Risarcimento danni – ” da black out” – 28.12.06

Nell’ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del negozio. La sospensione della somministrazione di energia elettrica verificatasi la notte tra il 27 e 28 settembre 2003 configura inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell’Enel Distribuzione Spa e, pertanto, si devono ritenere effettivamente sussistenti e conseguentemente risarcibili, a cura dell’ente medesimo, i danni lamentati e provati dall’utente, ricorrendo anche a valutazione equitativa.In caso di interruzione di somministrazione di energia elettrica da parte dell’Enel Distribuzione, all’utente compete il c.d. “rimborso forfettario” previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02.Non compete, invece, il risarcimento del danno esistenziale per il disagio causato dal disservizio.                        

                                  

                                                         REPUBBLICA ITALIANA      
                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L’avv. Italo BRUNO,Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,ha pronunciato la seguente     S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n° 922/06 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente ad oggetto:Risarcimento danni.
T R A(..) Rita, nata il (..) e res.te in (..) alla Via (..) n.(..) – c.f. (..),  elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato a margine dell’atto di citazione;                                                      ATTRICE
E S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te, con sede legale in Roma alla Via Ombrone, 2 – P.Iva 05779711000, elett.te dom.ta in (..) alla Via (..) n.(..) presso lo studio dell’avv. (..) che la rapp.ta e difende giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta;                                                                                                                                                                                                             CONVENUTA
CONCLUSIONIPer l’attrice: dichiarare l’inadempimento contrattuale della convenuta Spa Enel Distribuzione sia in ordine alla prestazione principale di somministrazione di energia elettrica, sia in ordine a quella correlata di impegno di potenza e, per l’effetto, condannarla, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in suo favore della somma di € 300,00, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c., comprensiva del danno patrimoniale e del danno esistenziale, oltre interessi maturandi, nonché spese, diritti ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore anticipatario. 
Per la convenuta:rigettare la domanda in quanto inammissibile, improponibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata; vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
                                                   SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(..) Rita, con atto di citazione ritualmente notificato il 28/12/05 alla S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, la conveniva innanzi a questo Giudice affinché – previa declaratoria della sua esclusiva responsabilità nella produzione dell’evento avvenuto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, durante il quale, a causa dell’ininterrotta mancanza di energia elettrica, l’intero contenuto del suo frigorifero e congelatore andava perso – fosse condannata la medesima al risarcimento dei danni.A tal fine nel detto atto introduttivo premetteva:- che, nel mese di settembre 2003 aveva in essere, quale utente della Spa Enel Distribuzione, un contratto di somministrazione di energia elettrica relativo all’immobile sito in (..) alla Via (..) n.