Corte Costituzionale Ordinanza n°239 –confisca motoveicoli – 27.06.08. –
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale – Sanzioni accessorie per violazioni del codice della strada – Confisca obbligatoria del ciclomotore o motoveicolo adoperato per commettere un reato (in specie, guida sotto l’influenza dell’alcool) – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza sotto il profilo dell’ingiustificato deteriore trattamento riservato ai conducenti di ciclomotori o motoveicoli rispetto ai conducenti di altri veicoli a motore – Questione identica ad altra gia’ dichiarata non fondata – Assenza di argomenti nuovi o diversi da quelli gia’ valutati – Manifesta infondatezza della questione. (GU n. 28 del 2-7-2008 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO; ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286, promosso con ordinanza del 19 luglio 2007 dal Giudice di pace di Morbegno, nel procedimento civile vertente tra B. M. ed il Prefetto di Sondrio, iscritta al n. 25 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell’anno 2008.Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio dell’11 giugno 2008 il giudice relatore Alfonso Quaranta. Ritenuto che il Giudice di pace di Morbegno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede – nel testo modificato dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 – che e’ «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»; che il rimettente – nel premettere di dover giudicare del ricorso proposto dal proprietario di un motociclo, sottoposto a sequestro in vista della successiva confisca, per essere stata contestata al conducente la realizzazione del reato di cui all’art. 186, comma 2, del medesimo codice della strada – deduce che la norma censurata «palesa una rilevante e non manifestamente infondata violazione dell’art. 3 della Costituzione, in quanto, disponendo la confisca obbligatoria nella sola ipotesi di violazione commessa con ciclomotore o motoveicolo, realizza una disparita’ di trattamento nei confronti dei conducenti di altri veicoli a motore»; che, in particolare, il giudice a quo contesta la scelta del legislatore di limitare la confisca – nel caso in cui si accerti la commissione del reato di guida in stato di ebbrezza – ai soli veicoli di cui alle lettere e) ed f) dell’art. 47 del codice della strada, escludendone, invece, l’applicazione quando la medesima fattispecie criminosa venga realizzata mediante un’autovettura, cioe’ un «mezzo di trasporto potenzialmente piu’ pericoloso per massa e velocita’ che sviluppa»; che su tali basi, pertanto, il rimettente ha chiesto che venga dichiarata l’illegittimita’ costituzionale della disposizione suddetta «nei termini e per le ragioni sopra esposte»; che e’ intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sollevata venga dichiarata manifestamente infondata, alla luce di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 345 del 2007. Considerato che il Giudice di pace di Morbegno, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede – nel testo modificato dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 – che e’ «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne»; che questione pressoche’ identica a quella in esame – come rilevato dall’Avvocatura generale dello Stato – e’ stata ritenuta non fondata da questa Corte con la sentenza n. 345 del 2007; che tale pronuncia – nel premettere che e’ da ritenere «non irragionevole la scelta del legislatore di prevedere una piu’ intensa risposta punitiva, allorche’ un reato sia commesso mediante l’uso di ciclomotori o motoveicoli, con riferimento all’adozione di una sanzione accessoria, quale e’ la confisca, idonea a scongiurare la reiterata utilizzazione illecita del mezzo» (specie quando sussiste, «come avviene proprio nel caso contemplato dall’art. 186 del codice della strada», un «rapporto di necessaria strumentalita’ tra l’impiego del veicolo e la consumazione del reato») – ha escluso la fondatezza della censura di «disparita’ di trattamento tra utenti della strada», basata sul rilievo che «l’operativita’ della confisca e’ stata limitata ad una sola categoria di veicoli e non e’ stata invece prevista a carico dei conducenti degli altri mezzi»; c he la citata sentenza, per un verso, ha evidenziato «che tale disparita’ non e’ neppure assoluta», in quanto, «per tutte le tipologie di veicoli, sempre adoperati per commettere un reato, l’applicazione della confisca» potrebbe «comunque avvenire ai sensi dell’art. 240 del codice penale» (sebbene «essa, in tal caso, operi solo facoltativamente ed alla stregua non di una sanzione accessoria, bensi’ di una misura di sicurezza reale»); che questa Corte, per altro verso, ha ribadito che «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparita’ di trattamento» costituisce, in ogni caso, un intervento «riservato alla discrezionalita’ legislativa»; che non essendo stati prospettati dall’odierno rimettente argomenti nuovi e diversi rispetto a quelli gia’ esaminati da questa Corte con la sentenza n. 345 del 2007 deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione dal medesimo sollevata, non senza, peraltro, rilevare che il legislatore – con norma sopravvenuta nelle more del presente giudizio (art. 4, comma 1, lettera b, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica») – ha inteso novellare il testo dell’art. 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, stabilendo che «e’ sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e’ stato commesso il reato ai sensi dell’articolo 240, comma 2, del codice penale, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato». Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 213, comma 2-sexies (comma introdotto dall’art. 5-bis, comma 1, lettera c, numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante «Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalita’ di settori della pubblica amministrazione», nel testo risultante dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui prevede – nel testo modificato dall’art. 2, comma 169, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, della relativa legge di conversione, 24 novembre 2006, n. 286 – che e’ «sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato, sia che il reato sia commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenne», questione sollevata, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Morbegno, con l’ordinanza in epigrafe. |