Corte di Cassazione n° 23506 – sanzioni amministrative – verbale di accertamento – mancanza di indicazioni previste dall’art. 383 del regolamento di esecuzione – 12.11.07. –

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Images: cassazione sito.jpgL’art. 383 secondo comma dei D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in cui  è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità dl pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini di pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc .. Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della  sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale”.      

                                                                        REPUBBLICA ITALIANALA 

                                                            CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE

                                                                            SECONDA CIVILE  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
 Dott. Franco    PONTORIERI –  Presidente  Dott. Olindo    SCHETTINO –  Consigliere  Dott. Ennio    MALZONE –   Consigliere  Dott. Francesco Paolo  FIORE –   Consigliere  Dott. Emilio    MIGLIUCCI –   Rel. Consigliere  
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A  
sul ricorso proposto da: COMUNE AVELLINO, in persona del legale rappresentante protempore Avv. R. S. Commissario Prefettizio, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P. ., difeso dagli avvocati B. M., G. B., giusta delega in atti; – ricorrente – contro MI  BA  SRL, in persona del legale rappresentante protempore; – intimato
 avverso la sentenza n. 1602/03 del Giudice di pace di AVELLINO, depositata il 17/07/03; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/05/07 dal Consigliere Dott. Emilio MIGLIUCCI; udito l’Avvocato P. R., con delega depositata in udienza degli Avvocati M. B., B. G., difensori del ricorrente che hanno chiesto accoglimento del ricorso;  
udito il P.M. In persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. 

                                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La s. r. l. MI. BA. proponeva ai Giudice di Pace di Avellino opposizione avverso il verbale con cui in data 2-12-2002 le era stata contestata la violazione dell’ art. 23 commi quarto e undici del d codice della strada, denunciando la nullità del verbale di accertamento fra l’altro per carenza degli elementi di cui all’art. 16 della legge n. 689 del 1981. 
Con sentenza dep. il 17 luglio 2003 il Giudice di Pace accoglieva il ricorso. Secondo il primo giudice la contestazione dell’ infrazione, determinando la decorrenza del termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria, deve consentire l’esercizio del diritto di oblazione, sicché il verbale deve contenere tutti gli elementi che consentono di pervenire all’entità della sanzione, non essendo sufficiente, come nel caso del verbale impugnato, l’indicazione della sanzione edittale.  Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune di Avellino sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. 
Non ha svolto attività difensiva l’intimato.  

                                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE
 

Con l’unico articolato motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 202 del codice della strada a e 16 della legge n. 689 del 1981 nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, deduce che erroneamente era stato annullato il verbale che conteneva l’indicazione del minimo edittale della sanzione pecuniaria, atteso che, ai sensi dell’art. 202 comma 1 codice della strada, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.
 
Il motivo è infondato.  
L’art. 200 del codice della strada, nel disciplinare le prescrizioni che il verbale di accertamento dell’infrazione deve contenere, rinvia al contenuto del modello descritto dall’art. 383 del regolamento di esecuzione. L’art. 383 secondo comma dei D. P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) stabilisce che, nell’ipotesi in è ammesso il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta, l’accertatore deve fornire al trasgressore ragguagli circa le modalità dl pagamento, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini di pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ecc …. .
Il verbale deve quindi contenere una serie di indicazioni necessarie per consentire al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, non essendo evidentemente al riguardo sufficiente, come correttamente ritenuto dal giudice di pace, l’indicazione del minimo della sanzione edittale. 
Il ricorrente, che si è limitato a dedurre la legittimità del verbale in cui era stata indicata il minimo della sanzione pecuniaria, avrebbe dovuto non soltanto allegare che il verbale conteneva le indicazioni prescritte di cui si è detto ma anche, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, trascrivere il verbale elevato all’opponente, in modo da consentire al giudice di legittimità, che non può esaminare gli del processo, la verifica della presenza dei requisiti di legge. 
Il ricorso va, pertanto, gettato. 
Non va adottata alcuna statuizione in ordine al regolamento delle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva. 

                                                                                      P.Q.M. 

Rigetta il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2007.  

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