Corte di Cassazione n° 10309/09 – sinistri stradali – onere della prova – 05.05.09 –
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, avente ad oggetto un sinistro stradale, ha stabilito: “la prova liberatoria dalla presunzione di colpa del conducente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo non deve essere data necessariamente in modo diretto dimostrando di avere tenuto una condotta esente da colpa e del tutto conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che la condotta della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte del conducente del veicolo con l’adozione di efficienti manovre di emergenza”.
CORTE CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
Sentenza n. 10309/2009
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M. e R., in proprio e quali esercenti la potestà sul figlio F., convenivano in giudizio L. ., la Coop. (OMISSIS) Cannemasche s.r.l. e la S. Marino Ass.ni., chiedendo la loro condanna a risarcire il danno conseguente ad un incidente stradale verificatosi nel (…..), per effetto del quale aveva perso la vita il loro figlio minore, M. C., che alla guida di un ciclomotore era stato investito da un’autovettura di proprietà della Cannemasche e guidata dal L., nonchè assicurata per la r.c. presso la S. Marino.
Si costituiva in giudizio solo quest’ultima, contestando la domanda. Intervenuto provvedimento di l.c.a. della società assicuratrice, si costituivano il Commissario liquidatore e la SAI s.p.a., n.q. di impresa designata per la liquidazione dei sinistri in nome e per conto del F.G.V.S., il Tribunale di Messina rigettava la domanda.
Proposto appello da parte del M. e della R., nonchè da parte di M. F., divenuto maggiorenne, si costituiva la sola Sai, che chiedeva il rigetto e il gravame. Con sentenza depositata il (OMISSIS) gennaio 2004 la Corte d’appello di Messina rigettava l’impugnazione.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione i M. e la R., con unico motivo, mentre ha resistito con controricorso la s.p.a. Fondiaria – Sai (già Sai).Non hanno svolto alcuna attività difensiva la Società Assicuratrice S. Marino in l.c.a., il L. ed il Curatore del Fallimento della Cooperativa (…) Cannemasche s.r.l.. I M. hanno depositato in atti anche una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo, con cui i ricorrenti lamentano la violazione degli art. 2054 c.c., artt. 112 e 116 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, come il citato art. 2054 c.c., non è fondato. Deve, infatti, assolutamente escludersi che nel ragionamento logico – giuridico, in virtù del quale la Corte di merito ha ritenuto che la responsabilità per la causazione del sinistro de quo andasse per intero attribuita alla vittima M. C., possano ravvisarsi i vizi di violazione di norme di diritto e quelli motivazionali denunciati dai ricorrenti.
In particolare, si rileva che la sentenza impugnata abbia fatto una corretta applicazione, nel caso di specie, della disciplina normativa dettata dell’art. 2054 c.c., comma 2, che stabilisce il principio che nello scontro tra veicoli si presume, sino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso in modo uguale a produrre il danno subito dai singoli veicoli. Premesso che in tema di responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli, gli apprezzamenti del giudice di merito circa lo svolgimento del sinistro e l’efficienza causale del comportamento delle persone in esso coinvolte si concretano in un giudizio di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità, purchè la motivazione sia adeguata e coerente (v. Cass. n. 11183/95), osserva questo Collegio come la ricostruzione delle modalità del sinistro e del comportamento dei soggetti rimasti in esso coinvolti, sulla base delle acquisite risultanze processuali, risulti assolutamente attendibile e plausibile, sorretta, come indubbiamente è, da un apparato argomentativo e motivazionale affatto immune da vizi logici ed errori giuridici.
Tale ricostruzione pone, come dato centrale della vicenda, la condotta della vittima “straordinariamente imperita ed imprudente”, in quanto “il ragazzo si immise repentinamente nella carreggiata, sbucando da un’autovettura posteggiata e attraversandola trasversalmente, senza sincerarsi della presenza di autovetture sopravvenienti da un senso o dall’altro”.
