Risarcimento danni – consumatori – responsabilità da prodotto difettoso -04.03.2011. –

“l’art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l’art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui : “ a) le sue caratteristiche palesi ; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere “. Invero – osservano i giudici di legittimità – posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore del c.d. consumatore finale, in ordine all’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità”. 

                                                                        REPUBBLICA ITALIANA
 
                                                                 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                         UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO 

Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitaleha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7807/10 R.G. degli affari civili contenziosi, e promossa da 
G. G., rappresentato e difeso dall’Avv. R. G., presso il cui studio, sito in p.zza …. n. 102, ha eletto domicilio attore
contro G. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avv.ti A. F. e A. M.i, ed elett.te dom.ta presso lo studio della prima, sito in via …convenuta costituita
Oggetto : responsabilita’ da prodotto difettoso.Conclusioni : come in atti. 

                                                                           FATTO E DIRITTO 

Con atto introduttivo del 09/06/2010, l’attore citava in giudizio la predetta convenuta al fine di sentire dichiarata la responsabilita’ di quest’ultima, ed essere risarcito, a seguito del danno alla persona subito per avere lo stesso ingerito delle fette di pan carrè marca “ C. A. “, prodotte dalla società convenuta. In tal senso, riferiva di avere acquistato in data 24/04/2010 presso l’esercizio commerciale “C. Su.“ di Palermo una confezione del prodotto, integra e con scadenza 19/06/10, il cui ingerimento comportava una grave intossicazione alimentare.Individuava quindi la causa della sintomatologia – protratta per 6 giorni – nelle fette di pan carrè, atteso che alcune di queste, poste sul fondo della confezione, presentavano un evidente stato d’avaria.
A supporto di quanto rilevato, l’attore produceva in giudizio, ex art. 2697 c.c., scontrino commerciale d’acquisto, riproduzioni fotografiche riguardanti il prodotto difettoso e certificato medico, quantificando i danni subiti nell’importo di € 1.800,00, comprensivo del danno morale sofferto.
Costituitasi tardivamente in giudizio, controparte eccepiva la propria assenza di colpa in riferimento al prodotto in questione, sottoposto a verifiche di qualità, e dal cui lotto ( 061 del 02.03.10 ) non erano pervenute altre contestazioni in ordine a difetti dello stesso.
Sul piano istruttorio, si dava atto del mancato espletamento dell’interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, avente ad oggetto l’omessa effettuazione di “ controlli periodici o a campione, al fine di verificare la qualità, la sicurezza e la salubrità del prodotto “.
Sul punto, il codice di rito dispone che “ se la parte non si presenta senza giustificato motivo, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, puo’ ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio ”. In considerazione del dettato della norma (art. 232 c.p.c.), la giurisprudenza della Suprema Corte è concorde nel ritenere che dalla mancata risposta il decidente possa desumere argomenti di prova, ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.c.
Orbene, la valutazione degli altri elementi di prova ha riguardato da un lato la documentazione prodotta, ex art. 2697 c.c., dall’attore, a dimostrazione dell’accaduto, e dall’altro l’analisi del dato normativo, vigente in materia.
La tutela prevista a favore del consumatore in materia di danno da prodotti difettosi dal D.P.R. n. 224/1988 – emanato in attuazione della direttiva CEE numero 85/374 ed oggi contenuta nel Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo del 6 settembre 2005, n. 206 – configura, infatti, in capo al produttore o all’importatore del prodotto nella Comunità europea, relativamente ai danni da c.c. prodotto difettoso., una responsabilità di natura oggettiva, fondata non sulla colpa, ma sulla riconducibilità causale del danno alla presenza di un difetto nel prodotto.
In particolare, l’art. 114 Cod. Consumo dispone che il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, mentre l’art. 117 del predetto codice prevede che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui : “ a) le sue caratteristiche palesi ; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere “.Invero – osservano i giudici di legittimità ( già nel vigore della precedente normativa ) – posto che la disciplina della responsabilità da prodotti difettosi viene ad affiancarsi e non a sostituirsi, ai rimedi previsti dall’ordinamento in favore del c.d. consumatore finale, in ordine all’onere della prova, ai sensi dell’art. 2697 c.c. il danneggiato deve provare il danno, il difetto del prodotto e la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità.
