Corte di Cassazione n° 14551/09 – il danno non patrimoniale – 22.06.09. –

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, si è espressa, ancora una volta, sul danno non patrimoniale e, richiamando gli ultimi orientamenti giurisprudenziale, ha precisato: “Il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.”.  

                                          CORTE DI CASSAZIONE  III SEZIONE CIVILE
 
                                               SENTENZA  n. 14551  DEL 22-06-2009  

…omissis… 

                                                         MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 104 C.d.S. del 1959, artt. 1223, 2056, 1227 e 2043 c.c. nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla circolazione contromano e con eccesso di velocità da parte del T.. 
Le argomentazioni addotte a sostegno della censura non danno ragione delle numerose violazioni denunciate e prescindono totalmente dalla motivazione della sentenza impugnata.
In realtà i ricorrenti si limitano a sottoporre alla Corte considerazioni di carattere generale e a ribadire la propria versione dei fatti, laddove la Corte territoriale è pervenuta alla statuizione contestata esaminando le risultanze processuali e valutando criticamente la consulenza tecnica su cui il Tribunale aveva fondato la propria decisione. D’altra parte essa ha considerato il comportamento del T. e ne ha evidenziato la responsabilità, ma l’evidente condotta colposa di costui non elimina la necessità di considerare e valutare anche la condotta della vittima, cui la sentenza impugnata ha addebitato velocità eccessiva e omesso mantenimento della propria destra. In definitiva, il primo motivo attiene alla ricostruzione della dinamica del sinistro e all’attribuzione delle relative responsabilità e, quindi, ad un tema che implica esame delle risultanze processuali e valutazioni di fatto, attività riservate al giudice di merito che, nella specie, ha congruamente indicato le ragioni del proprio convincimento.
Esso risulta, dunque, infondato. 