(..), contrassegnato con il n. (..);- che, esso contratto di somministrazione era destinato a soddisfare bisogni periodici e continuativi in un rapporto durevole e prevedeva, oltre alla somministrazione di energia elettrica, anche un impegno di potenza, consistente nella potenzialità di consumare una certa energia elettrica;- che, detto impegno di potenza configurava un’obbligazione distinta rispetto a quella di erogazione dell’energia ma accessoria ad essa e per la quale versava un ulteriore importo mensile che andava ad aggiungersi al costo dell’energia effettivamente consumata;- che, durante la notte tra sabato 27 e domenica 28 settembre 2003, su tutto il territorio nazionale e, quindi anche sulla zona di pertinenza del suo immobile, si verificava un’interruzione di energia elettrica a partire dalle ore 03.25 che durava circa 15-18 ore;- che, a causa dell’interruzione, l’intero contenuto del frigorifero e congelatore andava perso per non essere più conservabile o utilizzabile, creandole, così, un inconveniente per tutta la giornata festiva ed un danno sia patrimoniale che esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, nei limiti di € 1.000,00, compresi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria maturata e maturanda. Instauratosi il procedimento, si costituiva la S.p.A. Enel Distribuzione che contestava la domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto ed, in particolare, ribadiva la sussistenza di un inadempimento del contratto di fornitura dovuto ad una impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile alla Società.Chiariva, altresì, il contenuto delle obbligazioni facenti capo alla Società, conseguenti alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 79/1999:- tale Decreto Legislativo (emanato in attuazione della Direttiva Comunitaria 96/92/CEE) ha soppresso il monopolio delle attività del settore elettrico, a suo tempo attribuito all’Ente Nazionale per l’energia elettrica, poi divenuto ENEL S.p.A.;- soppresso, infatti, il monopolio delle attività elettriche, le attività di trasmissione e dispacciamento ai sensi degli artt. 1e 3 sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (società della quale la totalità delle azioni è di proprietà del Ministero dell’Economia e delle Finanze e quindi del tutto estranea al gruppo Enel ai sensi dell’art. 13, comma IV, del D.lgs. 79/1999);- l’attività di distribuzione è svolta in regime di concessione rilasciata dal Ministero competente e l’art. 13 già citato stabilisce che l’Enel Spa deve obbligatoriamente costituire società separate per lo svolgimento delle seguenti attività: a) produzione di energia elettrica; b) distribuzione di energia elettrica; c) vendita ai clienti; d) esercizio dei diritti di proprietà della rete di trasmissione;- il conferimento delle sopraccitate attività a distinte società è avvenuto in conformità a quanto disposto dall’art. 13 a decorrere dal 1/10/99, con la conseguenza che a far tempo da tale data Enel Distribuzione Spa opera, e può legalmente operare, solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita a clienti, essendole tassativamente precluso di svolgere attività dì produzione di energia elettrica o di trasmissione della stessa, cosicché è di assoluta evidenza che la società appellante non è in alcun modo responsabile dell’interruzione di somministrazione di energia elettrica in questione, né dei danni che ne siano eventualmente derivati, atteso che per espresso disposto dell’art. 1218 c.c.. il debitore che non esegua perfettamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Infatti, l’Enel Distribuzione riceve l’energia elettrica da consegnare agli utenti finali presso le cabine primarie di trasformazione, secondo le disposizioni impartite dal G.R.T.N. che cura in forma unitaria e globale la trasmissione ed il dispacciamento di tutta l’energia elettrica da chiunque prodotta o importata sul territorio nazionale, assicurandone la consegna ai distributori. E’ evidente, pertanto, che Enel Distribuzione non può distribuire energia se questa non le viene consegnata nei modi anzidetti, cosi come è accaduto durante il predetto black-out. Né l’Enel Distribuzioni avrebbe potuto premunirsi rispetto a tale evento mediante approntamento di centrali di produzione di riserva e relative reti di trasmissione, essendole precluso per legge sia lo svolgimento di attività dì produzione di energia elettrica sia lo svolgimento di attività di “trasmissione” della stessa.Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, veniva articolata, ammessa ed espletata la prova per testi e deferito interrogatorio formale al legale rappresentante della Società convenuta che, non lo rendeva.Sulle rassegnate conclusioni, all’udienza del 20/12/06, la causa veniva assegnata a sentenza.
