Corte di Cassazione n° 12899/2010 – sanzioni amministrative –pagamento in misura ridotta implica accettazione della sanzione -26.05.2010. –

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Images: cassazione sito.jpgIn materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento.”    

                                                           CORTE DI CASSAZIONE

                                                              II SEZIONE CIVILE 

                                                SENTENZA   N. 12899 DEL 26-05-2010  

(Omissis) 

5. I motivi del ricorso. 
5.1 – Con il primo motivo di ricorso si deduce: “violazione delle norme procedimentali di cui agli articoli 22 e 23 della legge 1981 n. 689 e agli artt. 203, 204 e 204 bis C.d.S.. Omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Lamenta l’Amministrazione che il Giudice di Pace non ha tenuto conto che la scelta dell’odierno intimato di non impugnare il provvedimento sanzionatorio, pagando la relativa sanzione, escludeva ogni altra possibilità d’impugnazione del provvedimento in questione, stante la specificità della disciplina d’impugnazione dei provvedimenti in questione dettata dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23. Il verbale era quindi ormai divenuto inoppugnabile.
 
5.2 – Col secondo motivo di ricorso viene dedotta: “pretesa disapplicazione dell’atto amministrativo con l’effetto concreto della disapplicazione della legge processuale e sostanziale. Falsa applicazione di norme di diritto (artt. 4 e 5, della legge 1865 n. 2248, allegato E). Insufficiente, erronea e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
5.3 – Con il terzo motivo di ricorso viene dedotto: “effetto preclusivo del pagamento della sanzione. Insufficiente motivazione in relazione ad un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione di norme di diritto”.
5.4 – Col quarto motivo infine si deduce: “insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Travisamento del thema decidendi”.
5.5 – Col quinto motivo di ricorso si lamenta la disposta condanna alle spese in un procedimento che ha avuto inizio in conseguenza delle infrazioni commesse dall’intimato.
 
6. Il ricorso è fondato e va accolto. 
6.1 – Occorre osservare in primo luogo che la sentenza impugnata è stata resa dal Giudice di Pace ai sensi dell’art. 113 c.p.c., e, come tale, è impugnabile con ricorso per cassazione, oltre che per le violazioni e i motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1 e 2, solo – con riferimento al n. 3 dello stesso articolo – per violazioni della Costituzione, delle norme di diritto comunitario sovranazionali, della legge processuale, nonchè, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 206 del 2004, dei principi informatori della materia, restando pertanto escluse, anche dopo tale pronuncia, le altre violazioni di legge; tale pronuncia inoltre è soggetta a ricorso per cassazione – in relazione allo stesso art. 360 c.p.c., n. 4 – per nullità attinente alla motivazione, solo ove questa sia assolutamente mancante o apparente, ovvero fondata su affermazioni contrastanti o perplesse o, comunque, inidonee ad evidenziare la “ratio decidendi”.
Nel caso in questione, come del resto già affermato in un caso identico (Cass. 2007 n. 6382), vengono dedotte violazione delle norme processuali e dei principi informatori della materia. Si tratta, infatti, di controversia originata da una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., proposta da un privato nei confronti di un Comune per l’assunta illegittimità di un verbale di accertamento elevato a suo carico per un’infrazione stradale, rispetto al quale aveva già provveduto al pagamento in misura ridotta.
 
6.2 – Il ricorso è fondato e va accolto. I motivi proposti possono essere trattati congiuntamente.
Questa Corte, sempre al riguardo di identica fattispecie, ha già avuto occasione di affermare che: “In materia di violazioni al codice della strada, il c.d. pagamento in misura ridotta di cui all’art. 202 C.d.S., corrispondente al minimo della sanzione comminata dalla legge, da parte di colui che è indicato nel processo verbale di contestazione come autore della violazione, implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte dello stesso, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche ai fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela amministrativa o giurisdizionale, quest’ultima esperibile immediatamente anche avverso il suddetto verbale ai sensi dell’art. 204 bis C.d.S., qualora non sia stato, effettuato il suddetto pagamento.
L’intervenuta acquiescenza da parte del contravventore conseguente a tale sopravvenuto rituale pagamento preclude, inoltre, allo stesso l’esercizio di eventuali pretese civilistiche, quali la condictio indebiti e l’actio damni riconducibili all’avvenuta contestazione delle violazioni al C.d.S. per le quali si sia proceduto a siffatto pagamento con effetto estintivo della correlata pretesa sanzionatoria amministrativa” (Cass. 2007 n. 6382).
 
Il Giudice di Pace non si è attenuto agli indicati principi. Il ricorso va accolto e il provvedimento impugnato cassato. Sussistendone i presupposti, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., questa Corte può pronunciare sul merito, rigettando l’opposizione originariamente proposta. 
7. – Le spese seguono la soccombenza.

                                                                       P.Q.M.
 

La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione originariamente proposta dalla parte intimata. 
Condanna la parte intimata alle spese di giudizio, liquidate in 250,00 Euro per onorari e 50,00 Euro per spese per il giudizio di merito, nonchè in 400,00 Euro per onorari e 200,00 Euro per le spese del giudizio di legittimità, oltre accessori di legge.

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