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano omessa, insufficiente motivazione e violazione degli artt. 232 e 116 c.p.c.. Anche tale censura è infondata poichè propone argomentazioni non omogenee alle norme indicate. In sostanza esse fanno leva sull’omessa considerazione della mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del convenuto contumace. 
I ricorrenti, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non hanno riprodotto il testo dei capitoli dell’interrogatorio formale, così impedendo alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di valutarne la rilevanza. In ogni caso la valutazione della mancata risposta all’interrogatorio formale è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito. Nella specie il T. è rimasto contumace e, essendo intervenuta in giudizio la sua assicurazione, ha dimostrato di non avere un proprio interesse da difendere nella vicenda processuale. 
Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione degli artt. 2043, 2059, 1223 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. con riferimento al risarcimento del danno ai familiari superstiti. La Corte territoriale ha spiegato di non avere rinvenuto in atti alcun elemento che giustificasse una maggiorazione del danno morale nella misura del 50% con riferimento al sordomutismo da cui sono affetti i genitori della vittima e, pertanto, ha ritenuta arbitraria la relativa statuizione del Tribunale. 
I ricorrenti obiettano che in tal modo è stato immotivatamente violato il principio della personalizzazione del danno, che consente la conformazione dei criteri liquidatori al caso concreto in ragione della peculiarità della fattispecie. Il sintetico ragionamento della sentenza impugnata denota un’applicazione non corretta della normativa che regola la liquidazione del danno non patrimoniale. Già all’epoca della decisione impugnata lo stato della giurisprudenza era nel senso (vedi, per tutte; Cass. Sez. 3, n. 10996 del 2003) che la liquidazione del risarcimento del danno non patrimoniale derivante da fatto illecito, pur essendo rimessa alla sua valutazione discrezionale, imponeva al giudice di merito di tener conto, nell’effettuare la valutazione, delle effettive sofferenze patite dall’offeso, della gravità dell’illecito di rilievo penale e di tutti gli elementi della fattispecie concreta, in modo da rendere il risarcimento adeguato al caso concreto; ne conseguiva che il ricorso da parte del giudice di merito al criterio della determinazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno morale in una frazione dell’importo riconosciuto per il risarcimento del danno biologico, con il criterio del punto di invalidità, era legittimo solo se il giudice mostrava, per quanto con motivazione sintetica, di aver tenuto adeguato conto delle particolarità del caso concreto e di non aver rimesso la liquidazione del danno ad un puro automatismo. 
L’elaborazione successiva ha portato ad una concezione diversa del danno non patrimoniale che, alla stregua della nota sentenza n. 26972/2008 delle Sezioni Unite (secondo cui il danno non patrimoniale derivante dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come tali costituzionalmente garantiti, è risarcibile – sulla base di un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. – anche quando non sussiste un fatto-reato, nè ricorre alcuna delle altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro dei pregiudizi non patrimoniali, a tre condizioni: (a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale (altrimenti si perverrebbe ad una abrogazione per via interpretativa dell’art. 2059 c.c., giacchè qualsiasi danno non patrimoniale, per il fatto stesso di essere tale, e cioè di toccare interessi della persona, sarebbe sempre risarcibile); (b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità (in quanto il dovere di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., impone a ciascuno di tollerare le minime intrusioni nella propria sfera personale inevitabilmente scaturenti dalla convivenza); (c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita o alla felicità), è pervenuta alla conclusione (Cass. Sez. 3, n. 4053 del 2009) che il danno non patrimoniale di cui all’art. 2059 c.c. costituisce una categoria ampia, comprensiva non solo del cd. danno morale soggettivo (e cioè della sofferenza contingente e del turbamento d’animo transeunte, determinati da fatto illecito integrante reato), ma anche di ogni ipotesi in cui si verifichi un’ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale consegua un pregiudizio non suscettibile di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all’art. 185 c.p.. In tale quadro la liquidazione del danno in esame non può essere risolta in termini sbrigativi basandola sulla considerazione che il sordomutismo non determina sofferenze morali maggiori; al contrario, l’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa di riferimento impone di considerare la particolare condizione della persona sordomuta, la quale ha una ridotta capacità di comunicare e di relazionarsi con le altre persone, con la conseguenza che la perdita di un familiare, a maggior ragione se convivente, determina un vulnus particolare e ulteriore della concreta possibilità di comunicare e relazionarsi. 
Pertanto il capo in esame della sentenza va annullato e il giudice di rinvio dovrà eseguire una nuova valutazione che sia in armonia con i principi sopra enunciati. 
Con il quarto motivo i ricorrenti assumono che la sentenza impugnata ha violato e falsamente applicato gli artt. 315, 433, 230 bis, 1123 e 2056 c.c., artt. 29 e 30 Cost. circa il risarcimento del danno patrimoniale ai familiari superstiti della vittima dell’illecito per l’aspettativa di lucro e di sostegno materiale ed economico che sarebbe derivata dal figlio deceduto. 
La censura risulta assolutamente generica, quindi non meritevole di accoglimento, poichè non prende in esame la motivazione della sentenza impugnata e, al di là del riferimento a sentenze di questa Corte, non indica elementi concreti non considerati dalla Corte territoriale che, se lo fossero stati, avrebbero indotto a statuizione diversa. 
Occorre ribadire che, ai fini del danno patrimoniale futuro, occorre pur sempre un minimo di allegazione di fatti idonei o anche di elementi presuntivi da cui desumerlo, nella specie non ravvisabili. 
Con il quinto capitolo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative ai criteri utilizzati per la liquidazione delle somme a titolo di risarcimento del danno ai parenti della vittima. In palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4 la censura non contiene l’indicazione delle relative norme di diritto. I ricorrenti assumono l’erroneità dei calcoli eseguiti dalla Corte d’Appello, ma non specificano analiticamente gli errori in cui essa sarebbe incorsa e, in definitiva, si limitano a postulare la correttezza di quelli, diversi e più favorevoli, del Tribunale. Occorre solo osservare che la Corte d’Appello ha dovuto tenere conto degli importi nelle more versati dalla RAS ed ha correttamente spiegato che gli interessi compensativi vanno computati sulla somma originariamente dovuta, determinata devalutando quella liquidata e rivalutandola progressivamente in osservanza del principio di cui alla sentenza n. 1712 del 2002 di questa Corte.
La sentenza impugnata ha attualizzato i valori liquidati per cui non doveva procedere ad alcun’altra rivalutazione. Pertanto la censura è infondata. Il giudice di rinvio, che si designa nella medesima Corte territoriale in composizione diversa, provvedere, oltre che alla liquidazione del danno morale, a regolare le spese del giudizio di cassazione.

                                                                      P.Q.M. 

Accoglie il primo motivo; rigetta nel resto. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo in diversa composizione. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2009. 
Depositato in Cancelleria il 22 giugno 2009

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