Corte di Cassazione n° 6479/2010 – assicurazione – risarcimento danni – prescrizione – decorrenza – 17.03.2010. –
La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento danni subiti da un’immobile a causa di infiltrazioni d’acqua, ha precisato che: “salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, al momento della conclusione di tale procedura”.
CORTE DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE
SENTENZA N° 6479/2010
IN FATTO ED IN DIRITTO
A. M. con citazione 13.2.1990 conveniva dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria la M. Assicurazioni spa per sentirla condannare all’indennizzo dei danni subiti dall’appartamento di sua proprietà sito alla Via (…) di S. Elia di Montebello Ionico.
Deduceva di avere stipulato con la società convenuta in data 16.11.1987 una polizza “globale” di assicurazione contro i danni che avessero riguardato il detto immobile; che, quattro giorni dopo, il 20.11.87, questo aveva subito gravi danni per infiltrazioni d’acqua provocate dal trasudamento del terreno; che la richiesta di risarcimento, tempestivamente inoltrata, non aveva ottenuto esito alcuno. Costituitasi in giudizio, la Compagnia assicuratrice eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento invocato dall’attrice e contestava la domanda nel merito.
Il Tribunale con sentenza in data 14.5.1997 accoglieva l’eccezione di prescrizione. Impugnata la decisione dalle parti, la Corte d’appello di Reggio Calabria con sentenza del 24.5.2005 rigettava l’appello della A. e accoglieva l’appello incidentale della Assicurazione in ordine alla rifusione delle spese di primo grado.
Avverso detta sentenza A. M. ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Ha resistito con controricorso la N. Assicurazioni spa (già M. Assicurazioni spa), che ha anche depositato memoria.
Ciò posto, nel primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2935 e 2952 c.c. ed omessa motivazione in relazione all’efficacia sospensiva della prescrizione.
Adduce che erroneamente la Corte d’appello di Reggio Calabria non abbia ritenuto che nella specie il termine per la prescrizione iniziava a decorrere solo dal 14.4.1989, data della missiva con la quale la M. Ass.ni, nelle more della fase arbitrale, comunicava alla A. di non ritenere indennizzabile il danno da questa subito.
Nel secondo motivo denuncia la ricorrente vizi della motivazione in ordine alla omessa valutazione dell’atto di nomina del proprio arbitro ai fini della sospensione della prescrizione.
Nel terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., la mancata considerazione di alcune circostanze, rilevanti ai fini della decisione, quali la fase arbitrale espletata e la missiva datata 14.4.1989.
I tre motivi, di cui si unifica l’esame essendo tra loro in stretta correlazione, sono fondati nei sensi di seguito esposti.
Come da indirizzo di questa Corte, infatti, in tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all’indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso può essere esercitato, e cioè dal momento del verificarsi del fatto, ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura (Cass. n. 14487/2004).
Orbene si espone nel ricorso e questo non risulta contestato che, “nel mentre si era ancora in attesa di conoscere la valutazione del danno da parte dell’arbitro nominato dalla M. , con missiva datata 14.4.1989 la predetta Compagnia di assicurazioni comunicava alla odierna ricorrente che «alla luce dell’elaborato peritale e del verbale del sopralluogo fatto dai periti e regolarmente firmato per approvazione, emerge che il danno non è indennizzabile in quanto non rientra nelle garanzie prestate dalla polizza»”.
Se ne deduce, dunque, che nel caso in esame si è dato luogo a perizia contrattuale volta alla quantificazione del danno, derivandone, peraltro, che la contestazione dell’operatività della garanzia si è avuta con quanto la M. comunicava alla A. con la missiva 14.4.1989 “alla luce dell’elaborato peritale”.
È, pertanto, da tale data che deve ritenersi decorrere il momento dal quale l’assicurata poteva esercitare il diritto all’indennità, sicché, avendo l’odierna ricorrente azionato tale diritto con atto di citazione notificato in data 13.2.1990, il diritto stesso a questa data non si era prescritto.
Gli esposti motivi vanno pertanto accolti, restando assorbito il quarto motivo per difetto di motivazione in ordine alla condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Di conseguenza la sentenza impugnata va cassata in relazione ai primi tre motivi accolti, restando assorbito il quarto motivo, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’appello di Reggio Calabria in altra composizione, che provvederà anche sulla regolamentazione delle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso e dichiara assorbito il quarto; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, alla Corte di Appello di Reggio Calabria in diversa composizione. Depositata in Cancelleria il 17.03.2010 .