Corte di Cassazione n°2368 – sanzioni amministrative – legittima contestazione del verbale mediante autovelox – 02.02.07

Il Giudice di Pace di Alcamo ha accolto il ricorso di un cittadino, il quale ha contestato l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto, in quanto la sanzione amministrativa era stata accertata mediante un apparecchio “ autovelox”, il cui verbale era stato successivamente notificato, presso il domicilio del ricorrente. Avverso la citata sentenza di accoglimento, ilPrefetto ha proposto ricorso in Cassazione, il quale veniva accolto con la seguente motivazione: “ Con riferimento alla disciplina della materia applicabile nella specie ratione temporis, la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme delle quali costituisce applicazione – è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere -contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione con in congruo anticipo rispetto al transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'”autove-lox”, rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., da ultimo, Cass. 4 maggio 2006 n. 10253). Né d’altra parte sono sindacabili in sede giudiziaria le concrete modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale

    
                                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                                          LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

                                                                 SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonino ELEFANTE – Presidente

Dott. Massimo ODDO – Consigliere

Dott. Umberto GOLDONI – Consigliere 

Dott. Ettore BUCCIANTE – Consigliere Relatore

Dott. Emilio MALPICA – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO TRAPANI , in persona del  Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliato in Ro. via De.Po. n.(…), presso l’AVVOCATURA Generale DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope  legis;

ricorrente

contro

Va.Gi.; 

intimato

avverso la sentenza n. 206/02 del Giudice di Pace di ALCAMO , depositata il 24/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/12/06 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ;

 lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO il quale chiede  che la Suprema Corte, decidendo in camera di consiglio, cassi senza rinvio la sentenza impugnata.

                                                         SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Gi.Va. ha impugnato davanti al Giudice dì pace di Alcamo l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di Trapani , con cui gli era stata irrogata una sanzione pecuniaria, con sospensione altresì della patente di guida, per la violazione del limite di velocità vigente nel luogo dell’accertamento, commessa il l’8 giugno 2001 con un veicolo dì sua proprietà, constatata in loco da agenti della Polizia municipale mediante un apparecchio “autovelox”, ma contestatagli con un verbale notificato successivamente. Il Prefetto di Trapani non si è costituito in giudizio.

Con la sentenza indicata in epigrafe il ricorso è stato accolto, essendosi ritenuto che la mancanza dì contestazione immediata, come aveva dedotto l’attore, inficiasse la legittimità del procedimento sanzionatorio, non potendo ritenersi giustificata dalle generiche affermazioni contenute in proposito nel verbale.

L’Ufficio territoriale del Governo di Trapani ha proposto ricorso per cassazione, in base a un motivo. Gi.Va. non ha svolto attività difensiva nel giudizio di legittimità.

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo addotto a sostegno del ricorso l’Ufficio territoriale del Governo di Trapani lamenta che erroneamente il Giudice di pace  di Alcamo ha ritenuto che nella specie fosse doverosa la contestazione immediata della violazione, pur se l'”autovelox” consente la rilevazione della – velocità solo in concomitanza con il passaggio di ogni veicolo, e quindi non in tempo utile.

La censura è fondata.

Con riferimento alla disciplina della materia applicabile nella specie ratione temporis, la giurisprudenza di questa Corte – dalla quale non vi è ragione di discostarsi, stante la sua coerenza con la lettera e lo scopo delle norme delle quali costituisce applicazione – è ormai stabilmente e univocamente orientata nel senso che l’eccesso di velocità deve essere -contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione con in congruo anticipo rispetto al transito del veicolo davanti agli agenti, poiché l’utilizzazione di apparecchiature diverse, come appunto l'”autove-lox”, rientra di per sé tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo e l’attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale accertamento, costituisce valida ragione giustificatrice della mancata contestazione immediata (v., da ultimo, Cass. 4 maggio 2006 n. 10253). Né d’altra parte sono sindacabili in sede giudiziaria le concrete modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale (v., tra le più recenti, Cass. 28 aprile 2006 n. 9924).

Accolto pertanto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice – che si designa nel Giudice di Pace di Trapani- cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

                                                                     DISPOSITIVO

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata; rinvia la causa al Giudice di Pace di Trapani, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

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