Corte di Cassazione n° 19950 – cartelle esattoriali – giudizio ex art. 22 L. 689/81 – nullo se non viene citato l’esattore – 26.09.07. –

In tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie, il Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell’opposizione e litisconsorte necessario al pari del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale e risponde della riscossione, particolarmente ove, come nella specie, si faccia questione anche di vizi della cartella. Né della mancata citazione del contraddittore necessario può farsi carico al ricorrente, come dal Pg, atteso che la costituzione del contraddittorio nei confronti dei legittimati passivi, nei giudizi ex artt. 22 ss. L 689/81, è compito del giudice adito, secondo la più recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte.                                                                  

                                                                           Corte di Cassazione
 
                              – Sezione seconda civile – sentenza 9 marzo – 26 settembre 2007, n. 19950  

Presidente Settimj – Relatore Correnti Pm Leccisi – conforme – Ricorrente C. Francesco –

Controricorrente Comune di Roma 

                                                                                Fatto e diritto
 
 
Francesco C. impugna per cassazione la sentenza 8.7.04 con la quale il G.d.P. di Roma ne ha rigettato l’opposizione proposta avverso la cartella esattoriale n. 097 2003 …. emessa da Banca Monte Paschi Siena per conto del Comune di Roma.  
Parte intimata resiste con controricorso.  
Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale fa pervenire requisitoria scritta che conclude chiedendola reiezione del ricorso.  
Tale richiesta non merita accoglimento; al riguardo devesi considerare che l’inammissibilità della pronunzia in camera di consiglio è ravvisabile solo ove la Suprema Corte ritenga che non ricorrano le ipotesi di cui al primo comma dell’art. 375 c.p.c., ovvero che emergano condizioni incompatibili con una trattazione abbreviata, nel qual caso la causa deve essere rinviata alla pubblica udienza; ove, per contro, la Corte ritenga che la decisione del ricorso presenti aspetti d’evidenza compatibili con l’immediata decisione, ben può pronunziarsi per la manifesta fondatezza dell’impugnazione, anche nel caso in cui le conclusioni del Pg fossero, all’opposto, per la manifesta infondatezza, e viceversa (Cass. 11.6.05 n. 12384, 3.11.05 n. 21291 SS.UU.).  

Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la nullità del giudizio di merito per esservi stato citato a comparire il solo Comune di Roma e non anche l’esattore.  

Il motivo merita accoglimento.  

Sebbene sulla questione sussista contrasto, è, infatti, da ritenere che in tema di opposizione a cartella esattoriale finalizzata alla riscossione di proventi di sanzioni amministrative pecuniarie, il Comune, quale soggetto irrogatore della sanzione, che prepara il ruolo ed è il destinatario del provento della sanzione stessa, sia legittimato passivo nei confronti dell’opposizione e litisconsorte necessario al pari del concessionario del servizio di riscossione dei tributi, che predispone e notifica la cartella esattoriale e risponde della riscossione, particolarmente ove, come nella specie, si faccia questione anche di vizi della cartella (e pluribus, Cass. 10.11.04 n. 21398, 25.11.04 n. 17936, 7.8.03 n. 11926).  
Né della mancata citazione del contraddittore necessario può farsi carico al ricorrente, come dal Pg, atteso che la costituzione del contraddittorio nei confronti dei legittimati passivi, nei giudizi ex artt. 22 ss. L 689/81, è compito del giudice adito, secondo la più recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte (sentenze 14.2.06 n. 3117 e 6.10.06 n. 21624),

Gli altri motivi, attinenti a questioni sulle quali il giudice di rinvio dovrà, comunque, pronunciarsi ex novo a contraddittorio integrato, restano assorbiti.
L’impugnata sentenza va, dunque, annullata in relazione al motivo accolto e la causa, di conseguenza, rimessa per nuovo esame ad altro giudice del merito pari ordinato, che s’indica in diverso magistrato dell’ufficio del G.d.P. di Roma, cui è anche demandato, ex art. 385 c.p.c., di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.  

                                                                                     PQM  

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa e rinvia, anche per le spese, al G.d.P. di Roma, altro magistrato. 

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