CORTE DI CASSAZIONE N. 4996/2019 – TRASPORTO AEREO – SMARRIMENTO BAGAGLIO – RISARCIMENTO DEL DANNO (PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE) – 21.02.2019

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza de qua,ha ribadito il principio secondo cui: “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall’art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

 

CORTE DI CASSAZIONE

6 SEZIONE CIVILE

ORDINANZA N. 4996 DEL 21/02/2019

 

Presidente: FRASCA RAFFAELE

Relatore: VINCENTI ENZO

Data di pubblicazione: 21/02/2019

ORDINANZA

sul ricorso 21043-2017 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avvocato P.S., che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato G.P.; – ricorrente –

contro

KLM – REALI LINEE AEREE OLANDESI, in persona del Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avvocato I.C., che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato P.G.; – controricorrente –

avverso la sentenza n. 3196/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/05/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ENZO VINCENTI.

 

Ritenuto che, con ricorso affidato a cinque motivi, G.F. ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Roma, resa pubblica in data 16 maggio 2017, che ne respingeva il gravame avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, il quale aveva parzialmente accolto la domanda nei confronti della società MAI — Reali Linee Aeree Olandesi, al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali (danno morale, lesione all’immagine e alla reputazione) cagionati dallo smarrimento della valigia dell’attore contenente i rulli dell’opera cinematografica che avrebbe dovuto presentare ad un festival cinematografico internazionale tenuto a Montreal;

che il Tribunale capitolino, richiamando la disciplina contenuta all’art. 22 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, ratificata con legge n. 12 del 2004, riteneva provato il danno non patrimoniale o morale e condannava la convenuta al pagamento della somma di euro 1.067,40 in quanto il passeggero non aveva reso al momento della consegna del bagaglio al vettore la dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione effettuata;

che la Corte territoriale osservava: 1) che nel caso di specie doveva trovare applicazione la disciplina prevista al secondo comma degli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal, ratificata con legge n. 12 del 2004, in base alla quale la responsabilità del vettore è limitata nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, a meno che costui non abbia rilasciato una dichiarazione speciale di interesse alla consegna a destinazione, pagando una tassa supplementare, ciò che nella specie non era avvenuto, nonostante l’informazione in tal senso presente sul biglietto aereo ovvero “nelle scherniate che appaiono nel corso della procedura telematica di prenotazione”; 2) la responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli è diversa da quella derivante dalla morte o dalla lesione personale subita dal passeggero, di cui al primo comma dell’art. 17, in quanto il concetto di lesione personale deve essere interpretato nel senso di lesione fisica; 3) la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore, espressa dall’art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, opera con riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero, non solo nella componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza della lesione grave dei diritti inviolabili della persona; 4) che era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge n. 12 del 2004, nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal, in relazione agli artt. 2, 3 e 41 Cost., risultando la normativa contenuta in detti articoli frutto di un giusto equilibrio in cui si trovano composti gli obiettivi che hanno portato all’adozione di detta Convenzione;

che resiste con controricorso KLM — Reali Linee Aeree Olandesi;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.

Considerato, preliminarmente e in relazione alla richiesta di parte ricorrente (di cui alla depositata memoria: p. 17) di essere sentita, che l’adunanza di cui all’art. 380-bis-c.p.c. non è partecipata e non confligge con le garanzie costituzionali della difesa la disposta deroga al contraddittorio orale (tra le altre, Cass. n. 395/2017, Cass. n. 5371/2017);

che tanto premesso:

a) con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della legge n. 12/2004, di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’art. 17, nonché violazione dell’art. 1229 c.c. e dell’art. 2 della legge 274/1988; la Corte capitolina avrebbe violato l’art. 17 della Convenzione di Montreal e l’art. 2 della L. 247/1988 nel ritenere che il primo comma del predetto art. 17 riguardi solo le lesioni fisiche e non anche quelle personali, subite dal viaggiatore a causa della perdita del proprio bagaglio; inoltre, il ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui viola l’art. 1229, comma 2, c.c., che vieta di escludere o limitare la responsabilità del debitore per obblighi derivanti da norme di ordine pubblico, tra le quali rientra il dovere di risarcire i danni cagionati ai diritti inviolabili della persona;

