Risarcimento danni – trasporto ferroviario –sospensione della corsa senza preavviso –inadempimento -30.01.09. –

Il Giudice di Pace di Sorrento, con la sentenza in oggetto, condanna il gestore del servizio ferroviario al risarcimento dei danni:  “il gestore del servizio ferroviario  è tenuto a garantire ai passeggeri livelli di qualità, di puntualità e di informazione così come previsti nei contratti in materia. Come pure è indubbio che per un viaggiatore pendolare il disservizio ed addirittura la interruzione non preannunciata del trasporto, senza servizio sostitutivo, vada ad incidere sui suoi valori, protetti dalla Carta Costituzionale, a discapito dei diritti fondamentali del cittadino (salute, libertà di movimento, diritto al lavoro) ,con conseguente disagio fisico e psicologico. La lesione di tali diritti -come risulta dall’attività istruttoria svolta- comporta il risarcimento del danno non patrimoniale  (Cass. SS.UU. n. 26972/08 e Cass. civ. III sez. 13.01.09 n. 469).”                                                    

                                                          REPUBBLICA ITALIANA   
  
                                                       In nome del popolo italiano
                       
                                          UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI SORRENTO

Il Giudice di Pace di Sorrento –dott. Eliso Desiderio- ha pronunciato la seguente 
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4… del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l’anno 2007, avente ad oggetto risarcimento danni da trasporto ,  e vertente
TRA: CAIA, rapp.ta e difesa dall’avv. R. D.  ed elett.te  dom.ta presso il suo studio in … giusta procura a margine dell’atto di citazione 
                                       
                                                                                                  ATTRICEE:

CIRCUMVESUVIANA srl,in persona del legale rapp.te p.t. , rapp.ta e difesa  dall’ avv.E. S. ed elett.te dom.ta presso il suo  studio in …..,giusta procura in calce all’atto di citazione avversario    
                                                                                                                                        CONVENUTA                                                                                        

E: CONSORZIO UNICOCAMPANIA in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Napoli alla Piazza Matteotti n. 7     
                                     
                                                                                                                                   CHIAMATO in CAUSA
 
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come da verbale di causa del 23.1.09: – il difensore dell’ attrice si riportava alle conclusioni dell’atto di citazione,chiedendo il rigetto delle preliminari eccezioni della convenuta e depositando note ; – il difensore della società,impugnando le avverse deduzioni e la documentazione prodotta, ribadiva le richieste  di cui alla comparsa di costituzione e risposta e ne chiedeva l’accoglimento.                                            

                                                    SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, regolarmente notificato, CAIA ha convenuto la Circumvesuviana   dinanzi al Giudice di Pace di Sorrento per l’udienza del 3.12.07, poi, rinviata di ufficio al 7.12.07, esponendo:
-che è impiegata presso la XX con sede di lavoro al Centro direzionale di Napoli;
-che per raggiungere il proprio ufficio, si reca tutti i giorni lavorativi a Napoli,servendosi dei mezzi di trasporto della Circumvesuviana srl e nello specifico del treno sulla linea Sorrento-Napoli,dopo avere acquistato abbonamento mensile (allegato);
-che il giorno 26.6.07,dopo essere salita sul treno delle ore 06,30,apprendeva che il servizio era stato sospeso,e non veniva offerto agli utenti alcun servizio di trasporto sostitutivo;
-che il disservizio non era stato preannunciato;
-che a seguito di tanto era costretta ad imbarcarsi sull’aliscafo in partenza alle ore 07,20, raggiungendo il posto di lavoro con molto ritardo.
Avendo patito danni patrimoniali e non patrimoniali,configurandosi una responsabilità del vettore,chiedeva la condanna dello stesso al risarcimento dei danni quantificati in € 500,00 o nell’importo ritenuto  di Giustizia, vinte le spese attribuite.
Radicatasi la lite, la convenuta  si costituiva e con propria comparsa eccepiva in via preliminare la incompetenza  territoriale, la carenza di legittimazione passiva,dal momento che l’attrice era titolare dell’abbonamento rilasciato dal Consorzio  Unico Campania, nonché l’infondatezza della domanda, in quanto l’interruzione del servizio era dovuta a causa di forza maggiore per improvvisa assenza per malattia di tutti gli operatori della centrale , e nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata,con vittoria di spese.
Alla udienza di comparizione,il Giudice autorizzava, su richiesta attorea, la chiamata in causa del Consorzio UnicoCampania;espletato l’adempimento il chiamato si costituiva e rilevava la sua carenza di legittimazione passiva e l’infondatezza delle pretese attoree.
Svolta l’attività istruttoria,mediante l’escussione di testi,  depositata documentazione,  e -precisate le conclusioni- la causa veniva riservata a  sentenza. L’attrice, negli scritti difensivi,ribadita la competenza del Giudice adito,  sottolineava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda,chiedendone l’accoglimento.
La Circumvesuviana, con le note conclusionali, si riportava alle richieste formulate nella comparsa di costituzione,insistendo per il rigetto delle pretese della Caia  . 
                                              

