Corte di Cassazione n° 12726/2010 -sinistri stradali -risarcimento danni oltre i massimali per mala gestio impropria dell’assicurazione -25.05.2010. –

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ai sensi della legge n. 990 del 1969, l’assicuratore è direttamente obbligato ad adempiere nei suoi confronti il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione. Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma prevista, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato. In tal caso l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato può superare i limiti del massimale (per “mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e può comportare il riconoscimento degli interessi legali sulla somma oggetto del massimale e del maggior danno (anche da svalutazione monetaria) rispetto a quello già coperto dagli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c..”   

                                                           CORTE DI CASSAZIONE  

                                                                   SEZIONE III 

                                             SENTENZA N. 12726 DEL 25 MAGGIO 2010 
    

(Pres. Di Nanni – Rel. Amatucci)     

 
                                                       SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

Il …. il ventiseienne D. L. morì per l’uscita di strada dell’autovettura sulla quale viaggiava, priva di copertura assicurativa. Nel 1994 i suoi stretti congiunti agirono per il risarcimento nei confronti del conducente G. G., del proprietario L. C. e delle Generali Assicurazioni s.p.a. quale impresa designata. Affermarono che l’incidente era dipeso anche dal fatto che un non identificato veicolo sopraggiungente dalla opposta direzione aveva imprudentemente invaso la corsia sulla quale viaggiava il L.. 
La società assicuratrice resistette, in via subordinata chiese che la domanda fosse accolta nei limiti del massimale di legge ed agì in regresso nei confronti del conducente e del proprietario. 
Con sentenza n. 118/01 l’adito tribunale di Sala Consilina condannò conducente e proprietario al risarcimento dell’intero danno e le Generali al pagamento di L. 200.000.000 in relazione all’apporto causale colposo del 50% del conducente G. e di ulteriori L. 200.000.000 per quello del conducente della vettura non identificata “oltre agli interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddisfo” per entrambi gli importi. La corte d’appello di Salerno, decidendo con sentenza n. 605/05 sull’appello principale delle Generali e su quello incidentale dei congiunti del defunto L., ha riformato la sentenza anzitutto escludendo che le Generali potessero essere condannate a rispondere anche per l’apporto causale del conducente del veicolo non identificato (peraltro niente affatto certo), non essendo stato tanto domandato con l’atto introduttivo del giudizio in primo grado. Ha conseguentemente escluso la condanna della società assicuratrice al pagamento dei 200 milioni posti per tale ragione suo carico. 
Ha peraltro ritenuto che la società, benché tempestivamente costituita in mora, avesse tenuto un ingiustificato comportamento dilatorio e che, “pertanto, in applicazione del disposto dell’art. 1224, comma secondo c.c., fosse obbligata oltre il limite del massimale alle maggiori somme dovute ai danneggiati a titolo di svalutazione e di interessi moratori (ex multis, Cass. n. 2312/2004 e S.U. 29.7.1983, n. 5218)” (come si legge a pag. 15 della sentenza, in fine). Ha aggiunto che “per quanto concerne l’effettivo massimale all’epoca del sinistro, tenuto conto di quanto di recente stabilito dalla S.C. (Cass. civ. 21.1.02, n. 752) lo stesso va rideterminato in L. 299.120. 800 (Euro 154.483), come da documentato ricalcalo effettuato dagli appellati L.-B.”. Ha dunque condannato le Generali al pagamento della somma di Euro 154.483 (rispetto a quella di Euro 379.533,84 corrispondente all’entità del complessivo danno posto a carico del G. e del C.), “maggiorata di interessi legali e maggior danno da svalutazione”. 
La sentenza è gravata con ricorso per cassazione dalle Generali, che articolano quattro motivi. 
Resistono con controricorso i sette congiunti del defunto D. L.. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.   