                                                  MOTIVI DELLA DECISIONE
Si premette che il presente giudizio, ai sensi del 2° comma dell’art.113 c.p.c. come modificato dalla L. n. 63/2003, pur di valore inferiore ad € 1.100, viene reso secondo diritto atteso che, nella fattispecie, la controversia scaturisce da un tipico contratto di adesione ex art. 1342 c.c.Anche per tale motivo, quindi, si ritiene opportuno, in via preliminare, far cenno alla normativa che regola la materia oggetto del giudizio nonché alle diverse soluzioni date finora dalla giurisprudenza.Normativa di riferimento:- Legge 06/12/62 n. 1643 che ha nazionalizzato l’energia elettrica e istituito l’ENEL  con il compito di esercitare su tutto il territorio nazionale la produzione, importazione, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta;- D.L. n. 333 del 11/07/92 che ha trasformato l’ENEL in SpA;- D. L.vo n. 79 del 16/03/99 che ha istituito separate società per azioni per lo svolgimento della attività di produzione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica già di competenza dell’Enel Spa, cui rimane, comunque, il controllo delle costituite distinte società;- D.M. 21/01/00 che ha attribuito all’Enel Spa la titolarità e le funzioni di Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (G.R.T.N.) ed ha istituito L’Enel Distribuzione Spa con il compito di stipulare con gli utenti contratti di somministrazione di energia elettrica.- art. 1559 e seguenti del codice civile che regolano il contratto di somministrazione;- artt. 1218 e 1453 cod. civ. che prevedono l’obbligo della parte inadempiente al risarcimento del danno;- art. 1226 c.c. che dà facoltà al giudice di liquidare il danno in via equitativa quando lo stesso non può essere provato nel suo preciso ammontare;- art. 2697 c.c. e art. 115 c.p.c. che enunciano i principi che disciplinano la prova sia in sede civilistica che in sede processuale.Precedenti giurisprudenziali:Sul caso oggetto della presente controversia la giurisprudenza non ha dato finora una risposta univoca. Alcuni giudici di pace, condividendo la tesi e le argomentazioni dell’Enel, non ravvisando nel black-out energetico del 28/09/03 alcuna responsabilità a carico della società convenuta, sulla base dell’assetto normativo e ordinamentale vigente all’epoca, ovvero non ritenendo provato il danno da deperimento dei prodotti alimentari addotto dalla parte attrice, hanno rigettato le pretese creditorie avanzate dagli utenti (Cfr. Sent. n. 421/04 del GdP di Catanzaro; Sent, n.45639/04 del GdP di Napoli; Sent. n. 3080/04 del GdP di Salerno; Sent. n.414/5 del GdP di Nicotera).Altri, invece, ravvisando a carico dell’Enel Distribuzione Spa una responsabilità da inadempimento e ritenendo comprovati i danni lamentati dagli utenti, hanno accolto la domanda attrice condannando la società fornitrice a risarcire i danni causati dall’interruzione della fornitura elettrica (Cfr. Sent. n. 787/06 del 14/2/06 del GdP di Firenze; Sent. n. 2781/05 del 13/7/05 del GdP di Caloria (NA); Sent. n. 695/06 del 30/3/06 del GdP di Mercato San Severino).Il thema decidendum:Ciò posto, la questione da decidere nei suoi termini essenziali, è se la sospensione della somministrazione di energia elettrica verificatasi per circa 15/18 ore la notte tra il 27 e 28 settembre 2003 configuri inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. a carico dell’Enel Distribuzione Spa, ed in secondo luogo se siano effettivamente sussistenti e conseguentemente risarcibili a cura dell’ente medesimo i danni lamentati e pretesi dall’utente, ricorrendo anche a valutazione equitativa.Nella fattispecie, al Giudicante appare più conforme a legge la soluzione che vede riconosciuta la domanda avanzata da parte attrice. Un’attenta lettura della normativa riguardante l’assetto normativo e ordinamentale dell’Ente Nazionale per l’energia elettrica (ENEL) come sopra delineato, nonché un’interpretazione sistematica della normativa codicistica sopra richiamata porta a concludere che, nel caso in esame, parte attrice abbia effettivamente subito dei danni a seguito del black-out di cui trattasi, da addebitare sicuramente all’inadempimento dell’ente convenuto e che, pertanto, l’utente sia legittimato a pretendere ed ottenere il giusto