Corte di Cassazione – Sanzioni amministrative – autovelox -05.10.2006

La Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, con sentenza 05.10.2006,n. 21428, ha cassato la sentenza del Giudice di Pace di Alcamo, il quale aveva accolto l’opposizione del ricorrente, ribadendo un principio oramai consolidato, in tema di mancata contestazione immediata, quando l’accertamento sia avvenuto per mezzo di “autovelox”, confermando, in tal caso, l’obbligo di motivazione della mancata contestazione nel verbale, nonché i limiti di sindacabilità del Giudice di Pace sulle modalità di organizzazione del servizio.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Rosario DE MUSIS – Presidente

Dott. Giammarco CAPPUCCIO – Consigliere

Dott. FrancescoFelicetti – Consigliere Relatore

Dott. Luigi MACIOCE – Consigliere

Dott. Paolo GIULIANI – Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA sul ricorso proposto da:

Prefetto di Trapani, domiciliato in Ro. via De.Po.(…), presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

ricorrente

contro

Ma.Di.Si.;

intimato

avverso la sentenza n. 31/02 del Giudice di pace di Alcamo, depositata il 26/04/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2006 dal Consigliere Dott. Francesco Felicetti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto Apice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ma.Di.Si., con ricorso depositato il giorno 11 gennaio 2001, propose opposizione, dinanzi al Giudice di pace di Alcamo avverso un verbale di contestazione della Polizia stradale di Tr., con il quale gli era stata contestata una violazione del codice della strada (art. 142, e. 9) accertata a mezzo di apparecchiatura autovelox. L’opponente deduceva, a sostegno del ricorso, che illegittimamente la infrazione non gli era stata immediatamente contestata. In contraddittorio con il Prefetto il Giudice di pace, con sentenza depositata il 26 aprile 2002, notificata il 7 giugno 2002, accoglieva l’opposizione, affermando che la motivazione indicata nel verbale (non è stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto l’apparecchiatura ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo si era allontanato tanto da non potere essere raggiunto e fermato) non era idonea a giustificare la mancata contestazione immediata, essendo stata la violazione accertata a mezzo di apparecchiatura che consentiva l’accertamento dell’infrazione contestualmente al passaggio del veicolo. Avverso tale sentenza il Prefetto ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato all’opponente il giorno 17 settembre 2002. La parte intimata non ha presentato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia la violazione degli artt. 142, 200 e 201 del codice della strada, nonché dell’art. 384 del relativo regolamento di attuazione, deducendosi che la contestazione immediata non è necessaria nei casi di impossibilità, fra i quali vi è il caso in cui l’accertamento sia avvenuta a mezzo di apparecchi di rilevamento che consentano l’accertamento dell’illecito solo in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento e comunque nell’impossibilità di essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 4 della legge n. 2248 del 1865, non potendo il giudice ordinario sindacare le modalità di organizzazione del servizio, ma dovendo valutare la non contestabilità immediata in relazione al servizio così come organizzato.

2. II ricorso è fondato.

Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha affermato il principio secondo il quale, a norma dell’art. 200 del codice della strada, in materia di violazioni delle norme sulla circolazione stradale, la contestazione immediata dell’infrazione, ove possibile, costituisce un elemento di legittimità del procedimento di irrogazione della sanzione (da ultimo Cass. 20 settembre 2002, n. 13774; 28 giugno 2002, n. 9502; 28 giugno 2001, n. 8869; 21 febbraio 2001, n. 2494).

Quando detta contestazione non sia possibile, a norma dell’art. 201 del codice della strada, le ragioni della mancata contestazione debbono essere indicate nel verbale, che dovrà essere notificato nel termine ivi stabilito, e su di esse è possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite della insindacabilità delle modalità di organizzazione del servizio di vigilanza da parte dell’autorità amministrativa (Cass. 22 giugno 2001, n. 8528; 25 maggio 2001, n. 7103, 29 marzo 2001, n. 4571).

Tuttavia nessun sindacato è consentito in proposito nelle ipotesi che l’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada indica, senza margine di apprezzamento, come ipotesi tipiche di impossibilità di contestazione immediata, tra le quali rientra quella in cui l’accertamento sia avvenuto “per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento”, mentre resta giustificata la mancata contestazione immediata ove sia stato impossibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari.

Il Giudice di pace, nel caso di specie – in cui nel verbale era detto che non era stato possibile procedere a contestazione immediata in quanto l’apparecchiatura ha consentito la determinazione dell’illecito dopo che il veicolo si era allontanato tanto da non potere essere raggiunto e fermato – ha ritenuto tale motivazione inadeguata, in relazione alla circostanza che l’apparecchiatura utilizzata consentiva l’accertamento dell’infrazione al passaggio del veicolo, ed ha accolto l’opposizione.

Tale ratio decidendi della sentenza contrasta con il sopra indicato principio di diritto, secondo il quale non possono essere sindacate in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio, giacche l’accertamento dell’infrazione al passaggio del veicolo implica che solo mediante la predisposizione di una seconda pattuglia potrebbe darsi luogo alla contestazione immediata, così sindacandosi nella sostanza le modalità di organizzazione del servizio.

Ne deriva che il ricorso deve essere accolto e la sentenza deve essere cassata. Sussistendone le condizioni, la causa va decisa nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c. e, sulla base dei principi sopra enunciati, l’opposizione va rigettata, con la condanna dell’opponente alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo, nulla dovendo essere liquidato per quelle di primo grado, non essendosi l’Amministrazione costituita a mezzo di procuratore.

P.Q.M.

La Corte di cassazione

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’opposizione e condanna Ma.Di.Si. alle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella misura di euro trecento per onorari, oltre spese prenotate e prenotande a debito. 

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