Corte di Cassazione n° 24662/09 – la querela di falso non è necessaria se ciò che si intende provare sia volto a accertare elementi diversi rispetto alle constatazioni verbalizzate -23.11.09.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso una ordinanza ingiunzione, ha ribadito che: “La giurisprudenza di questa Corte, segnatamente riferita all’opposizione a sanzioni amministrative ha infatti affermato che la proposizione della querela di falso non è necessaria nel caso in cui ciò che si intenda provare non sia in contrasto con le risultanze del verbale, ma tenda ad accertare elementi diversi ed ulteriori rispetto alle constatazioni verbalizzate (cfr. Cass. 25.6.2003, n. 10128; 3.12.2002, n. 17106; 10.7.1996, n. 6302)”. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA SENTENZA DEL 23 NOVEMBRE 2009, N. 24662
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 15.10.2004, il tribunale di Sala Consilina – Sez. distaccata di Sapri – ha respinto le opposizioni avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dalla Comunità montana Bussento con cui si irrogava la sanzione di 2.033 euro circa per ciascuno a carico di Francescantonio V. (committente) e Savino Adolfo T. (esecutore materiale) per violazione degli artt. 23 e 25 della Legge regionale n. 11 del 1996, per avere, in zona II di terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, provveduto ad un dissodamento di terreno solido coperto ed all’estirpazione di 10 ceppaie.Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di due motivi, V. e T. ; l’intimata non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si lamenta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cpc e conseguente insufficiente o contraddittoria motivazione: ci si duole della mancata ammissione di una prova testimoniale tempestivamente richiesta, il cui intero capitolato è stato diligentemente riportato in ricorso, sulla base della constatazione secondo cui non è stata proposta querela di falso in relazione al verbale di accertamento. Il giudicante sostiene la tesi secondo cui la prova per testi non può essere ammessa in relazione al contenuto del verbale e deduce la prova della sussistenza della violazione contestata per un verso dallo strumento usato per operare sul terreno e, per altro verso, dalla constatata rimozione di alcune ceppaie. La prova richiesta, come si evince pacificamente dall’articolato, non è però affatto volta a negare che ci sia stato un dissodamento del terreno né che alcune ceppaie siano state rimosse, ma a dimostrare che si era trattato di un rimescolamento degli strati superficiali e non di un movimento di terreno e che le ceppaie erano da anni prive di vegetazione e naturalmente secche. Né l’uno né l’altro profilo risultano dal verbale e si tratta pertanto di elementi che esulano da quelle che sono state le constatazioni effettuate dal pubblico ufficiale rogante e pertanto non può essere affermata la necessità della proposizione della querela di falso per provarli con testi, come era stato richiesto.La giurisprudenza di questa Corte, segnatamente riferita all’opposizione a sanzioni amministrative ha infatti affermato che la proposizione della querela di falso non è necessaria nel caso in cui ciò che si intenda provare non sia in contrasto con le risultanze del verbale, ma tenda ad accertare elementi diversi ed ulteriori rispetto alle constatazioni verbalizzate (cfr. Cass. 25.6.2003, n. 10128; 3.12.2002, n. 17106; 10.7.1996, n. 6302). Nel caso di specie, in cui la legge identifica la condotta sanzionabile nei movimenti di terra, che costituiscono attività diversa ed ulteriore rispetto al rimescolamento degli strati superficiali del terreno e nell’estirpazione di piante, arbusti o cespugli, entità ben differenti da ceppaie asseritamente secche da anni, in mancanza di ulteriori specificazioni risultanti dal verbale, la prova per testi richiesta non poteva non essere ammessa perché non era stata proposta querela di falso, atteso che gli elementi che si intendeva provare non rientravano tra quelli constatati dal pubblico ufficiale rogante. Quanto poi al dimostrato uso di un escavatore, si presume che l’utilizzazione di uno strumento del genere comporti un rimescolamento del terreno, ma tanto non esclude che lo stesso possa essere stato usato per operazioni superficiali e pertanto non è ostativo all’ammissione di una prova che tanto miri a dimostrare.In definitiva, il primo motivo va accolto, mentre il secondo, afferente ad altro profilo necessariamente succedaneo a quello in esame, deve essere dichiarato assorbito. L’impugnata sentenza va pertanto cassata, con rinvio al tribunale di Sala Consilina, in persona di altro magistrato, che provvederà anche sulle spese relative al presente procedimento per cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso: assorbito il secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Sala Consilina, in persona di altro magistrato, anche per le spese. Depositata in Cancelleriail 23.11.2009 |