                                                          MOTIVI DELLA DECISIONE
   

1. – Coi primi tre motivi di ricorso, deducendo violazione di norme di diritto e vizio della motivazione, la società assicuratrice ricorrente si duole della propria condanna oltre il limite del massimale (di L. 200.000.000, pari ad Euro 103.291,40 all’epoca del sinistro) per il suo ritardo nell’adempimento. Sostiene che si sia così erroneamente presupposto che il giudice di primo grado avesse superato i limiti di massimale per la mala gestio dell’assicuratore, mentre in realtà quel superamento era avvenuto solo perché non era stato allegato il decreto normativo che fissava i minimi di garanzia (decreto poi prodotto ritualmente in appello, benché non ve ne fosse bisogno in relazione alla conoscibilità di quei limiti anche d’ufficio). E nega che tanto la corte d’appello abbia potuto fare in relazione all’impugnazione incidentale condizionata della controparte, che non conteneva una censura di questo tipo nell’appello ritualmente proposto limitatamente all’erronea applicazione delle presunzioni di cui all’art. 2054 c.c., ma solo nell’ulteriore appello incidentale inammissibilmente proposto nella comparsa depositata l’1.10.2002 alla prima udienza sul presupposto di affermati “errori di battitura” dell’atto originario.
 Si duole conclusivamente, col secondo motivo, che la corte abbia rideterminato nella maggior somma di L. 299.120.800 il minimo di garanzia in vigore all’epoca del sinistro pur in difetto di appello da parte dei congiunti del defunto; e, col terzo motivo, della propria condanna oltre il limite del massimale di legge pur in difetto di una specifica richiesta dei danneggiati, che non può considerarsi implicitamente contenuta nella richiesta di interessi e rivalutazione. 
1.2. – Il primo ed il terzo motivo sono infondati alla luce del principio consolidato secondo il quale, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ai sensi della legge n. 990 del 1969, l’assicuratore è direttamente obbligato ad adempiere nei suoi confronti il debito d’indennizzo derivante dal contratto di assicurazione.
Una volta scaduto il termine di sessanta giorni da detta norma prevista, l’assicuratore è in mora verso il danneggiato, qualora sia stato posto nella condizione di determinarsi in ordine all’an ed al quantum della responsabilità del suo assicurato.
In tal caso l’obbligazione dell’assicuratore verso il danneggiato può superare i limiti del massimale (per “mala gestio” cosiddetta impropria) a titolo di responsabilità per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria e può comportare il riconoscimento degli interessi legali sulla somma oggetto del massimale e del maggior danno (anche da svalutazione monetaria) rispetto a quello già coperto dagli interessi, ai sensi dell’art. 1224, comma 2, c.c..
 È stato anche chiarito – e va qui ribadito – che, per ottenere la corresponsione degli interessi e del maggior danno oltre il limite del massimale, non è necessario che il danneggiato proponga una domanda di responsabilità dell’assicuratore per colpevole ritardo, ma è sufficiente che egli, dopo aver dato atto di aver costituito in mora l’assicuratore, richieda anche gli interessi ed il maggior danno da svalutazione ex art. 1224 cod. civ., ovvero formuli la domanda di integrale risarcimento del danno, che è comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale di polizza, sia delle altre somme che al massimale possono essere aggiunte per interessi moratori, maggior danno e spese (così, ex multis, Cass., n. 17768/05). Non è nella specie contestato che tanto fosse stato in primo grado domandato (e può ovviamente esserlo anche con espressioni lessicali equivalenti, nel loro significato, alla richiesta di integrale risarcimento), sicché vanno respinte le doglianze riferite alla condanna dell’impresa designata al massimale maggiorato di interessi legali e maggior danno da svalutazione, come stabilito nella sentenza impugnata. 
1.2. – Il secondo motivo è infondato poiché il richiamo da parte della sentenza impugnata a Cass. n. 752/02, laddove ha rideterminato il massimale (a cavallo delle pagine 15 e 16 della sentenza), è sufficiente a rendere palese che la corte d’appello ha fatto applicazione del principio in quell’occasione affermato: che, cioè, “le disposizioni di una direttiva comunitaria non attuata hanno efficacia diretta nell’ordinamento dei singoli stati membri – sempre che siano incondizionate e sufficientemente precise e lo stato destinatario sia inadempiente per l’inutile decorso del termine accordato per dare attuazione alla direttiva – limitatamente ai rapporti tra le autorità dello stato inadempiente ed i soggetti privati (cosiddetto efficacia verticale), e non anche nei rapporti interprivati (cosiddetto efficacia orizzontale), a meno che – come precisato dalla Corte di giustizia delle Comunità Europee nella sentenza 12 luglio 1990 in causa 188/89, Foster – siano invocate nei confronti di un organismo il quale, indipendentemente dalla sua forma giuridica, sia stato incaricato con atto della pubblica autorità di prestare, sotto il controllo di quest’ultima, un servizio di interesse pubblico e disponga a questo scopo di poteri che eccedono i limiti di quelli risultanti dalle norme che si applicano nei rapporti tra singoli”. Era stato in quell’occasione ritenuto che il fondo di garanzia per le vittime della strada, previsto dalla legge 24 dicembre 