Corte di Cassazione n° 8890/09 – preavviso di fermo amministrativo – atto non impugnabile – 14.04.09.

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La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, ha stabilito che il preavviso di fermo amministrativo di un autoveicolo  non può essere impugnato autonomamente. La Suprema Corte ha precisato che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporre – è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere”.  

                                                       
                                                   Sent. del 14.04.2009, n. 8890

 
                                                        REPUBBLICA ITALIANA

                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


                                              LA CORTE SUPREMA
DI CASSAZIONE 

                                                     SECONDA SEZIONE CIVILE
 

ha pronunciato la seguente SENTENZA avverso la sentenza n. 3297/2005 del GIUDICE DI PACE di CASORIA dell’1.9.05, depositata il 14/09/2005;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/11/2008 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso visto l’art. 375, 2° comma c.p.c, per l’inammissibilità del ricorso. 

                                                            FATTO E DIRITTO

Il giudice di pace di Casoria con sentenza del 14 settembre 2005 respingeva la domanda proposta da … omissis … avverso la … omissis … concessionario esattore, per la declaratoria di illegittimità del preavviso di fermo amministrativo di un proprio autoveicolo e la conferma del provvedimento urgente di sospensione del fermo, già concesso in via cautelare dalla sezione staccata del tribunale di Napoli. Accoglieva l’eccezione di carenza di interesse a ricorrere avverso un provvedimento che non eseguiva il fermo, ma si limitava a preannunciarlo»
… omissis … ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 30 ottobre 2006, lamentando violazione dell’art. 100 cpc. … omissis … rimasta intimata.
Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto la declaratoria dì inammissibilità del ricorso, ritenendo esperibile il rimedio dell’appello, trattandosi di controversia in materia di esecuzione.L’avviso di fissazione di udienza, inizialmente invano notificato presso il domicilio eletto dal difensore del ricorrente, trasferitosi, è stato notificato presso la Cancelleria della Corte.
Preliminarmente va riconosciuta l’ammissibilità del ricorso.
Essa discende dalla qualificazione dell’azione proposta, che incombe alla Corte in difetto di esplicite indicazioni nella sentenza impugnata (Cass 11012/07; 4507/06; 8006/05; e, in caso analogo, 13972/’6) .
Nel caso in esame non è condivisibile la tesi che la ricorrente abbia inteso attivare il rimedio dell’opposizione all’esecuzione esperibile davanti al giudice ordinario avverso il provvedimento di fermo amministrativo (SU 14701/06): non avrebbe in tal caso richiesto al tribunale il provvedimento ex art 700 cpc e successivamente instaurato il giudizio di merito davanti al giudice di pace, ma avrebbe domandato al giudice competente per valore – la sospensione dell’esecuzione, facendo comunque cenno al procedimento esecutivo.
L’azione proposta mirava infatti esplicitamente alla declaratoria di inammissibilità del fermo, in relazione alla infondatezza delle pretese dell’amministrazione nascenti da “alcune cartelle esattoriali “. Poteva quindi riferirsi a contestazione risalente a pretese opponibili davanti al giudice di pace o ex art 23 legge 689/81 o con azione di accertamento negativo del credito proposta in via ordinaria davanti al giudice competente per valore, in relaziona all’importo – 579,22 euro – portato dalle cartelle. Quest’ultima prospettazione sembra essere quella sostenuta nel ricorso per cassazione.
In entrambi i casi la decisione del giudice di pace, anteriore alla novella n. 40/2006, era ricorribile immediatamente per cassazione.
In relazione alla pretesa configurabile con l’azione proposta, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi giuridici vigenti, negando l’interesse del ricorrente a impugnare un provvedimento privo di effetti pregiudizievoli. Questa Corte ha avuto modo di stabilire, ed intende qui confermare, che “la comunicazione preventiva di fermo amministrativo (c.d. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio – poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne – e’ atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art 23 L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 cod. proc. Civ. (Cass 20301/08).
L’azione di accertamento negativo del credito dell’amministrazione, da parte sua, non può essere astrattamente proposta in ogni tempo per sottrarsi alla preannunciata esecuzione della cartella esattoriale, impugnabile (eventualmente in via recuperatoria) con le forme, i tempi e il rito specificamente dipendenti dalla sua origine e dal tipo di vizi fatti valere.
 
Discende da quanto esposto il rigetto del ricorso, senza la condanna alla refusione delle spese di lite, in mancanza di attività difensiva dell’intimata. 

                                                                     PQM
 

La Corte
rigetta il ricorso. 
DEPOSITATA IN CANCELLERIA  il 14.04.2009

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