Sanzioni amministrative – autovelox – Photored 17A – requisiti per l’utilizzo legittimo dell’apparecchio misuratore della velocità – 11.04.08. –

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Images: autovelox polizia.jpgIl Giudice di Pace di Martina Franca ha ribadito che per l’utilizzo legittimo dell’apparecchio Photered, da parte degli organi di Polizia,  è necessario rispettare determinati requisiti:  deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata;l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora”.  

                                                  REPUBBLICA ITALIANA

                             UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI MARTINA FRANCA

                                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

Il Giudice di Pace R. di Martina Franca, Dr. Martino Giacovelli, ha pro-nunciato la seguente   SENTENZA  Nella causa civile iscritta al n. 938/07 del R.G. degli Affari Contenziosi dell’anno 2007 relativa ad OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA  
TRA
N. ANTONIO elettivamente domiciliato in Taranto, presso l’Avv. U. A., dal quale è rappresentato e difeso in virtù del mandato a margine dell’atto di opposizione opponente  
Contro
COMUNE DI MARTINA FRANCA in P.L.R.P.T. opposto  Conclusioni per l’opponente: “Che il Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, voglia, in via principale: 1) dichiarare illegittimo l’accertamento effettuato e conseguentemente annullare il verbale n. PH 283/07 rendendolo inesigibile e privo di effetti giuridici conseguenti; 2) annullare, per l’effetto, per le ragioni ampiamente esposte, le sanzioni accessorie, quali la decurtazione di punti sei sulla patente di guida; 3) ordinare la cancellazione dei dati immessi nel CED-SDI; 4) condannare il Comune di Martina Franca al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del procuratore, che si dichiara distrattario.
In via subordinata: solo in via tuzioristica, nella denegata ipotesi di mancato accogli-mento del ricorso in oggetto, confermare la sanzione pecuniaria in misura ridotta, senza la segnalazione della patente di guida e la decurtazione dei sei punti sulla patente di guida. Conclusioni per il Comune opposto: “che il ricorso venga rigettato”.   

                                            SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto depositato in data 23.08.2007 l’opponente, in qualità di pro-prietario si opponeva al pagamento della sanzione di cui al verbale di conte-stazione di infrazione al Codice della Strada nr. PH 283/07, del 23.06.2007 della Polizia Municipale di Martina Franca e notificato in data 18.07.2007, relativo alla presunta violazione in data 24.04.2007 con il quale gli era stata contestata la violazione del-l’art. 41 in relazione all’art. 146, comma 3, c.d.s. “perché il giorno 24.04.2007 alle ore 13.39 il conducente dell’autoveicolo targato BZ…CX di sua proprietà superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante il semaforo proiettasse luce rossa nella sua direzione e ciò dalla visione dei due fotogrammi prodotti dall’apparecchiatura a postazione fissa per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso – Photored F17A, omologata dal Ministero dei Lavori Pubblici con Decreto n. 3653 del 18.11.1996, esteso con decreto n. 430 del 27.10.2000, verificata per quanto attiene il corretto funzionamento e confermato con decreto n. 1130 del 18.03.2004 ed installata in Martina Fr. nell’intersezione con la strada Lanzo-San Pao-lo.”