risarcimento.Responsabilità della SpA Enel Distribuzione:L’ente convenuto (Enel Distribuzione Spa) richiamando la normativa introdotta nel nostro ordinamento con il D.L.vo n.79/1999, premesso che, a decorrere dall’1/10/99 le attività di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica vengono svolte da distinte società per azioni munite di autonome personalità giuridiche; che in particolare la società convenuta «….opera, è può legalmente operare, solo nel campo della distribuzione di energia elettrica e di vendita ai clienti vincolati, essendole tassativamente precluso di svolgere attività di “produzione” di energia elettrica o di “trasmissione” della stessa»; conclude, sostanzialmente, che non producendo l’energia elettrica, ma ricevendola soltanto dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN), «non è in alcun modo responsabile dell’interruzione di somministrazione di energia elettrica per cui è causa, né dei danni che a parte attrice ne siano derivati, per espresso disposto dell’art. 1218 c.c., ai sensi del quale il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta non è tenuto al risarcimento del danno se prova che l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile».Le argomentazioni svolte dall’Enel non sono condivisibili perchè giuridicamente infondate.È pacifico, che il contratto posto in essere tra le parti in causa è un contratto di somministrazione e, come tale, regolato dall’art. 1559 e seguenti del c.c.; trattasi in particolare di contratto ad esecuzione continuata caratterizzato dalla fornitura continuativa di energia elettrica. Sono continuative quelle prestazioni che debbono compiersi quotidie et singulis momentis; l’ipotesi tipica di prestazione continuativa si ha quando l’oggetto del contratto consiste nell’attribuzione di particolari beni che vengano realizzati o materialmente trasferiti attraverso meccanismi o apparati che ne consentono l’immissione continuativa nel patrimonio dell’avente diritto. Questa situazione è appunto quella che si verifica nella somministrazione di energia elettrica da parte dell’Enel.Nella fattispecie, poi, l’obbligo dell’Enel non consiste soltanto nella fornitura di energia, obbligo principale, ma anche in quello di garantire una determinata potenza elettrica (impegno di potenza) prevista espressamente per contratto, da intendersi prestazione accessoria a quella principale di fornitura di energia ma, anch’essa prestazione ad esecuzione continuata, come riconosciuto anche dalla Suprema Corte (“il cosiddetto impegno di potenza, cioè il dovere del somministrante di tenere a disposizione dell’utente una determinata quantità di energia, configura al pari di quella inerente all’erogazione dell’energia medesima, una prestazione ad esecuzione non istantanea ma continuata” – Cass. Sez. III, 21/03/85 n. 2069).Ebbene, è indirizzo costante, sia in dottrina che in giurisprudenza, che nel contratto di somministrazione, il somministrante assume su di sé, oltre all’obbligo di apprestare i mezzi necessari per l’adempimento, anche i rischi della fornitura costituendo, questi, l’alea normale del contratto derivante dal proiettarsi della prestazione nel futuro (Cass. 11/07/68 n. 2359). Il contratto in esame, cioè, ha carattere aleatorio perché, mentre l’utente, sin dall’atto della stipula negoziale acquista la sicurezza di una fornitura costante dell’energia elettrica, il somministrante (Enel), invece, si assume il rischio correlativo al protrarsi nel tempo del suo obbligo.Dalla documentazione prodotta e dall’istruttoria espletata, risulta pacifico che, all’epoca dell’evento per cui è causa, il rapporto contrattuale di fornitura di energia elettrica intercorreva tra l’utente attore e la società elettrica convenuta (Enel Distribuzione Spa).Le argomentazioni svolte dalla società somministrante circa l’impossibilità delle prestazioni derivanti da causa a lei non imputabile ex art. 1218 appaiono, pertanto, prive di pregio.Il limitarsi ad affermare, infatti, che l’Enel Distribuzione non può distribuire energia elettrica se questa non le viene consegnata da parte del GRTN, non la esonera dall’adempiere al suo obbligo di somministrare all’utente l’energia pattuita.L’art. 1218 c.c., invocato dall’ente convenuto, stabilisce che: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.Si