Orbene, all’esito dell’istruzione dibattimentale, si ritiene sufficientemente dimostrata in giudizio la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla società convenuta, ed in tal senso ci si riporta ad un precedente giurisprudenziale conforme ( Cass. Civ. 1270/64, in Foro It. 1965, I, 2098 ), ove la Suprema Corte ha affermato la responsabilità extracontrattuale, ex art. 2043 c.c., del produttore, con riferimento alla particolare natura del prodotto costituito da un pacchetto di biscotti sigillati, che tuttavia avevano procurato al consumatore malessere e vari disturbi.Secondo il giudice nomofilattico ( per tutte, Cass. Civ. 8981/2005 ), infatti, le considerazioni sin qui svolte non si infrangono con quanto disposto dal Codice Civile in in tema di garanzia per vizi del bene compravenduto ( artt. 1490 e seguenti c.c.), di responsabilità aquiliana ( artt. 2043 e ss. C.c. ) e dal Codice del Consumo in materia di garanzia legale di conformità e garanzie commerciali per i beni di consumo ( artt. 128 e seguenti Cod. Cons.). di colui che patisca un danno ingiusto, atteso che “ per stabilire la sussistenza del nesso causale tra fatto dannoso ed evento di danno il giudice non può fare ricorso ne’ alla causalità naturalistica intesa in senso stretto ( il che porterebbe a ritenere “causa” di un evento tutta la sterminata serie di precedenti senza i quali il fatto non si sarebbe potuto verificare ); ne’ alla causalità statistica ( impossibile da applicare per la mancanza di rivelazioni oggettive ). Per accertare il suddetto nesso eziologico il giudice dovrà invece valutare tutti gli elementi della fattispecie, al fine di stabilire se il fatto era obiettivamente e concretamente (cioè con riferimento a quel singolo caso contingente) idoneo a produrre l’evento “ ( cosi’, Cass. Civ. 9037/98 ).
Alla luce delle suesposte considerazioni, in base al combinato disposto di cui agli artt. 2043 c.c., e 120 D.Lgs 206/2005, va dichiarata la responsabilità da prodotto difettoso in capo alla G. S.r.l.
In ordine alla corretta determinazione e quantificazione del danno, va tuttavia osservato che la documentazione medica prodotta in giudizio costituisce un indubbio elemento probatorio, in base al quale appare legittimo riconoscere all’attore, Sig. G. G., l’importo di € 258,96 a titolo di invalidità temporanea assoluta ( 6 giorni ), importo su cui vanno calcolati gli interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’effettivo esborso e sino al soddisfo.
Di contro, tenuto infine conto del principio espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte ( per tutte, Cass. Civ. S.U. 26972/2008 ; conf. da Cons. Stato 365/2011 ), atteso che “ vanno evitati automatismi risarcitori e duplicazioni “, non si ritiene di dover quantificare espressamente il danno morale subito dall’istante, in quanto  “ al danno biologico va riconosciuta portata tendenzialmente omnicomprensiva “.
In ordine alle spese legali, ed ai fini di una loro corretta regolamentazione, deve rilevarsi che la stessa – secondo la Suprema Corte – non puo’ che essere operata in funzione dell’esito finale della causa, atteso che “ la pronuncia sulle spese dipende da quella del merito “ : in vero, l’elaborazione giurisprudenziale, sia di merito che di legittimita’, ha posto in rilievo che “ qualora parte attrice sia rimasta vittoriosa in misura piu’ o meno significativamente inferiore rispetto all’entita’ del bene che, attraverso il processo…, si proponeva di conseguire…deve ravvisarsi la sussistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell’art. 92 c.p.c. “ ( per tutte, Cass. Civ. 21/03/1984 n. 2653 ; Cass. Civ. 06/06/1996 n. 5275 ; Cass. Civ. 28/1171998 n. 12108 ; Trib. Cagliari 30/09/1985, in Riv. Giur. Sarda 1987, pag. 431 ; Trib. Novara 26/09/1988, in Giust. Civ., Rep. 1989, voce Circolazione Stradale n. 260 ).
Sulla scorta di quanto rilevato, le spese processuali si determinano nell’importo di € 580,00, oltre Iva e Cpa come per legge.

                                                                                  P. Q. M. 

Visti gli articoli di legge citati ;
In parziale accoglimento della domanda attorea, proposta da G. G., come sopra rappresentato e difeso, in data 09/06/2010, dichiara la convenuta G. S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, responsabile dei danni da prodotto difettoso, come sopra esplicitati.
Conseguentemente, condanna la G. S.r.l., al pagamento dell’importo di € 258,96 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell’effettivo esborso e sino al soddisfo, a titolo di risarcimento danni.Condanna infine la G. S.r.l., alla refusione delle spese processuali, ammontanti ad € 580,00, oltre Iva e Cpa come per legge. 
Cosi’ deciso in Palermo addi’  04/03/2011.

                                                                                          Il Giudice di Pace

                                                                                        (Dott. Vincenzo Vitale)

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