Detta violazione, come sopra detto, era verbalizzata in ufficio il 23.06.2007 sulla base delle due fotografie effettuate a mezzo apparecchiatura elettronica sopra indicata denominata “PHOTORED F 17A.”
Eccepiva l’opponente a sostegno della nullità del verbale impugnato: Violazione dell’art. 201 D. Lgs. 285/92 e del decreto dirigenziale n. 1130 del Ministero Infrastrutture e Trasporti per mancata osservanza delle condizioni previste dall’art. 2 del citato decreto dirigenziale in merito all’utilizzo dell’apparecchiatura Photored in questione, nonchè violazione della L. 273/91 per certificazione di taratura della medesima apparecchiatura effettuata senza rispetto dei dettami normativi. In merito alla sanzione accessoria della decurtazione di punti sei invocava la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005.
Aggiungeva il difensore dell’opponente in merito alle spese di lite: “Appare, a tal proposito, rilevante riportare sul punto la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione (vedasi Sentenze n. 8855/1987; n. 4212/2002) che ritiene pacifico che le spese di li te seguono la soccombenza anche in materia di opposizioni a sanzioni amministrative, alla stregua del principio generale sancito dall’articolo 91 C.p.c.
La stessa dottrina (vedasi a tal proposito De Feo, Marchisiello) considera assolutamente penalizzante per il cittadino la pratica della compensazione delle spese, poiché lo costringerebbe a pagare al proprio legale una cifra maggiore di quella comminata a titolo di sanzione dall’amministrazione. Né, a tal proposito, appare valida l’eventuale eccezione in base alla quale il ricorrente si sarebbe potuto difendere da solo, dato che la difesa legale è un diritto ed il meccanismo della condanna alle spese del procedimento è un mezzo per consentire a tutti l’accesso alla tutela giurisdizionale, in ottemperanza dell’articolo 24 della Costituzione.”
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di Martina Franca, depositava in cancelleria in data 4.4.2008 la documentazione prescritta dall’art. 23 della legge n. 689/81 con la nota prot. 1484 del 26.03.2008, controdeducendo le eccezioni di nullità contenute nell’atto del ricorrente.
La causa era istruita con il deposito da parte del ricorrente dell’originale del verbale di contestazione e da parte del Comune opposto della seguente documentazione: copia conforme all’originale del p.v. di notificazione; prova della avvenuta notificazione e stampa a colori dei rilievi fotografici; copia di verifica tecnica dell’apparecchiatura PHOTORED F17A installata nel Comune giusto il disposto dell’art. 3 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1130 del 18 marzo 2004; copia della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 4243/2004 del 03.01.2005, contenente chiarimenti per le verifiche e le eventuali tarature annuali del PHOTORED F17A da effettuate presso il produttore del dispositivo stesso, che ne garantisce la conformità al prototipo depositato, in alternativa al centro SIT.
Alla fissata udienza del 28.12.2007 compariva per il ricorrente l’avv. S. C. che si riportava integralmente al ricorso introduttivo,chiedendone l’accoglimento. Alla successiva udienza dell’11.04.2008 la causa era decisa con lettura del dispositivo e con riserva di motivazione.   