b) con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione della L. n. 12 del 10 gennaio 2004 di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento all’art. 22, nonché omessa motivazione; il giudice d’appello avrebbe errato nell’interpretare l’art 22 della Convenzione di Montreal ritenendo che il limite risarcitorio di 1.000 diritti speciali di prelievo, fissato da tale disposizione, valesse sia per il danno patrimoniale, che non patrimoniale, concernendo esso solo il primo tipo di pregiudizio; peraltro, esso sarebbe, altresì, incorso nel vizio di omessa e contraddittoria motivazione allorquando, da un lato, riconosce la risarcibilità dei danni non patrimoniali per la violazione di diritti inviolabili della persona derivanti dalla perdita del bagaglio e, dall’altra, nega di fatto tale risarcibilità, riconoscendo la legittimità del limite di 1.000 diritti speciali di prelievo per tutti i danni patiti dal viaggiatore in conseguenza allo smarrimento del proprio bagaglio;

a.1/b.1) i motivi, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono manifestamente infondati. La Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, volta all’unificazione di alcune norme sul trasporto aereo internazionale in sostituzione della precedente Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 e dei relativi protocolli modificativi, reca al “Capitolo III”, la disciplina della responsabilità del vettore e dell’entità del risarcimento per i danni. A tal riguardo, l’art. 17 distingue chiaramente e nettamente le ipotesi di “morte e lesione dei passeggeri” (comma 1) e dei “danni ai bagagli” (comma 2), contemplando in quest’ultima ipotesi una specifica e autonoma, rispetto a quella del comma 1, responsabilità del vettore nei casi di distruzione, perdita o deterioramento dei bagagli stessi, alla quale si correla la disciplina dettata dal successivo art. 22, comma 2.

A tale ultimo riguardo va, quindi, ribadito il principio enunciato da questa Corte con la sentenza n. 14667/2015 (essendo l’ipotesi di perdita del bagaglio di cui al citato art. 17, culmina 2, del pari contemplata, come quella di ritardo nella consegna del bagaglio di cui all’art. 19 della medesima Convenzione, dall’art. 22, comma 2): “ai sensi della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999 in materia di trasporto aereo internazionale, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge n. 12 del 2004, ove il vettore aereo internazionale si renda responsabile della perdita del bagaglio del passeggero (art. 17, comma1, della Convenzione), la limitazione della responsabilità risarcitoria dello stesso vettore, fissata dall’art. 22, n. 2, della Convenzione nella misura di mille diritti speciali di prelievo per passeggero, opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale, da risarcire, ove trovi applicazione il diritto interno, ai sensi dell’art. 2059 c.c., quale conseguenza seria della lesione grave di diritti inviolabili della persona, costituzionalmente tutelati”.

Nel caso di specie, dunque, la Corte di merito ha correttamente applicato la nozione omnicomprensiva di danno cui si riferisce la norma di cui all’art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal, con la conseguenza che per superare la limitazione della responsabilità risarcitoria del vettore sarebbe stata necessaria (al di là dei casi di inapplicabilità del citato comma 2 dell’art. 22 indicati dal successivo comma 5, non rilevanti, però, nella presente controversia) la speciale dichiarazione di interesse alla consegna a destinazione effettuata dal passeggero, rimanendo del tutto indifferente la natura del danno subito;

