Corte di Cassazione n° 2234/08 – sanzioni amministrative – contestazione effettuata a distanza dal luogo dell’infrazione – illegittima – 05-09.08. –
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha affrontato la questione relativa alla contestazione immediata delle violazioni del Codice della Strada. In particolare, la Suprema Corte ha precisato: “L’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il i trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni”. CORTE DI CAZZAZIONE Sez. II Civile 5 settembre 2008, Sentenza n° 2234 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni SETTIMJ Presidente Dott. Emilio Migliucci Consigliere Dott. Ippolisto Parziale Rel. Consigliere Dott. Carlo De Chiara Consigliere Dott. Mario Bertuzzi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Ufficio Territoriale del Governo Urbino, in persona del Prefetto pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difesa, ope legis; – ricorrente – contro omissis… – intimati – avverso la sentenza n. 549/04 del Giudice di pace di PESAR0 del 7/12/04, depositata il 23/12/04; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/04/08 dal Dott. Ippolisto Parziale; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Giampaolo LECCISI che ha concluso visto l’art. 375 C.P.C. per l’accoglimento del ricorso per essere manifestamente fondato, con le conseguenze di legge. FATTO E DIRIRTTO Ricorrente: UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI URBINO Intimato: Provvedimento impugnato: sentenza n. 549 del giudice di pace di presero del 7 dicembre 2004, depositata il 13 dicembre 2004. non notificata 1. Il ricorrente impugna il provvedimento su indicato, col quale veniva accolta l’opposizione proposta dagli odierni intimati in relazione al verbale n. 113559V della polizia stradale di Pesaro del 10 luglio 2004 per la violazione dell’articolo 6, primo e dodicesimo comma, del codice della strada con immediato ritiro della carta di circolazione e della patente di guida.Gli odierni intimati lamentavano l’omessa immediata contestazione, che era poi avvenuta (a distanza di tempo rispetto all’accertamento operato in una strada che conduceva a Pesaro) nel centro abitato di Pesaro. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, ritenendo che il verbale di accertamento in questione, in quanto contenente una contestazione successiva, doveva necessariamente riportare una motivazione. Dal verbale invece non risultavano in alcun modo le ragioni del mancato immediato fermo del trattore stradale, né tale motivazione poteva essere dedotta dalla comparsa di costituzione e di risposta, dalla quale tali ragioni venivano individuate nel fatto che l’autoveicolo degli agenti accertatori si trovava parcheggiato nell’altro senso di marcia e aveva dovuto procedere, in condizioni di sicurezza, all’inversione della marcia e al relativo inseguimento del veicolo con fermo dello stesso avvenuto all’interno della città di Pesaro. 2. Il ricorso è affidato ad articolato motivo di ricorso. 3. L‘intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. Attivatasi procedura ex art. 375 CPC. il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione conclude con richiesta di accoglimento del ricorso. 5. Il ricorso è manifestamente fondato e va accoltoOccorre in primo luogo rilevare che l’errore di valutazione del contraddittorio, che avrebbe richiesto la vocazione in giudizio del Ministero degli Interni, è stata sanata dal ricorso proposto dall’avvocatura dello Stato per conto della resistente amministrazione (vedi Cass. SU n. 3117 del 2006).Di qui l’ammissibilità della impugnazione.Occorre poi osservare che l’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il i trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 cpc, questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta. PQM LA CORTE accoglie ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dall’intimato. Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in complessivi 400.00 euro per onorari oltre spese prenotate a debito e accessori come per legge. Cosi deciso in Camera di Consiglio il 4 aprile 2008 Depositata in cancelleria il 5 settembre 2008 |