                                               MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Il verbale oggetto del presente ricorso e l’accertamento che esso presuppone si fondano esclusivamente sulle risultanze dell’apparecchiatura “PHOTORED F 17 A, omologata, come da verbale, in data 18.03.2004 con decreto Ministero dei Trasporti n. 1130, per cui è necessario esaminare i motivi di nullità eccepiti dal ricorrente.
Il decreto ministeriale del 18.03.2004 n. 1130, all’art. 1, riconferma l’approvazione del Photored 17A, ribadendo che gli organi di Polizia possono utilizzare tale dispositivo non solo come ausilio ma anche in modalità automatica senza necessità di adattamenti o modifiche. Pertanto, è sull’esame dei due rilievi fotografici, che deve basarsi il convincimento del giudicante ai fini della sufficienza della formazione della prova per la conferma o meno della violazione contestata, escludendo in modo certo qualsiasi causa esterna di attraversamento condizionato ex art. 41 del CDS. Nel caso di specie dal primo rilievo fotografico si deduce che l’autovettura del ricorrente proveniente da Taranto verso Martina Franca é in fase di superamento della linea di arresto, e nella seconda già nella mezzeria dell’incrocio.
Nel senso opposto verso Taranto si intravede un’autovettura ed un altro veicolo già fermi in corrispondenza dell’armadietto dove é posizionato il photored nel senso opposto.
Tutto ciò é sufficiente per la conferma del verbale impugnato. Di conseguenza, le osservazioni ed eccezioni avanzate dal ricorrente non sono da accogliere, poiché invero le condizioni indicate dalla commissione tecnica hanno previsto che l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso, in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile; deve essere fornita documentazione fotografica in cui sia visibile, oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento oppure la lanterna ripetitiva posta dopo l’intersezione; devono essere scattati, per ogni infrazione, almeno due fotogrammi, di cui uno all’atto del superamento della linea d’arresto e l’altro quando il veicolo in infrazione si trova circa al centro dell’intersezione controllata; l’istante in cui far avvenire il secondo scatto può essere individuato in funzione della velocità del veicolo all’atto del passaggio sui rilevatori o fissando,in funzione delle dimensioni e caratteristiche dell’intersezione, l’intervallo temporale fra i due scatti; in ogni fotogramma deve figurare in sovrimpressione almeno la località dell’infrazione, la data e l’ora; è necessario, inoltre, che nei fotogrammi appaia il tempo trascorso dall’inizio della fase di rosso oppure l’apparecchiatura deve essere predisposta per l’entrata in funzione dopo un tempo prefissato dall’inizio del segnale rosso. Infine, l’apparecchio deve essere verificato ogni anno.
L’apparecchiatura che si esamina anche se non rispetta tutte le condizioni indicate nel decreto di approvazione n. 1130, poiché per es., l’istallazione fissa inserita é in una colonnina in lamiera zincata e blindata, facilmente oscurabile (altezza da terra di circa mt. 1,60 e non mt. 2,50; ma questa ultima circostanza non è determinante, poiché se qualcuno dovesse oscurarla, produrrebbe solo l’effetto del suo totale inutilizzo e non l’uso irregolare.
Le altre condizioni possono ritenersi rispettate: il rilievo fotografico riporta la panoramica dell’incrocio controllato ed il semaforo che ne regola l’attraversamento; per ogni infrazione ci sono almeno due scatti; il secondo scatto avviene secondo un tempo prefissato e riporta gli stessi elementi prima descritti e lo stesso veicolo che si trova circa al centro dell’intersezione controllata; in ogni fotogramma sono riportati la località dell’infrazione, la data del rilevamento e l’ora ed il minuto del rilevamento.
Per lo stesso strumento, è necessaria, invece, soltanto una buona regolazione o messa a punto estesa all’intero impianto semaforico da eseguire in loco e da collaudare anche da parte del dirigente dell’Ufficio Tecnico dell’Ente Pubblico installatore, poiché tutto il meccanismo dipende strettamente dalla geometria dell’incrocio o intersezione ( non si tratta dell’apparecchiatura autovelox, che potrebbe avere i bracci di proiezione dei raggi laser non perfettamente paralleli).
Nel caso del documentatore fotografico digitale è sufficiente, invece determinare i tempi di accensione e durata delle varie fasi ( per es. 20 secondi di verde, 10 secondi di giallo, 20 secondi di rosso) operazione, che come detto sopra è abbastanza semplice e controllabile da parte di chiunque. Sono i tempi delle suddette fasi che hanno rilevanza, onde stabilire: se le stesse hanno una durata proporzionata alla lunghezza specifica dell’incrocio da attraversare o se la fase del “ giallo” è o meno congrua a consentire lo sgombero in sicurezza dei veicoli che hanno già in precedenza impegnato l’incrocio ( non dimenticando che dove sussistono gli attraversamenti pedonali il “ giallo” deve durare almeno il tempo necessario per un pedone con passo normale che abbia iniziato l’attraversamento che possa concluderlo fino a giungere all’altra parte della strada o quantomeno fino ad un isola pedonale). Discende da ciò la necessità tecnica fondamentale che i rilevatori devono entrare in funzione almeno un paio di secondi dopo l’accensione del “rosso”, e non di un semplice secondo come spesso avviene. Quindi, in definitiva, la taratura in termini strettamente tecnico-scientifico non é necessaria, se non per determinare i millesimi di secondi, non rilevando se realmente il secondo sia composto in realtà di 986 millesimi o 1015 millesimi, determinazioni necessarie in “ formula uno”, ma senza una rilevanza ai fini pratici ( a differenza di quello che può avvenire per gli autovelox e similari).
