Corte di Cassazione n° 21271/09 – sanzioni amministrative – anche i disabili devono pagare il parcheggio nelle zone con strisce blu – 05.10.09. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione ha stabilito che anche i disabili hanno l’obbligo di pagare il ticket nelle zone caratterizzate dalle strisce blu, anche nei casi in cui siano stati costretti a parcheggiare in un’area a pagamento a causa della indisponibilità delle aree a loro riservate. La Corte ha confermato una sentenza del Giudice di Pace di Palermo che aveva ritenuto legittima la multa elevata ad un disabile che, non trovando posto negli spazi riservati, aveva parcheggiato la propria automobile in un’area di sosta a pagamento. La Suprema Corte ha precisato che non esiste una norma di legge che preveda la gratuità delle strisce blu per i soggetti disabili,  ma è previsto solo che i titolari del contrassegno siano esonerati rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente.   

                                                    CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  

                                                         SECONDA SEZIONE CIVILE  

                                                          SENTENZA n.21271/2009
    

                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Il sig. […] propose opposizione a verbale di accertamento della violazione dell’art.157 codice della strada [1] elevato dalla Polizia Municipale di Palermo. L’opponente sosteneva che, essendo disabile ed avendo esposto lo speciale contrassegno, non doveva pagare alcunché nonostante avesse parcheggiato la sua autovettura in zona tariffata delimitata dalle strisce blu.
 
L’adito Giudice di Pace di Palermo non ammise la prova testimoniale dedotta dall’opponente e, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettò l’opposizione sul rilievo che le persone disabili non sono esonerate dal corrispettivo dovuto nelle zone di sosta a pagamento. Il sig. […] ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi di censura, illustrati anche da memoria.
L’amministrazione comunale intimata non ha svolto difese.
  

                                                           MOTIVI DELLA DECISIONE  

1. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione della disciplina posta a tutela delle persone disabili, ed in particolare degli artt. 11 e 12 D.P.R. 24 luglio 1996, n.503 (“Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”) e 381 D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 (“Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”), sostenendo che per l’autovettura al servizio del detentore dello speciale contrassegno di cui all’art.12 cit., la quale sia stata parcheggiata in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità – come nella specie – di uno degli stalli riservati gratuitamente alle persone disabili ai sensi dell’art.11, comma 5, D.P.R. n.503/1996 cit., la sosta sia gratuita. 
2. – Il motivo è infondato, perché ciò non è previsto da alcuna norma (ancorché sia teorizzato in circolari della Pubblica Amministrazione – cui fa riferimento il ricorrente – le quali, però, non hanno valore di norme di diritto). In particolare, gli artt. 188, comma 3, c.d.s. e 11, comma 1, D.P.R. n.503/1996, cit., prevedono per i titolari del contrassegno l’esonero, rispettivamente, dai limiti di tempo nelle aree di parcheggio a tempo determinato e dai divieti e limitazioni della sosta disposti dall’autorità competente; l’obbligo del pagamento di una somma è, invece, cosa diversa dal divieto o limitazione della sosta, come del resto è confermato dall’art.4, comma 4, lett.d), c.d.s. (per il quale l’ente proprietario della strada può “vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli”), che li considera alternativi. Né ha fondamento invocare a sostegno di una diversa interpretazione, come fa il ricorrente, l’esigenza di favorire la mobilità delle persone disabili. Dalla gratuità – anziché onerosità come per gli altri utenti – della sosta deriva, infatti, un vantaggio meramente economico, non un vantaggio in termini di mobilità, la quale è favorita dalla concreta disponibilità – piuttosto che dalla gratuità – del posto dove sostare; sicché, anche in caso di indisponibilità dei posti riservati ai sensi dell’art.11, comma5, D.P.R. n.503/1996, invocato dal ricorrente, non vi è ragione di consentire, in mancanza di previsione normativa, la sosta gratuita alla persona disabile che abbia trovato posto negli stalli a pagamento. 
Va pertanto corretta l’affermazione della gratuità della sosta in ogni caso per i titolari dello speciale contrassegno di cui si è detto contenuta – peraltro in un mero obiter dictum privo di specifica motivazione – in Cass. 5 dicembre 2007, n.25388, richiamata in memoria dal ricorrente. 
3. – Nel rigetto del primo motivo resta assorbito l’esame degli altri due, con i quali si censura, sotto il profilo della violazione di legge (secondo motivo) e del vizio di motivazione (terzo motivo) la mancata ammissione della prova relativa all’esibizione del contrassegno ed alla indisponibilità di posti riservati. 
4. – Il ricorso va in conclusione respinto. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva.  

                                                                       P.Q.M.
  

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 10 luglio 2009.  

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 5 OTTOBRE 2009
 

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