Corte di Cassazione n° 6364 – Sanzioni amministrative – legittimo accertamento con telelaser – prova del cattivo funzionamento a carico del ricorrente – 19.03.07. –

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico ai sensi dell’ art. 384 Reg. Cod.Strada , qualora esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’ utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata rendendo ammissibile ipso facto la contestazione differita (ex plurimis: Cass. 3017/04; Cass. 11971/03), senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un’indebita ingerenza del modus operandi della PA (ex plurimis: Cass 16713/03), salva la possibilità per la parte di fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchio nello specifico caso concreto. 

Sentenza del 19 marzo 2007, n. 6364
  

                                                        
REPUBBLICA ITALIANA
 
                                                  IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 
                                                LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE 

SEZIONE SECONDA CIVILE 
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati; Dott. Giovanni SETTIMJ – Presidente 
Dott. Giovanna SCHERILLO – Rel. Consigliere 
Dott. Luigi PICCIALLI – Consigliere Dott. Umberto ATRIPALDI – Consigliere 
Dott. Vincenzo CORRENTI 
ha pronunciato la seguente SENTENZA 
sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore attivamente domiciliato in Ro. via De.Po., presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; – ricorrente – 
e
da
 UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO Be., in persona del Prefetto,pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Po. , presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente – 
contro 
Ma.An. ; – intimato – avverso la sentenza n. 247/05 del giudice di pace di Benevento del 7/03/05, depositata il 14/03/05; 
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 24/11/06 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso per la rinnovazione della notifica. 

                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Il Ministro dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 247/05 del giudice di pace di Benevento che ha accolto l’opposizione proposta da Ma.An. avverso il verbale di accertamento della Polizia Stradale di Benevento in data 2.9.04 relativo a violazione dell’art 142/9 Cod.Strada. L’intimato non si è costituito. 
Attivatasi la procedura prevista dall’ art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha trasmesso requisitoria scritta con cui ha chiesto la rinnovazione della notifica dell’atto di impugnazione risultando ravviso di ricevimento non firmato. 
Successivamente il Ministero ha depositato il duplicato dell’avviso di ricevimento rilasciatogli dall’Ufficio Postale debitamente comunicato all’intimato ai sensi dell’ art 372 c.p.c. 
Nella camera di consiglio, non comparse le parti, il P.G. si è riportato alle conclusioni scritte. II – A seguito del deposito della documentazione effettuato dal ricorrente e debitamente comunicato alla controparte, deve considerasi perfezionata la notificazione del ricorso che, pertanto, va ritenuto ammissibile. 
Si può quindi procedere all’esame del motivo di censura. 
III – Con il detto motivo il ricorrente Ministero denuncia violazione di legge (art. 3 Regolamento Cod.Strada ) e vizi di motivazione per avere il giudice di pace ritenuto l’apparecchio telelaser inidoneo a dimostrare la velocità del veicolo. 

La censura merita accoglimento.
 

In tema di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità compiute a mezzo di apparecchiature di controllo elettronico ai sensi dell’ art. 384 Reg. Cod.Strada , qualora esse consentono la rilevazione dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto di accertamento, l’indicazione a verbale dell’ utilizzazione di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata rendendo ammissibile ipso facto la contestazione differita (ex plurimis: Cass. 3017/04; Cass. 11971/03), senza alcuna possibilità per il giudice di sindacare le scelte organizzative dell’amministrazione, risolvendosi un tale sindacato in un’indebita ingerenza del modus operandi della PA (ex plurimis: Cass 16713/03), salva la possibilità per la parte di fornire la prova del cattivo funzionamento dell’apparecchio nello specifico caso concreto. 
Nel caso di specie, il giudice di pace si è limitato a considerazioni di ordine generale ed astratto sulle caratteristiche dell’apparecchio usato dalla Polizia stradale, senza alcun riferimento al suo funzionamento nel caso concreto, che, in difetto di prova contraria, non fornita dall’opponente, doveva ritenersi regolare come attestato nel verbale di accertamento fidefaciente. 
La sentenza va, pertanto, cassata ma senza rinvio poiché, non essendo necessaria ulteriore istruttoria, è possibile decidere anche nel merito. 
L’opponente si era, infatti, limitato a dedurre l’inattendibilità della rilevazione effettuata con l’apparecchio telelaser, ma come si è già detto, non aveva fornito alcuna prova del suo cattivo funzionamento nello specifico caso concreto. 
L’opposizione va pertanto respinta perché infondata, senza provvedere sulle spese in difetto di nota a debito. Le spese del presente procedimento fanno carico al soccombente, liquidate come segue. 

                                                                      P.Q.M.
 

La Corte
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata senza rinvio e, decidendo nel merito, respinge l’ opposizione condannando l’intimato alle spese del giudizio di cassazione liquidate in euro 400  (quattrocento) oltre le spese prenotate a debito.                

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