Dal rilievo che l’accertamento circa lo svolgimento del sinistro e l’efficienza causale della condotta dei soggetti coinvolti si concreti in un giudizio di fatto, incensurabile come tale in sede di legittimità, deriva innanzitutto, quale prima conseguenza, come non possa introdursi in tale sede, attraverso una rilettura delle suddette risultanze probatorie, una ricostruzione del fatto storico, diversa da quella compiuta dal giudice di merito. Nè può sostenersi che nell’affermare l’esclusiva responsabilità del M. la Corte di merito non abbia rispettato il sistema di presunzioni delineato nell’art. 2054 c.c., giacchè la prova liberatoria dalla presunzione di colpa ivi contemplata, da parte del conducente per i danni cagionati dalla circolazione del veicolo, non deve essere data necessariamente in modo diretto, dimostrando di avere tenuto una condotta esente da colpa e del tutto conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall’accertamento che la condotta della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell’evento dannoso, non evitabile da parte del conducente del veicolo con l’adozione di efficienti manovre di emergenza (cfr. Cass. n. 3309/97; n. 12751/01).
Non può quindi rimproverarsi alla Corte di merito di non aver tenuto conto del fatto che il L. non avesse dimostrato di aver fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi del danno, in quanto l’accertamento dell’esclusiva responsabilità della vittima nella causazione del sinistro ha di fatto comportato l’esonero del L. medesimo dall’onere di fornire tale dimostrazione (v. Cass. n. 1724/98). D’altronde, pur avendo la Corte di merito ricostruito le modalità del sinistro in modo tale da evidenziare la responsabilità assorbente della vittima, essa si è però preoccupata di valutare anche la condotta di guida tenuta dal L. onde verificare se fosse ravvisabile o meno un suo eventuale concorso di colpa, sia pure in misura ridotta, nella produzione del sinistro.
Così facendo la Corte territoriale si è rigorosamente attenuta al principio, costantemente affermato da questa C.S., secondo cui, una volta accertata in concreto nello scontro tra veicoli la colpa di un soggetto, il giudice è tenuto ad accertare anche se l’altro conducente coinvolto si sia uniformato o meno nella sua condotta di guida alle norme sulla circolazione ovvero a quelle della comune prudenza (cfr. Cass. n. 12444/08). In particolare, la Corte messinese ha compiuto un esauriente esame analitico degli asseriti profili di colpa allegati dagli odierni ricorrenti a carico del L. ed esposti nei motivi d’appello, vale a dire la velocità eccessiva tenuta dal medesimo e la disattenzione nella guida. Si rileva, ribadendo quanto in proposito già anticipato, che sui punti in questione la Corte territoriale ha spiegato in maniera soddisfacente, con argomentazioni che si sottraggono ad ogni censura d’illogicità ed incongruenza, le ragioni per le quali ha escluso che la velocità del mezzo guidato dal L. fosse eccessiva o comunque inadeguata alle condizioni di tempo e di luogo, ovvero che si configurasse a carico del medesimo una situazione di disattenzione nella guida, desumibile dalla circostanza che il L. non attuò alcuna manovra d’emergenza. Ed infatti, la sentenza gravata ha messo in evidenza come – per quanto riguarda la velocità – fosse da ritenersi decisiva la circostanza relativa alla ragionevole imprevedibilità di quanto si sarebbe verificato (e cioè il repentino immettersi del M. nella carreggiata sbucando all’improvviso da un’autovettura posteggiata con il cofano sollevato) e come – per quanto riguarda invece la disattenzione – fosse determinante la mancanza di alcuna prova che il L. abbia avuto il tempo o il modo di porre in essere una qualunque manovra di emergenza, come una frenata o un altro tentativo di evitare l’improvviso ostacolo, nè che essa avrebbe comunque avuto l’effetto d’impedire lo scontro dei veicoli, facendo rinvio sul punto alla motivazione della sentenza del giudice penale, che ha evidenziato al riguardo le problematiche attinenti al tempo di reazione.
L’esclusione in concreto, da parte della Corte di merito, di un concorso di colpa del L. nella causazione del sinistro de quo poggia, pertanto, su argomentazioni affatto immuni da vizi logici ed errori giuridici e che trovano il loro riscontro nelle acquisite risultanze probatorie.
Il ricorso va, perciò, rigettato, mentre ricorrono giusti motivi, in considerazione della natura delle questioni trattate, per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione tra le parti costituite.