Sanzioni amministrative – ordinanza ingiunzione – regolamentazione parcheggi a pagamento – 19.07.07.

Nella sentenza in oggetto, il Giudice di Pace di Taranto precisa : “ il comma 8° dell’art. 7 del CDS: ” Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”
La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. del 09.01.2007 nr. 116 esclude dall’applicazione della percentuale di parcheggi liberi proprio le zone definite di edilizia esistente del tipo «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per come riportate nella vigente Variante al Piano Regolatore generale.    

                                                              REPUBBLICA ITALIANA

                                                       IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
  

il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, nella causa iscritta al n° R. G. 2005/2005, avente ad oggetto:
Opposizione a ordinanza-ingiunzione del Prefetto di Taranto, per l’infrazione del Codice della Strada, promossa da: 
 
D. S. MARGHERITA, nata a Taranto ed ivi residente elettivamente domiciliata ivi presso e nello studio dell’avv. Giuseppe S. che la rappresenta e difende giusta mandato a margine dell’atto di opposizione opponente  
contro PREFETTO DI T. in p.l.r.p.t. opposto  
Conclusioni per l’opponente: “.il Giudice di Pace adito, in accoglimento del presente ricorso, voglia così provvedere:
1) ritenere e dichiarare la nullità c/o inefficacia e comunque l’infondatezza della ordinanza-ingiunzione prot.n. 3366/AREA III-R.IC/20A6 e degli altri atti indicati in epigrafe ed, in particolare, del verbale n. W51626 elevato dal Comando di P.M. di T.;
2) condannare la prefettura di Taranto in persona del Prefetto in carica p.t. al pagamento delle spese e competenze di giudizio, anche risarcitorie.”   

                                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
  

Con atto depositato il 26.02.2007 la sig.ra D.S. Margherita, proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione prot. n. …./AREA III-R.IC/20A6 ed al verbale di contestazione n. W5…. elevato dalla P.M. di T., per l’infrazione di cui all’art. 7 comma 1 e 15 del Codice della Strada con l’applicazione della sanzione di euro 47,60 poiché l’autovettura, targata B…AN il giorno 29.03.2006 alle ore 11,40 sostava su area sottoposta a pagamento di tariffa oltre il periodo di pagamento. Zona A Ticket pagato euro 0,70 dalle ore 10,08 alle ore 11,01.
Eccepiva l’opponente diversi motivi di nullità sia dell’ordinanza-ingiunzione, sia del verbale, ambedue impugnati, eccependo la violazione di legge, vizio di forma del verbale, mancata omologazione del parcometro, e quindi l’illegittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dalla Prefettura, per cui il pagamento richiesto all’odierna ricorrente era da considerare privo di ogni giuridico fondamento, non sussistendo i presupposti di fatto e di diritto per la imposizione.
L’inoppugnabilità e l’evidenza delle censure mosse ai provvedimenti impugnati rendevano, inoltre, giustificata la concessione della chiesta sospensione.
All’udienza di comparizione del 19.07.2007 si presentava il ostituto del difensore dell’opponente, che insisteva sulle proprie richieste, in particolare, per la condanna della parte opposta alle spese di giudizio., non compariva nessuno per la Prefettura, avendo ricevuto l’ordinanza-decreto di comparizione in data 03.04.2007.
Compariva alla stessa udienza il funzionario delegato del Comune di T., che depositava delega e comparsa di costituzione con la documentazione ex art. 23 del D.P.R. n. 689/81, chiedendo il rigetto dell’opposizione in quanto inammissibile e/o improponibile e comunque infondata in fatto e diritto.
Nel merito, il Comune precisava che non potevano trovare accoglimento i motivi di fatto dedotti dall’opponente, essendo già stati proposti nel ricorso al Prefetto e rigettati da quest’ultimo, per cui doveva escludersi un nuovo esame nel merito della sanzione irrogata dall’organo accertatore, già oggetto di esame da parte del Prefetto, in quanto se ciò avvenisse risulterebbe violato l’art. 204 bis del C.d.S. (vedi Sent. G. di P. di Teano del 19/12/2006). Si precisava, inoltre, che avendo il ricorso per oggetto eccezioni in merito al verbale di contestazione per violazioni del C.d.S. ovviamente il Prefetto doveva rifarsi alle contro-deduzioni formulate dal Comando di Polizia Municipale, in merito al ricorso, utili a confutare o confermare le risultanze del ricorso, essendo la decisione del Prefetto fondata sugli elementi acquisiti dall’organo accertatore e su quelli prodotti dall’interessato.
La causa era istruita con produzione della copia del verbale n. W51…. elevato dal Comando di P.M. di T., nonché dell’ordinanza-ingiunzione prot.n. …../AREA III-RIC/2006 del Prefetto di T. notificata il 24-02-2007, copia ricorso ex art. 203 D.lgs. 285/92 presentato in data 11-09-06 e della documentazione ex art. 23 depositata dalla parte opposta.
Dopo la precisazione delle conclusioni e della discussione, vista la documentazione agli atti, la causa era decisa con lettura a fine udienza del dispositivo della sentenza, e con riserva di motivazione.   