tratta, quindi, di stabilire che cosa si debba esattamente intendere per impossibilità sopravvenuta della prestazione e per imputabilità della stessa.La tesi seguita in prevalenza, tanto in dottrina che in giurisprudenza, afferma al riguardo che l’impossibilità di cui al citato art. 1218 è quella situazione di ostacolo all’adempimento che non può essere superata con l’impiego della ordinaria diligenza. In altri termini il debitore risponderà del proprio inadempimento solo se è colpevole, ossia se l’inadempimento è determinato da negligenza, che è l’elemento costitutivo della colpa.Spetta al debitore l’onere di provare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta, o per intervenute circostanze di caso fortuito e forza maggiore, ovvero a causa di fatti ostativi del terzo espressamente previsti in contratto come condizione.Infatti: “poiché spetta al debitore – a norma dell’art. 1218 c.c. – dimostrare di non aver potuto tempestivamente adempiere la prestazione dovuta per cause a lui non imputabile, per vincere tale presunzione a suo carico egli non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di avere impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento“ (Cass. III, 18/11/02 n. 16211).Inoltre: “il debitore che non possa eseguire la prestazione dovuta a causa del comportamento di un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio, può invocare la conseguente impossibilità della prestazione come motivo di esclusione della sua responsabilità, soltanto se l’attività del terzo sia prevista come condizione, diversamente restando soggetto all’obbligo del risarcimento, salva la rivalsa nei confronti del terzo stesso, se quest’ultimo si era obbligato in base ad un autonomo rapporto” (Cass. 10/02/84 n. 1024); ed ancora più specificatamente: “nell’ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione di energia elettrica, incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno, l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione prevista nella specifica clausola di esonero espressamente sottoscritta dall’utente all’atto della stipula del negozio (Cass. 09/06/97 n. 5144).Vedasi, infine, l’autorevole ed inequivoca pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione secondo cui “in tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa” (Cass. S.U. 30/10/01 n. 13533).Affermati siffatti principi, dagli scritti difensivi prodotti, a parere del Giudicante, non sembra che l’ente convenuto abbia fornito elementi di prova decisivi e idonei a dimostrare l’invocata impossibilità della prestazione come delineata dalla giurisprudenza più sopra richiamata.Il tentativo dell’Enel di attribuire ogni responsabilità conseguente al black-out al Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale non ha alcun fondamento giuridico ove si consideri che il GRTN nel contratto di somministrazione addotto in giudizio non ha alcuna legittimazione passiva; né in verità risulta che sulla base di detto rapporto o di altro autonomo rapporto il GRTN possa essere chiamato a rispondere, seppure in via di rivalsa, degli obblighi assunti dall’Enel fornitrice dell’energia elettrica nei confronti del somministrato.Per comprovare l’esonero dalla sua responsabilità l’Enel Distribuzione Spa avrebbe dovuto dimostrare di avere attivato impianti elettrici di riserva disponibili e sufficienti a garantire sia la sicurezza del sistema elettrico nazionale, sia l’approvvigionamento di energia per far fronte al black-out di cui trattasi; evento certamente insolito ma pur sempre prevedibile in un contratto di fornitura di energia elettrica.Tale inadempienza contrattuale risulta avvalorata, inoltre, ove ce ne fosse ancora bisogno, dallo stesso tecnico dell’Enel, il quale in sede di deposizione testimoniale ha precisato: “abbiamo provveduto in maniera graduale a riattivare l’energia elettrica” – “ciò è dipeso dal fatto che non vi sono centrali elettriche sufficienti per potere sopperire a tali disagi…….”