Irrilevanti si possono ritenere ai fini della decisione gli altri motivi dedotti dalla parte ricorrente.
Quindi, in definitiva, nel caso di specie l’esame dei due fotogrammi consente di confermare il verbale impugnato, essendo sufficientemente raggiunta la prova della commissione della violazione.
Non si ritiene applicabile alcuna decurtazione dei punti dalla patente di guida del sig. N. Antonio, non essendoci stata alcuna contestazione immediata per l’individuazione dell’effettivo conducente trasgressore.
Tutto ciò in ossequio a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 27, depositata in Cancelleria il 24 gennaio 2005, laddove ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente, quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale.
Si rigetta la richiesta di condanna alle spese di giudizio avanzata dal ricorrente, poiché la giurisprudenza della Corte di Cassazione, salvo qualche sentenza minoritaria del 1987 richiamata dal ricorrente e quella recente in merito ad un caso specifico relativo ad una cartella esattoriale emessa per errore ( sentenza n. 23993 del 19 novembre 2007, dove é evidente l’errore commesso dall’Organo accertatore), ha affermato il principio fondamentale, sancito dalla nostra Carta Costituzionale, del diritto al riconoscimento delle spese legali a favore del cittadino quando vi é certezza dell’errore commesso da parte della Pubblica amministrazione. Ciò non deve avvenire, quando permane il dubbio sulla commissione della violazione, ipotesi nelle quali non si può, né si deve condannare alcuno alle spese processuali, poiché si arriverebbe all’assurdo di far pagare alla collettività le azioni piratesche commesse in violazione del Codice della Strada da soggetti che mettono in pericolo la vita di altri utenti innocenti.
In altre parole non é l’errore materiale o formale commesso nella redazione di verbali e/o di procedura che portino all’annullamento del verbale a far sorgere il diritto alle spese processuali, ma é l’ingiustizia sostanziale subito dal cittadino ( per es. errore di rilievo della targa provato o documentato,ecc.).
La decisione assume fondamentale importanza, poiché può essere analogicamente applicata anche agli innumerevoli ricorsi avverso le sanzioni amministrative del Codice della Strada. Proprio per tale contesto, in cui opera il giudice di merito, la Suprema Corte ha sempre confermato che la compensazione delle spese può essere stabilita dal Giudice, anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi, escludendo la possibilità di porre soltanto a carico della parte totalmente vincitrice le spese processuali (Cassazione, sentt. nn. 5405 del 2004, 17692, 12744, 11774 e 5386 del 2003, 5174 del 2002).
Anzi, a tal riguardo, recentemente la Corte di Cassazione ha precisato: “in materia di spese processuali, il giudice può disporre la compensazione anche senza fornire, al riguardo, alcuna motivazione, e senza che – per questo – la statuizione diventi sindacabile in sede di impugnazione e di legittimità, atteso che la valutazione dell’opportunità della compensazione, totale o parziale, delle stesse rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella della ricorrenza di giusti motivi.
In particolare, il sindacato della Corte di Cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa o che siano addotte ragioni palesemente o macroscopicamente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o evidente erroneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale (Nel riaffermare tali principi, la Corte di Cassazione, prendendo atto del contenuto dell’ordinanza n. 395 del 2004 della Corte Costituzionale, resa in riferimento ad una questione avente a suo presupposto il diritto vivente suddetto, ha ribadito il suo orientamento e ha affermato che le suesposte linee guida giurisprudenziali, elaborate nel corso di una se-dimentata attività di interpretazione, pongono in bilanciamento i valori costituzionali della difesa delle parti nel processo (art. 24 Cost.) e la ragionevole durata di quest’ultimo (art. 111 Cost., comma secondo, ultima parte) senza che – allo stato – sia possibile altra lettura costituzionalmente adeguata delle disposizioni di legge coinvolte, diversa da quella richiamata, pena l’accrescimento delle impugnazioni delle decisioni, con i conseguenti e immaginabili effetti inflattivi in ordine al numero dei processi – già particolarmente alto, fino ai limiti di guardia – e ai costi collettivi sempre più elevati).(Cass. civ., Sez. I, 22/04/2005, n.8540.) 
  

                                                             P.Q.M.
  

il Giudice di Pace regg. di Martina Franca, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sull’atto di opposizione depositato, così decide:
1) rigetta il ricorso avverso il verbale di contestazione redatto dalla Polizia Municipale di Martina Franca nr. PH 283/07 in data 24.04.2007; 2) di conseguenza, conferma il verbale impugnato con la condanna al pagamento al minimo edittale; 3) non applica alcuna decurtazione di punti dalla patente di guida del ricorrente; 4) compensa le spese di giudizio integralmente per giusti motivi. Così deciso a Martina Franca il giorno 11.04.2008.  

   Il Giudice di pace R..

     (Dr. M. Giacovelli) 

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