1969, n. 990, rientri tra i detti organismi, essendo stato istituito per soddisfare un interesse sociale ed essendo gestito sotto il controllo del ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato ed alimentato dai contributi autoritativamente imposti alle imprese assicuratrici, sicché andava riconosciuta la possibilità della diretta applicazione delle disposizioni della direttiva CEE 30 dicembre 1983, n. 84/5, concernenti i massimali assicurativi, in una controversia tra un privato e l’impresa designata dal fondo. Ora, se si considera che la stessa ricorrente afferma che i limiti di massimale erano stai superati dal tribunale solo in ragione della mancata produzione del decreto che li fissava (a pagina 10 del ricorso, ottava e nona riga) e che essi sono rilevabili anche d’ufficio dal giudice (così, alla stessa pagina del ricorso), non può che ritenersi che il giudice d’appello abbia semplicemente determinato il massimale, al di là del termine “rideterminato” usato all’ultima riga di pagina 15 della sentenza. E che lo abbia appunto fatto alla luce del principio sopra riportato, che non ha costituito oggetto di critica in ricorso. 
1.3. – Fermo quanto sopra, va sotto diverso profilo rilevato che il giudice di primo grado, nonostante l’erronea affermazione contenuta a pagina 14 della sentenza circa l’onere dell’assicuratore di provare i massimali di legge mediante la produzione del relativo decreto, aveva determinato il danno complessivo in L. 400.000.00 e condannato la società Generali al pagamento di L. 200.000.000 (per la parte riferibile al veicolo non assicurato), corrispondente al massimale di legge in base al d.P.R. n. 124 del 1986, com’è espressamente affermato a cavallo delle pagine 13 e 14 della sentenza n. 118/01, dove si legge che per tale ragione “nessuna questione sorge(va) in ordine al superamento del detto massimale assicurativo ai sensi dell’art. 21 L. 990/69”. L’ulteriore e anch’essa erronea affermazione che il mancato assolvimento da parte dell’assicuratore dell’onere di provare i massimali di legge vale(va) a giustificare il superamento del massimale per svalutazione ed interessi, inequivocamente rivela che il tribunale aveva considerato il debito dell’assicuratore di corrispondere il massimale di legge come un debito di valore (e tanto è reso evidente dal dispositivo, recante condanna agli “interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dal giorno del sinistro al soddisfo”) anziché di valuta, quale esso è.
Tale tipo di errore non era stato tuttavia rilevato dall’appellante società Generali col secondo motivo di appello (alle pagine 9 e 10 dell’atto), col quale in sostanza si sosteneva che fossero dovuti solo 200.000.000 perché quello era il limite di legge. E tale affermazione era erronea, poiché il massimale di legge era comunque superabile in ragione della mora del debitore, benché non per rivalutazione e interessi sulle somme progressivamente rivalutate (com’è nei debiti di valore), ma per interessi e maggior danno (come è previsto dall’art. 1124, comma 2, per i debiti di valuta).
 Se allora si raffronta il risultato economico del dispositivo del primo giudice (rivalutazione più interessi sulle somme annualmente rivalutate) con quello conseguente al dispositivo della corte d’appello, è univoca la conclusione che il secondo è stato più favorevole alla società assicuratrice del primo, del quale era domandata la riforma per ragioni che non avrebbero comunque potuto comportare – in relazione al motivo d’impugnazione – il risultato di una condanna al pagamento di L. 200.000.000, oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione, unico autenticamente favorevole alla ricorrente. 
2. – Col quarto motivo è denunciato vizio di motivazione su punto decisivo per non avere la corte d’appello considerato che la s.p.a. Generali aveva già versato Euro 225.523,72, comprensivo di Euro 15.412,51 per spese legali, come da documentazione prodotta all’udienza dell’1.10.2002. Si sostiene che, in considerazione di quanto sopra, avrebbe dovuto: a) condannare il G. ed il C., nei confronti dei quali essa aveva agito in via di regresso, al pagamento di quanto era stato già versato ai danneggiati; b) detrarre la somma versata da quella, diversa, riconosciuta. 
2.1. – Il motivo è manifestamente infondato. È palese che i due convenuti in regresso dovranno rivalere le Generali di tutte le somme erogate in esecuzione della sentenza d’appello e non di quella di primo grado e che ogni ulteriore problema esulava dalla cognizione del giudice dell’appello, giacché la scelta relativa alla esecuzione nei loro confronti della sentenza di primo grado competeva solo alle Generali. Ed è non meno evidente che, in difetto di una domanda di restituzione dell’eventuale differenza già versata in eccesso, nessun provvedimento era adottabile dalla corte d’appello, che ha solo determinato la somma dovuta, dalla quale andrà ovviamente detratto quanto già versato ai danneggiati in esecuzione della sentenza di primo grado, se eccedente l’importo del debito complessivo definitivamente liquidato. 
3. – Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.   

                                                                        P.Q.M.
   
                     
La Corte
di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro 4.200, di cui 4.000 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge

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