                                                        MOTIVI DELLA DECISIONE

La società convenuta,sulla scorta del contenuto dell’atto di citazione, eccepisce,in via preliminare, l’incompetenza territoriale  del Giudice adito; all’uopo si osserva : – l’abbonamento mensile (allegato) è stato acquistato,come da stampigliatura di obliterazione,a Piano di Sorrento ;- in tale comune la Caia risiede; -valutati tutti gli elementi di causa,nel rispetto del principio del contraddittorio,secondo quanto emerge allo stato degli atti, l’ eccezione di competenza  va rigettata.
Il contratto è stato concluso,mediante l’acquisto del biglietto (abbonamento) in Piano di Sorrento ,che è il domicilio del passeggero, e corrisponde al foro del consumatore,applicandosi il D.Lgs n. 206/2005, e segnatamente l’art. 1469 bis C.C. (Cass. civ. sez. Unite n. 14669 dell’ 1.10.03, e Cass civ. III sez. Ord. N. 24262 del 26.9.08) .
Pertanto, va dichiarata: – la competenza  del giudice adito, – la  regolarità della rappresentanza in giudizio delle parti , a ministero del rispettivo difensore;  – la “legitimatio ad causam” attiva e passiva intesa come potere di promuovere e subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (Cass.civ. I sez. n. 355 del 10.01.08),secondo la prospettazione dell’attrice.
Nel merito la domanda è fondata e va,per quanto di ragione, accolta.
La titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, è provata, in quanto risultante dai documenti prodotti (Vedasi produzione attorea), e le doglianze della Caia si appuntano proprio sulla gestione del servizio di trasporto da parte della società ferroviaria.In questo contesto, va rilevata la carenza di legittimazione passiva del Consorzio Unico Campania, dal momento che ,come da documentazione allegata dal chiamato in causa, lo stesso non ha alcuna competenza in merito alla gestione ed all’esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, né ai rapporti con l’utenza,che sono  di esclusiva pertinenza delle aziende di trasporto consorziate.
La  fattispecie in esame riguarda un caso,non certamente  raro per quanti scelgono il treno come mezzo di trasporto,e cioè l’attesa che il treno  parta puntualmente, laddove l’interesse del viaggiatore ,nel contratto stipulato con il vettore ferroviario,  non si esaurisce, in effetti, solo nel risultato –ossia quello di essere trasportato da un posto all’altro- ma di giungere alla meta nell’orario previsto  e senza stress,dal momento che  il vettore è obbligato ad eseguire la prestazione, con le modalità e i tempi di esecuzione stabiliti all’atto dell’acquisto del titolo di viaggio, e normalmente regolati  dall’orario ferroviario .  Pertanto, in caso di inadempimento per ritardo o soppressione  del trasporto ferroviario (corsa) –per colpa – il vettore è tenuto al risarcimento dei danni; tale responsabilità del vettore permane, ex art. 1218 C.C., se lo stesso non prova che il ritardo o l’inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, o da forza maggiore.Il giudizio de quo ha per oggetto un contratto stipulato tra la attrice e la convenuta, riferito al  trasporto ferroviario sulla linea Sorrento-Napoli per la corsa in partenza alle ore 6,30 del giorno 26.6.07,ed è pacifico tra le parti che vi sia stata la soppressione del servizio, come emerge anche dalla comparsa di risposta della Circumvesuviana (pag. N. 3).
La convenuta non ha fornito alcuna prova: -che l’interruzione fosse dovuta a forza maggiore. Infatti  le astensioni  dal lavoro del personale della centrale,cui la società ferroviaria attribuisce la riconosciuta interruzione del trasporto,  sono rimaste apodittiche affermazioni e non è stata depositata neanche copia della denuncia alla Procura della Repubblica competente; – di avere  preventivamente avvertimento i viaggiatori; – di avere istituito  servizio alternativo.
Parte attrice, su cui incombeva l’onere della prova ex art. 2697 C.C., ha provato –mediante  documenti,  ed a seguito delle dichiarazioni del teste escusso, R.M. – i fatti di causa secondo la prospettazione di cui alla domanda, e di aver subito un danno in conseguenza  della interruzione improvvisa del trasporto ferroviario, essendo stata accertata un’ anormalità del servizio,costituente,nella sua obbiettività, una deviazione rispetto al regolare svolgimento della tratta Sorrento-Napoli della Circumvesuviana,aggravata dalla omessa puntuale diffusione della notizia della interruzione immediata del collegamento,e dalla assenza di un servizio di trasporto alternativo .
Pertanto,sussistendo l’inadempimento del vettore,ex art. 1681 c.c., la convenuta Circumvesuviana srl  è obbligata ex art. 2043 C.C. a risarcire i danni conseguenti all’interruzione  del trasporto ferroviario , e quindi al pagamento in favore di Caia del risarcimento dei danni (Cass. civ. III sez. 28 giugno 1986 n. 4326, Cass. n. 2487/1996).
Relativamente al quantum, la Caia ha provato che non essendovi servizio sostitutivo, ha affrontato una spesa aggiuntiva di € 4,20 per la corsa con aliscafo (vedi biglietto allegato),non potendo usufruire del suo abbonamento, e quindi a titolo di danno patrimoniale,si liquida la somma di € 4,20 oltre il costo della corsa Piano di Sorrento-Napoli in abbonamento. Mentre per il danno non patrimoniale o esistenziale,si osserva: l’attrice è stata costretta a rimanere in attesa nella stazione di Piano di Sorrento,senza ricevere alcuna informazione,come conferma la testa escussa. La Caia  ha dovuto fare ricorso a terze persone (padre) per farsi accompagnare al porto di Sorrento,per giungere ,infine, in Napoli alle ore 9,00 e poi al Centro Direzionale, come è presumibile,ancora più tardi,con enorme stress emotivo, tipico di chi deve pervenire sul luogo di lavoro nei limiti di un preciso –obbligatorio- orario; stato di disagio fisico e psicologico sicuramente risarcibile,pur nei limiti della lesione subita (Cass. S.U. n. 21934 del 29.8.08). Senza dubbio il diritto ad essere trasportati (art. 1678 c.c.), e quello alla puntualità e alla qualità del viaggio vanno ad integrarsi, soprattutto per un viaggiatore pendolare che dalla propria città di residenza  -per non rimanere bloccato nel traffico della autostrada Salerno-Napoli,aggravando la già precaria situazione stradale, come è notorio- si reca,in treno, tutti i giorni in quella diversa di lavoro (Napoli); ed il gestore del servizio ferroviario  è tenuto a garantire ai passeggeri livelli di qualità, di puntualità e di informazione così come previsti nei contratti in materia.
Come pure è indubbio che per un viaggiatore pendolare il disservizio ed addirittura la interruzione non preannunciata del trasporto, senza servizio sostitutivo, vada ad incidere sui suoi valori, protetti dalla Carta Costituzionale ,a discapito dei diritti fondamentali del cittadino (salute, libertà di movimento, diritto al lavoro) ,con conseguente disagio fisico e psicologico.
La lesione di tali diritti -come risulta dall’attività istruttoria svolta- comporta il risarcimento del danno non patrimoniale  (Cass. SS.UU. n. 26972/08 e Cass. civ. III sez. 13.01.09 n. 469),che si liquida, in rapporto alla provata lesione ed in via equitativa, ex art. 1226 c.c., in € 400,00.
La domanda di Caia  va dunque accolta,con la conseguente condanna della srl Circumvesuviana,in persona del legale rapp.te p.t.  al pagamento –stante la sua esclusiva responsabilità-  in favore dell’attrice della somma di € 404,20 (400,00 + 4.20) oltre il costo del biglietto Piano- Napoli, con la precisazione che  alla stessa somma dovranno aggiungersi  gli  interessi al tasso legale ex art. 1282 c.c. , dalla data della domanda sino al soddisfo.
Per quanto concerne le spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano in assenza di nota spese come in dispositivo.                                                                    

