Corte di Cassazione n° 13727/2010 – sanzioni amministrative – pagamento in misura ridotta implica accettazione della sanzione -08.06.2010. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, con la  sentenza in esame ha ribadito che: “secondo la giurisprudenza di questa Corte … in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” … implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento;  

        
                                                        CORTE DI CASSAZIONE  

                                                      SECONDA SEZIONE CIVILE 
 

                                          SENTENZA  N. 13727  DELL’8 GIUGNO 2010 

                                                     SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

Premesso che il Giudice di pace di Torre Annunziata, con sentenza depositata il 22 novembre 2005, ha accolto la domanda di ripetizione di indebito proposta da B.G. con atto di citazione notificato il 31 maggio 2005 contro il Comune di Torre Annunziata e, dichiarata l’illegittimità incidenter tantum dell’accertamento di infrazione al codice della strada n. …. elevato a carico del predetta e notificato in data 17 marzo 2004, ha condannato il Comune al pagamento in favore dell’attore della somma di Euro 144,63, pari all’importo dal medesimo pagato a titolo di sanzione amministrativa, oltre che al rimborso delle spese processuali;
che per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 dicembre 2006, sulla base di tre motivi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.

                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE

che con i tre motivi il Comune ricorrente censura: “violazione delle norme procedimentali di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 22 e 23, e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.; omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia” (primo motivo); “violazione e falsa applicazione di norme di diritto (L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” (secondo motivo); “sull’effetto preclusivo del pagamento della sanzione; insufficiente motivazione in relazione a un punto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione di norme di diritto” (terzo motivo); e si duole che il Giudice di pace abbia giudicato fondata nel merito l’azione di ripetizione d’indebito, nonostante essa fosse stata preceduta dal pagamento della sanzione in misura ridotta e nonostante il verbale di accertamento dell’infrazione non fosse stato impugnato in termini dall’interessato;
che i motivi – in quali, stante la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente fondati;
che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass., Sez. 2^, 19 marzo 2007, n. 6382; Cass., Sez. 2^, 8 giugno 2009, n. 13104), che il Collegio condivide ed alla quale intende dare continuità, in materia di violazioni al codice della strada, il c.d. “pagamento in misura ridotta” di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato effettuato il suddetto pagamento;
che l’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damai riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al codice della strada per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa;che, cassata la sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto;che, in applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, la domanda di ripetizione di indebito promossa dal B. deve essere respinta;
che le spese del doppio grado, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.  

                                                                     P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda del B..
Condanna l’intimato al pagamento delle spese del doppio grado sostenute dal Comune di Torre Annunziata, che liquida, per la fase di merito, in complessivi Euro 381,56 (di cui Euro 35,23 per spese, Euro 156,10 per diritti ed Euro 190,23 per onorari), e, per la fase di legittimità, in Euro 600 (di cui Euro 400 per onorari), oltre a spese generali ed accessori di legge.
      

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