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
  

Il ricorso merita accoglimento per quanto di ragione.
Relativamente all’eccezione di nullità di cui al punto 1) dell’atto di opposizione per la “mancata motivazione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto di T.”, la stessa é priva di fondamento.
Si osserva che il provvedimento prefettizio, avente natura amministrativa e non giurisdizionale, può avvalersi nel rigettare il ricorso, di far proprie le controdeduzioni dell’organo accertatore, a condizione che le stesse siano poi allegate e notificate in uno all’ordinanza-ingiunzione, oppure riportate integralmente nella stessa.
Ciò è confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza: “E’ legittima l’ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa in relazione a violazioni del c. strad. motivata “per relationem”, mediante richiamo ad atti del procedimento non notificati unitamente alla ordinanza stessa, purchè conoscibili dall’interessato entro il termine concesso per la proposizione della opposizione davanti al giudice.(Cass. civ., Sez. III, 30/05/2000, n.7186).
Anche le osservazioni del difensore del Comune di T., in merito all’esclusione in sede giurisdizionale di un nuovo esame nel merito della sanzione irrogata dall’organo accertatore ai sensi dell’art. 204 bis del CDS, essendo stati già oggetto di esame da parte del Prefetto, sono da rigettare integralmente, poiché detto articolo non prevede tale esclusione.
A conferma di tale interpretazione soccorre sempre la Suprema Corte che ha precisato: ” Nel procedimento di opposizione a sanzione amministrativa, il principio secondo il quale il sindacato del giudice si estende alla validità sostanziale dell’ordinanza-ingiunzione, attraverso un autonomo esame della ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione, non esclude che possano farsi valere i vizi del procedimento di irrogazione della sanzione, sicché, nel caso di violazioni delle norme del codice della strada, qualora sia stato proposto ricorso “ex” art. 203 codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), l’intimato può far valere con l’opposizione la carenza assoluta della motivazione del provvedimento impugnato, in quanto espressiva del mancato esame da parte dell’amministrazione del caso controverso, con la conseguenza che, configurando l’obbligo di motivazione – entro questi limiti – una condizione di legittimità del provvedimento, la sua inesistenza giustifica l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione da parte del giudice dell’opposizione, sotto il profilo della violazione di legge.”(Cass. civ., Sez. I, 13/01/2005, n.519). Anche la violazione di legge prospettata dall’opponente è priva di fondamento, poiché la sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 29.01.2005 ha precisato ben altro e cioè che ” il pagamento per la sosta del veicolo sfugge sia alla nozione di tributo che a quella di prestazione patrimoniale imposta; esso è configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta, di una utilizzazione particolare della strada, rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative; sicché il corrispettivo risulta privo di uno dei fondamentali requisiti che questa Corte ha ritenuto indispensabile affinché possa individuarsi una prestazione patrimoniale imposta; e ciò esclude che debba essere assistito dalla garanzia prevista dall’art. 23 Cost.”
Né nel caso di specie rileva la mancanza di zone adibite a parcheggio senza il pagamento di un tagliando-ticket, poiché la zona di tutto il Borgo di T., è destinata dal vigente piano regolatore a zona esistente, quali aree da ricomprendere nella definizione di zona A ai sensi del dm 2.4.68, n. 144.
Prevede, infatti, il comma 8° dell’art. 7 del CDS: ” Qualora il Comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta.
Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell’art. 3 «area pedonale» e «zona a traffico limitato», nonché per quelle definite «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.”
La sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. del 09.01.2007 nr. 116 esclude dall’applicazione della percentuale di parcheggi liberi proprio le zone definite di edilizia esistente del tipo «A» dall’art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per come riportate nella vigente Variante al Piano Regolatore generale.
Di conseguenza, nessun obbligo ha il Comune di Taranto nella zona “A” di riservare aree a parcheggio gratuito o libero. Relativamente al “vizio di forma del verbale”, eccepito dall’opponente, lo stesso è insussistente, poiché i commi 5 e 6 del CDS prevedono: “5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i problemi delle aree urbane. 6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.”
Orbene, dalla lettura sistematica dei due commi sopra riportati, non si evidenzia alcun vizio di forma del verbale impugnato, che nulla può precisare in riferimento al “piano urbano del traffico adottato dal Comune di T.”.
Anche priva di fondamento è l’eccezione sulla ” mancata omologazione del parcometro”, poiché l’ubicazione del parcometro sul marciapiedi, seppure non adeguatamente segnalato agli utenti con bandierine alte da terra almeno mt. 2,00 per la loro ricerca e visibilità ( onde superare le altezze delle auto in sosta e di altri ingombri) non produce alcuna mancanza di sicurezza per il traffico veicolare e pedonale.
Le motivazioni, non accolte, avanzate da ambedue le parti, comportano l’opportunità dell’accoglimento parziale dell’opposizione con riduzione al minimo edittale, pari ad euro 30,32, comprensivo di spese, della sanzione di cui al verbale W51… elevato dagli ausiliari del traffico del Comando di P.M. di T.
Si ritiene di compensare per giusti motivi le spese di giudizio, rigettando la richiesta, anche risarcitoria, avanzata dalla parte opponente.  

                                                                      P.Q.M.
  

il Giudice di Pace di Taranto, dr. Martino Giacovelli, definitivamente pronunciando sulla opposizione al verbale di contestazione n. W51626, elevato in data 29.03.2006 dagli ausiliari del Comando di P.M. di T., nonché dell’ordinanza-ingiunzione prot.n. 3366/AREA III-RIC/2006 del Prefetto di T. così decide:
” 1) accoglie per quanto di ragione l’opposizione depositata il 26.02.2007 dalla sig.ra D. S. Margherita, avversa il verbale di contestazione n. W51626 elevato in data 29.03.2006 dagli ausiliari del Comando di P.M. di T., nonché dell’ordinanza-ingiunzione prot.n. 3366/AREA III-RIC/2006 del Prefetto di T.;
2) conferma per quanto di ragione gli atti impugnati;
3) determina in euro 30,32 la sanzione con le spese da versare da aprte dell’opponente, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cancelleria della presente sentenza; 4) Compensa integralmente per giusti motivi le spese di giudizio.  
Così deciso a Taranto il 19.07.2007

Il Giudice di Pace ( Dr. Martino Giacovelli)

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