  1. con il terzo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 111 Cost., e degli artt. 360 e 112 c.p.c., nonché l’irriducibile contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che non era stato oggetto di censura il capo della sentenza di primo grado in ordine alla circostanza che la KLM avesse informato il viaggiatore sulla possibilità di effettuare la dichiarazione di valore e che, pertanto, sul punto si era formato giudicato interno;

d) con il quarto mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 112 e 342 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per avere la Corte di merito erroneamente ritenuto che non sarebbe stato oggetto si specifica censura il punto della sentenza di primo grado che aveva addebitato al ricorrente la mancata dichiarazione di interesse poiché l’onere di effettuare tale dichiarazione sarebbe stato conosciuto dal ricorrente in quanto espresso in allegato al biglietto e riportato nella schetinata che appare nella procedura di prenotazione; invero, la circostanza dell’avvenuta informazione, da parte della compagnia aerea nei confronti dell’odierno ricorrente, della suddetta dichiarazione di interesse era stata oggetto si specifica censura in sede di gravame; c.1 /d.1) il terzo e quarto motivo, da esaminare congiuntamente in ragione della loro reciproca connessione, sono inammissibili. Premesso che non si può contestare in grado di appello un fatto che debba aversi per non contestato nel giudizio di primo grado (Cass. n. 26859/2013), il ricorrente, per un verso (e in via di per sé assorbente), non fornisce deduzione specifica alcuna (cfr. Cass. n. 12840/2017) sull’aver già in primo grado, e tempestivamente, allegato e argomentato sul presunto inadempimento da parte della compagnia aerea dell’obbligo di informazione di cui al Regolamento CE n. 899/2002 in riferimento alla possibilità di effettuare la dichiarazione speciale di valore, di cui all’art. 22, secondo comma, della Convenzione di Montreal (carenza deduttiva che risulta confermata in ricorso anche dalla sommaria esposizione dei fatti ai sensi del n. 3 dell’art. 366 c.p.c. e dalla stessa sentenza di appello, là dove opera la ricostruzione della vicenda processuale: p. 2). Per altro verso e in ogni caso, la Corte territoriale non ha affatto omesso di rispondere al (comunque tardivo) motivo di gravame (p. 5 della sentenza), anche a prescindere dalla rilevata genericità della doglianza, che come tale si appalesa dalle stesse, peraltro insufficienti, indicazioni rese in questa sede (cfr. p. 13 del ricorso).

e) con il quinto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c. p. c., violazione degli artt. 2, 3 e 41 Cosi., della legge n. 12/2004 di ratifica della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, con particolare riferimento agli artt. 17 e 22, nonché la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata sia in primo che in secondo grado nei confronti dell’art. 2 L. n. 12/2004, nella parte in cui dà esecuzione agli artt. 17 e 22 della Convenzione di Montreal;

e.1) il motivo, e con esso l’eccezione di illegittimità costituzionale, è manifestamente infondato. Come già messo in rilievo da questa Corte (Cass. n. 14667/2015; Cass., SU, n. 21850/2017), il sistema di limitazione della responsabilità, di cui alla normativa denunciata (che attiene ad ipotesi specifica di perdita del bagaglio e non già a quella diversa di morte/lesioni della persona, cui peraltro si riferisce in particolare Corte cost. n. 132/1985, evocata in ricorso), rappresenta un equilibrato contemperamento degli interessi delle compagnie aeree e dei diritti dei passeggeri, che non vulnera i parametri costituzionali evocati dal ricorrente: da un lato, vi è la predisposizione di un meccanismo che consenta di tutelare le compagnie aeree dai rischi che conseguirebbero dalla possibilità per i passeggeri di richiedere illimitati risarcimenti dei danni non patrimoniali conseguenti dallo smarrimento dei bagagli; dall’altro, quest’ultimi hanno la possibilità di tutelarsi da eventuali danni derivanti dallo smarrimento dei propri bagagli rilasciando l’apposita dichiarazione di interesse alla consegna, prevista all’art. 22 della Convenzione di Montreal, ovvero dimostrando la sussistenza delle condizioni di inapplicabilità della citata limitazione di responsabilità di cui al comma 5 dell’art. 22 (dolo o colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti/incaricati);

che la memoria di parte ricorrente, là dove non inammissibile per essere non solo illustrativa, ma anche integrativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei (taluni anche secondo una lettura non coerente con la portata, anche letterale, della citata Cass. n. 14667/2015) a scalfire i rilievi che precedono;

che il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 5.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3.

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