Corte di Cassazione n° 21765/08 -risarcimento danni – Enel Black out – giurisdizione giudice amministrativo -27.08.08. –

“ritenuto che tali attività concretano un servizio pubblico essenziale, …. ritenuto che, in applicazione del ….,…. ….sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni di pubblici servizi ……ritenuto che in base all’effettiva natura della controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, deve affermarsi che non sussiste una delle ipotesi suddette di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo e deve, invece, trovare applicazione il predetto D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, nella parte in cui la norma prevede che nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo lo stesso giudice amministrativo debba disporre anche del risarcimento del danno ingiusto; ..”

                                                        CORTE DI CASSAZIONE 

                                             Sez. III, 27 agosto 2008 , n. 21765LA

                               CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE 

ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omisis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – contro  ENEL DISTRIBUZIONE SPA, P.A.; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 976/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 2^ ricorso n 26171/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro S.A., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 943/06, del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 3^ ricorso n 26172/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro L.M., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 914/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 4^ ricorso n 26175/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. P. N.,elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro L.L., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 973/06 d_;l 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 5^ ricorso n 26176/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro N.V., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale n. 892/06 del 16/11/06 depositata il 17/11/06, e sul 6^ ricorso n 26178/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, M.I.; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 948/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 7^ ricorso n 26179/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro M.S., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 926/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 8^ ricorso n 26181/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro R.T., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 881/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 9^ ricorso n 26182/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro N.A.A., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 994/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 10^ ricorso n 26183/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro D.C., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centale n. 896/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 11^ ricorso n 26184/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro P.G., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 975/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 12^ ricorso n 26186/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro M.R., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 1013/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 13^ ricorso n 26187/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro P.M., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 913/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 14^ ricorso n 26189/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro D.S., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 1010/06 del 16/11/06 depositata il 17/11/06; e sul 15^ ricorso n 26191/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro P.S., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 1096/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 16^ ricorso n 26192/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA BOCCA DI LEONE 78, presso lo studio dell’avvocato PINNARO’ MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALPA GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro D.A., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale n. 988/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 17^ ricorso n 26194/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro PI.MA., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 945/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 18^ ricorso n 26195/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente; domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P.MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro D.V.R., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 916/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 19^ ricorso n 26197/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona del suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P. MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – e contro M.M., ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale n. 963/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; e sul 20^ ricorso n 26203/07 proposto da: GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE SPA, (già Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale SPA – GRTN), in persona dei suo amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore dott. P.N., elettivamente domiciliata in ROMA VIA … omissis …, presso lo studio dell’avvocato P.MAURIZIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato A. GUIDO, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso; – ricorrente – contro PREMIATA PASCERI SNC, ENEL DISTRIBUZIONE SPA; – intimati – avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 900/06 del 16/11/06, depositata il 17/11/06; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 04/06/08 dal Presidente e Relatore Dott. VITTORIA Paolo; uditi gli avvocati P. Maurizio, A. Guido, difensori del ricorrente che si riportano ai ricorsi; è presente il P.G. in persona del Dott. CENICCOLA Raffaele che non svolge osservazioni a riguardo della relazione.  