.Non risulta, inoltre, che la responsabilità dell’Enel per l’improvvisa interruzione elettrica sia stata convenzionalmente esclusa da apposita clausola in sede negoziale; né, infine, che l’evento dannoso sia stato causato da caso fortuito o forza maggiore, che sono, come è noto, cause di giustificazione dell’inadempimento contrattuale.Il caso fortuito, infatti, viene definito dalla Cassazione come “elemento imprevisto ed imprevedibile che, inserendosi nel processo causale al di fuori di ogni possibile controllo umano, rende inevitabile il verificarsi dell’evento, ponendosi come l’unica causa efficiente di esso (Cass. Civ. 13/04/89 n. 1774). L’attributo “fortuito” pone un evento al di fuori dei limiti dell’esperienza propria del contesto preso in considerazione in modo che l’evento stesso non possa essere spiegato secondo lo svolgersi normale degli avvenimenti e delle regole usuali.Il black-out in esame non può quindi rientrare nel concetto di fortuito perché è un evento prevedibile di cui l’Enel Distribuzione Spa non ha tenuto in alcun conto; e ciò appare ancora più evidente ove si consideri che l’interruzione del settembre 2003 era stata preceduta da altra, seppure di più breve durata, nel mese di giugno dello stesso anno.Sussistenza e quantificazione del danno:Passando all’esame delle pretese risarcitorie avanzate dall’utente, occorre innanzitutto accertare la loro sussistenza sulla base delle circostanze di fatto addotte a fondamento della domanda.Al riguardo va osservato, come già detto, che la riattivazione energetica ad opera dell’Enel ha subito notevoli ritardi (circa 15/18 ore come ammesso concordemente dalle parti).A causa, quindi, della prolungata assenza di alimentazione elettrica, è da ritenere ragionevolmente che alcuni generi alimentari che costituiscono la normale scorta di una famiglia e che necessitano di costante refrigerazione siano andati a male (come, ad esempio, burro, latte, yogurt, gelati, ecc.).Ciò deve ritenersi dimostrato facendo ricorso al principio del cosiddetto fatto notorio, al quale fa sostanzialmente riferimento l’art. 115 c.p.c., secondo cui il giudice può porre a fondamento del suo convincimento e della sua decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza, cioè di quelle regole razionali tratte dalla logica comune o dalle esperienze dell’uomo comune (aventi queste ultime spesso carattere induttivo e probabilistico) che non hanno in genere bisogno di prova (da ultimo cfr: Cass. III, 26/01/06 n. 1701 e Cass. 31/05/05 n. 11609).Sotto questo profilo appare fin troppo evidente che, secondo l’id quod plerunque accidit, presso ogni casa di un utente Enel, e quindi anche presso la abitazione di parte attrice, vi siano elettrodomestici ad alimentazione elettrica (frigorifero e congelatore) contenenti alimenti di vario genere che il black-out in questione ha mandato a male e reso, quindi, non consumabili, con evidente pregiudizio di parte attrice che si è vista illegittimamente privata di beni necessari per il soddisfacimento dei propri bisogni e di quelli della propria famiglia.Va, però, osservato che il frigorifero ed il congelatore svolgono funzioni diverse e, proprio per questo motivo, sono progettati e costruiti per avere caratteristiche prestazionali differenti.Infatti, i frigoriferi, i congelatori e le combinazioni tra di essi (frigorifero – congelatore), presenti sul mercato, debbono garantire, come prestazioni, che la temperatura interna dello scomparto sia, in media, +5°C per i frigoriferi e -18°C per i congelatori.  Queste temperature interne debbono essere garantite, secondo la normativa europea, per qualsiasi temperatura ambiente in cui può essere installato l’apparecchio, cioè per ogni “classe climatica”. Gli apparecchi presenti sul mercato italiano appartengono alla classe ST (sub tropical, validi per i paesi mediterranei) e devono garantire le citate temperature interne per temperature esterne variabili tra 18°C e 38°C. Se vi sono interruzioni prolungate nell’alimentazione elettrica del frigorifero, le derrate in esso contenute si possono deteriorare se non vengono subito utilizzate. Per la zona congelatore, le cose sono diverse. Infatti, per gli apparecchi presenti sul nostro mercato, il “tempo di risalita”, cioè il tempo necessario affinché le derrate all’interno del vano congelatore, in assenza di alimentazione elettrica, passino da -18°C a -9°C è variabile da 20 a 32 ore. Quindi, in assenza di alimentazione elettrica, il congelatore può conservare le derrate per un tempo di 20-32 ore senza che esse si