                                                                    P.Q.M.

il Giudice di Pace di Sorrento  –dott. Eliso Desiderio- disattesa ogni altra eccezione, deduzione ed istanza, definitivamente pronunziando nella causa civile con numero 4501/07 R.G., così provvede:
a)accoglie la domanda  di Caia ;
b) per l’effetto condanna la Circumvesuviana srl , in persona del legale rapp.te p.t., con sede come in atti, al pagamento in favore dell’attrice, della somma di € 404,20, oltre il costo della corsa Piano di Sorrento-Napoli,nonché oltre gli interessi legali,come precisato in motivazione ;
c) Condanna, altresì, la medesima convenuta al pagamento –in favore dell’attrice- delle competenze di giudizio che liquida in € 50,00 per spese, € 350,00 per diritti ed € 190,00 per onorario, oltre contributo spese generali su diritti ed onorario,come da Tariffa Professionale vigente, CPA e IVA come per legge, con attribuzione all’avvocato costituitosi e dichiaratosi antistatario.
d)Dichiara la carenza di legittimazione passiva del Consorzio Unico Campania, stabilendo che non vi è nulla da provvedere in merito alle spese del chiamato,in quanto non le ha richieste ,e non ha fatto ricorso a difesa tecnica.
Così deciso in Sorrento,lì 30.01.09                                                                                   

                                                          
                                                                                                Il Giudice di Pace                   

                                                                                              Dott.Eliso DESIDERIO  

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