qualsiasi sanzione, ma – in considerazione della “ ratio legis”, che è quella di attenuare, non già di eliminare, la sanzione per un fatto che rimane illecito – trova comunque applicazione quella amministrativa.
Infatti, per un verso, il principio dell’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole al reo (art. 2 c.3 C.P.) si riferisce anche al caso di trasformazione dell’illecito penale in illecito amministrativo; per altro verso l’art.40 L.24/11/81 n.689 esprime un principio di carattere generale, non limitato alle violazioni contemplate nella legge stessa, ma applicabile a tutti i provvedimenti di depenalizzazione, anche successivi, in difetto di apposita disciplina transitoria.”
Infatti nel caso di specie, nell’interpretare la nuova legge, questo giudicante, ritiene che il  legislatore, resosi conto dei diversi problemi di costituzionalità che sono stati sollevati e sulla cui illegittimità sussistono forti connotati di fondatezza, ha ritenuto di dover procedere alla modifica di tale normativa. Soprattutto, in considerazione, come nel caso de quo, che non può essere punito il proprietario, non trasgressore, che subirebbe un danno attraverso la confisca, che andrebbe a penalizzarlo più dell’autore del reato.
Infatti con il D.L. del 3.102006 n.262, convertito in legge 24.11.2006 n.286, lo stesso legislatore ha eliminato la prevista confisca del ciclomotore, prevedendo la sanzione pecuniaria e il solo fermo amministrativo per giorni 60 ed elevabili a giorni 90 in caso di reiterazione per almeno due volte nell’arco del biennio.
Tutto ciò premesso, questo giudicante ritiene pertanto, alla luce della predetta normativa essendo trascorsi i sessanta giorni di fermo, ritiene di dover effettuare il dissequestro del ciclomotore.
Va disposta la trasmissione della presente sentenza al Prefetto per quanto di competenza.
Le spese vanno  compensate stante la  novità della questione.

                                                           PER QUESTI MOTIVI

Il Giudice di Pace pronunciando sulla domanda proposta così provvede :
1) dichiara la contumacia del Ministero dell’Interno;
2) rigetta l’opposizione proposta  da Tizio, e per l’effetto convalida il verbale n.xxx del 31/03/2006.
3) dispone il dissequestro del ciclomotore targato xxx, mediante restituzione all’avente diritto, nonché della carta di circolazione;
4) dispone la trasmissione della presente sentenza al Prefetto di Napoli per quanto di competenza.
4) dichiara interamente compensate le spese di giudizio.

Castellammare di Stabia lì 15.12.2006
Il Cancelliere

Il Giudice di pace
Avv. Tommaso Pentangelo

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