                                                                    Fatto  

1. – E’ stata depositata in cancelleria il 10.4.2008 la relazione prevista dall’art. 380 bis cod. proc. civ., di seguito riprodotta: p. 1. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono stati proposti dalla s.p.a. Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici avverso sentenze di identico tenore, rese in data 17 novembre 2006, dal Tribunale di Catanzaro, Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale, in controversie aventi lo stesso oggetto e precisamente relative a domande proposte da ognuno degli utenti intimati in ciascun ricorso dinanzi al giudice di pace di Chiaravalle Centrale contro il Gestore della rete di Trasmissione Nazionale s.p.a. (ora Gestore dei Servizi Pubblici Elettrici s.p.a) e contro l’Enel Distribuzione s.p.a.. La domanda proposta nei confronti del Gestore lo era stata in via principale ed era intesa ad ottenere la condanna del medesimo, a titolo di responsabilità extracontrattuale, al risarcimento dei danni sofferti dall’utente per l’interruzione del servizio di fornitura dell’energia elettrica avvenuta in due distinti periodi nella giornata del 28 settembre 2003. La domanda proposta nei confronti dell’Enel era stata articolata in via subordinata per responsabilità “concorsuale” sia a titolo contrattuale che extracontrattuale. Il Giudice di Pace, in tutti i giudizi, accoglieva la domanda nei confronti del Gestore e le sentenze venivano appellate dal medesimo dinanzi al Tribunale di Catanzaro, Sezione distaccata di Chiaravalle Centrale.
Il Tribunale, con le sentenze rese in ciascun procedimento, ha rigettato l’appello, con gravame di spese a carico del gestore e compensazione delle spese nei rapporti tra il Gestore e l’Enel. Tutti i ricorsi sono stati proposti contro l’utente e nei confronti dell’Enel Distribuzione s.p.a. Quest’ultima ha depositato controricorso soltanto in relazione al ricorso iscritto al n.r.g. 26000 del 2007.
Nessuno degli utenti ha depositato controricorso.  
p. 2. – Tutti i ricorsi in epigrafe sono soggetti alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2, di tale D.Lgs.).  
p. 3. – Ognuno dei ricorsi chiede con il primo motivo la cassazione della sentenza per motivi di giurisdizione. In particolare, tale primo motivo denuncia “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7, e quale risulta, da ultimo, a seguito della sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 35, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n. 205, art. 7; violazione e falsa applicazione dell’art. 37 c.p.c., (art. 360 c.p.c., n. 1). In relazione al motivo è proposto il seguente quesito: “Dica la Suprema Corte se la controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione da parte del cessionario di un pubblico servizio in occasione di un abbassamento di tensione (nella fattispecie del G.S.E. S.p.A. in occasione del black out del 27-28 settembre 2003), spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, come modificato dalla sentenza n. 204/2004 della Corte Costituzionale, e del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, come sostituito dall’art. 7 della legge 21 luglio 2000, n. 205”.
Il Primo Presidente della Corte, in ragione dell’essere stata già decisa dalle SS. UU. con l’ordinanza n. 13887 del 2007 la questione di giurisdizione proposta dal riferito motivo, ha disposto la trattazione dei ricorsi in epigrafe (e di altri identici) da parte della Terza sezione di questa Corte (presso la quale erano stati iscritti), ricorrendo l’ipotesi di cui al secondo inciso dell’art. 374 c.p.c., comma 1, nel testo sostituito dall’art. 8 del citato D.Lgs.. La presente relazione è redatta per tutti i ricorsi in epigrafe in vista della loro possibile riunione per l’identità delle questioni proposte.  
3.1. – L’ordinanza n. 13887 del 2007 è stata resa dalle SS. UU. su un ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione proposto dal Gestore in un giudizio di oggetto identico a quello dei giudizi cui si riferiscono i ricorsi, durante la pendenza dinanzi al Giudice di pace di Chiaravalle Centrale. Le SS. UU. hanno affermato, per ciò che interessa, quanto segue: “ritenuto, con riferimento alla suddetta domanda, che, ai sensi del D.Lgs. n. 79 del 1999 e del D.M. Industria 7 luglio 2000, sono riservati allo Stato ed affidati in concessione, in base ad apposita convenzione, al Gestore della rete, la trasmissione (consistente nel trasporto e nella trasformazione sulla rete interconnessa ad alta tensione) ed il c.d. dispacciamento (consistente nell’attività diretta ad impartire disposizioni per l’utilizzazione e nell’esercizio coordinato degli impianti di produzione, della rete di trasmissione e dei servizi ausiliari) dell’energia elettrica; ritenuto che tali attività concretano un servizio pubblico essenziale, senza che alcun rilievo in contrario possa assumere la natura giuridica dell’ente gestore; ritenuto che, in applicazione del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 33, (quale sostituito dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 e nella lettura che della norma occorre dare a seguito della pronuncia di parziale incostituzionalità, di cui alla sentenza n. 204 del 2004 della Corte costituzionale), sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubblici servizi relativi a concessioni di pubblici servizi … ovvero relative a provvedimenti adottati … dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241″ con esclusione di quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”; ritenuto che in base all’effettiva natura della controversia, avente ad oggetto il risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per asserita negligente gestione della rete di distribuzione in occasione di un abbassamento di tensione, deve affermarsi che non sussiste una delle ipotesi suddette di esclusione della giurisdizione del giudice amministrativo e deve, invece, trovare applicazione il predetto D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 35, nella parte in cui la norma prevede che nelle controversie attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo lo stesso giudice amministrativo debba disporre anche del risarcimento del danno ingiusto; ritenuto, altresì, che nelle iniziative (ovvero nella mancata o negligente adozione di idonee iniziative, siccome l’assume la parte istante per il risarcimento) predisposte in occasione dell’abbassamento di tensione sulla rete nazionale di distribuzione dell’energia elettrica non è identificabile un mero comportamento, dato che le scelte, dirette a garantire, anche con distacchi, il funzionamento della rete e ad assicurare, comunque, in via preventiva una riserva di potenza necessaria al suo funzionamento, costituiscono l’espressione dell’esercizio di un potere derivante dalla concessione e finalizzato al perseguimento dell’interesse pubblico; ritenuto, infine, che ad escludere la giurisdizione del giudice amministrativo non vale la circostanza che sia stato, nella specie, reclamato soltanto il risarcimento del danno e non anche l’annullamento di atti amministrativi (da ultimo: Cass. S. U., n. 6745/2005; Cass. S. U., n. 15660/2005); considerano queste Sezioni Unite, su conforme richiesta del P.M., che, per la controversia innanzi indicata, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo”. 3.2. – In base a quanto hanno affermato le SS. UU.
Il primo motivo di ciascuno dei ricorsi andrà accolto con la cassazione delle sentenze impugnate e la declaratoria del G.A.O. su ciascuna delle controversie. Andrà, inoltre, disposta la prosecuzione di ciascun giudizio dinanzi a quella giurisdizione. Gli altri motivi andranno dichiarati assorbiti e per tale ragione se ne omette l’indicazione”.  2. – La relazione è stata comunicata al pubblico ministero ed ai difensori delle parti costituite. Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte nè sono state depositate memorie.  

                                                                    Diritto  

1. – I ricorsi possono essere riuniti, perchè, quantunque relativi alla impugnazione di distinte sentenze, richiedono la decisione della medesima questione.
2. – Argomenti e soluzione prospettati nella relazione – in ordine ai quali non sono state svolte osservazioni – sono condivise dal collegio. 3. – E’ accolto il primo motivo ed è dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo. Gli altri motivi restano assorbiti. Le sentenze impugnate sono cassate. Le spese dell’intero giudizio – considerata la novità della questione – si prestano ad essere dichiarate compensate. Dei diversi processi è disposta la prosecuzione davanti al competente tribunale amministrativo regionale.  

                                                                   P.Q.M.  

La Corte:  Riuniti i ricorsi, ne accoglie il primo motivo, dichiarando assorbiti gli altri; cassa le sentenze impugnate, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, disponendo che i processi proseguano davanti allo stesso; dichiara compensate le spese dell’intero processo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema Di Cassazione, il 4 giugno 2008.  
Depositato in Cancelleria il 27 agosto 2008  

Potrebbero interessarti anche...