possano deteriorare. Tali prestazioni sono dovute alle avanzate tecnologie costruttive finalizzate a ridurre i consumi energetici, con apparecchiature aventi isolamenti con alta resistenza termica, cioè con isolamenti che limitano drasticamente la trasmissione del calore tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno.Va ancora tenuto presente che, in caso di aumento anomalo della temperatura all’interno del congelatore, determinato da cause accidentali, come, ad esempio, per mancanza di alimentazione elettrica, se il periodo dell’interruzione è superiore al valore del “tempo di risalita”, i cibi non vengono danneggiati: sarà necessario solo consumarli entro breve tempo o cucinarli subito e ricongelarli (una volta raffreddati). Quanto detto in precedenza, porta a dire che nel periodo di interruzione dell’alimentazione elettrica gli alimenti ad uso quotidiano, conservati nel frigorifero, si possono essere deteriorati.Invece, gli alimenti conservati nel congelatore, poiché il tempo di interruzione dell’alimentazione elettrica (15/18 ore), avutosi in occasione del black-out elettrico del 28 settembre 2003, è stato inferiore al “tempo di risalita” dei congelatori presenti sul mercato italiano, che si ricorda hanno “tempi di risalita” compresi tra 20 e 32 ore, si deve ritenere che non si siano danneggiati, in quanto non si è raggiunta la temperatura di – 9°C.Le circostanze sopra rappresentate appaiono idonee a ritenere provato anche il nesso di causalità tra il danno subito dall’utente e la colpevole inadempienza contrattuale del somministrante Enel; anche se non va sottaciuto che in presenza di particolari elementi il giudice deve sottoporre ad accurato vaglio critico le risultanze processuali al fine di avvalorare il ragionamento induttivo di cui sopra.Nella fattispecie, infatti, le circostanze esposte nell’atto introduttivo sono state confermate in corso di giudizio dalla testimonianza assunta (v. verbale di udienza) e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare. Pur se parente di parte attrice, la teste (..) Carmela ha reso dichiarazioni chiare e circostanziate e, pertanto, in mancanza di qualsiasi prova contraria, non si può ritenere aprioristicamente che tali dichiarazioni non siano veritiere solo in virtù del legame di parentela tra la teste e la parte in causa.Circa, infine, la quantificazione del danno richiesto va osservato che la fattispecie costituisce il tipico caso di pregiudizio che è difficile essere provato nel suo preciso ammontare; il giudice, riconosciuta l’esistenza dei danni, è tenuto a liquidarli in via equitativa come previsto dal citato art. 115 c.p.c.È stato costantemente affermato dalla giurisprudenza, infatti, che “Il giudice di merito, una volta accertata la sussistenza dei danni, può procedere alla liquidazione con criterio equitativo tanto nell’ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l’impossibilità della parte di fornire congrui e idonei elementi al riguardo, quanto nell’ipotesi di notevoli difficoltà di una precisa quantificazione. Peraltro la liquidazione equitativa per sua natura non consente una esposizione analitica delle singole componenti del danno, ma esige l’indicazione degli elementi di fatto utilizzati ai fini della liquidazione. In definitiva, quando si serve di criteri equitativi il giudice deve indicare gli estremi logici-giuridici e fattuali, che lo hanno guidato nella liquidazione del danno” (Cass. II 11/02/98 n. 1382; negli stessi termini cfr.: Cass. III, 09/10/97 n. 9817).Tutto ciò premesso e considerato, accertata la responsabilità dell’Enel Distribuzione Spa come più sopra argomentato, responsabilità che ha comportato i danni subiti da parte attrice, consistenti nel deterioramento e nella non possibile utilizzazione di alcuni generi alimentari a seguito dell’interruzione elettrica di cui è causa, esaminata l’esposizione di detti alimenti effettuata in sede processuale, attesa la difficoltà di stabilire il danno nel suo specifico ammontare per mancanza di precisi riscontri, il giudicante, anche secondo nozioni di comune esperienza, determina in via equitativa i danni richiesti e li liquida in complessivi € 150,00, corrispondenti alla somma ragionevolmente necessaria per l’acquisto di una normale scorta alimentare di una famiglia media.Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, tenendo conto della somma liquidata e della relativa tariffa per scaglioni, nonché dell’attività processuale svolta.Per quanto concerne la richiesta di liquidazione dei danni esistenziali, questo Giudice si è gia espresso, in merito, in altre sue sentenze nel senso che:il “fatto” accaduto all’attrice rientra nel novero degli “inconvenienti” che possono verificarsi nella normale “vita quotidiana” e che, il risarcimento dei danni non può trovare ingresso nel c.d. “danno esistenziale”, così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza:- danno non patrimoniale, inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona;– la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona, risarcibile nelle sue conseguenze non patrimoniali;un “non fare”, o meglio un non poter più fare, un dover agire altrimenti, un relazionarsi diversamente;La mancanza di energia elettrica per 15-18 ore non può avere comportato all’attrice una “lesione” tale da essere risarcita nel c.d. “danno esistenziale”.Diversamente, ogni “pregiudizio” che dovesse capitare alla persona umana, dovrebbe essere risarcita!Ogni perdita, anche se non incida sulle capacità di produrre reddito (danno patrimoniale), o sull’integrità psico-fisica (danno biologico), o non costituisca patema d’animo (danno morale), diventerebbe pienamente risarcibile.La funzione riparatoria si ha soltanto nei casi in cui si verta in tema di diritti costituzionalmente garantiti o in presenza di beni che ricevano una specifica protezione costituzionale.La Corte Costituzionale, infatti, con la sentenza 11 luglio 2003 n.233 ha così statuito: nell’astratta previsione della norma di cui all’art. 2059 c.c. deve ricomprendersi ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesione di valori inerenti alla persona: sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse, costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia, infine, il danno (spesso definito in dottrina ed in giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona. In definitiva, il danno esistenziale si riferisce a “sconvolgimenti” delle abitudini di vita e delle relazioni interpersonali provocate da fatto illecito e si traduce in “cambiamenti peggiorativi permanenti, anche se non sempre definitivi” delle stesse.Infine, c’è da rilevare che il pregiudizio di cui si chiede la protezione risarcitoria, avendo carattere estremamente personale e, quindi, privo di un indice concreto ai fini di una valutazione oggettiva, sarebbe lasciato ad libitum judicis.Il danno richiesto dall’attrice, invece, rientra nel c.d. “rimborso forfettario”, che l’attrice avrebbe potuto richiedere entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento, previsto dalla “Carta del Servizio Elettrico” e dalle “Delibere dell’Autorità dell’Energia” nn. 202/99 e 220/02. La sentenza è esecutiva ex lege.
                                                                   P.Q.M.
Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da (..) Rita nei confronti della S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:1) accoglie la domanda e, per l’effetto, condanna la S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, al pagamento in favore di (..) Rita della complessiva somma di € 150,00, oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisfo;2) condanna la S.p.A. ENEL DISTRIBUZIONE, in persona del legale rapp.te pro-tempore, alla rifusione delle spese processuali in favore di (..) Rita che liquida in complessivi € 300,00, di cui € 40,00 per spese, € 160,00 per diritti ed € 100,00 per onorari, oltre 12,50% ex art. 14 L.P., IVA e CPA se ed in quanto ricorrano i presupposti di legge per tale ripetibilità, oltre successive occorrende;3) distrae la somma così liquidata per spese processuali in favore del procuratore anticipatario;4) sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Pozzuoli e depositata in originale il giorno 28 dicembre 2006.                                                                      
IL GIUDICE DI PACE                                                                      
(Avv. Italo BRUNO) 
Depositata in cancelleria 28/12/2006Il Cancelliere

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