Corte di Cassazione n° 12865/08 – sanzioni amministrative – legittima la mancata contestazione immediata della violazione anche al di fuori delle ipotesi previste dal c.d.s. – 21.05.08. –
La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto ha precisato: “L’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione (contestazione che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio) non ha carattere tassativo, ma soltanto esemplificativo, con la conseguenza che ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile, purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica”. Sezione II civile Sentenza 21 maggio 2008, n. 12865 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO C. Domenico ha impugnato per cassazione la sentenza 25 ottobre 2002 con la quale il giudice di pace di Caserta rigettava l’opposizione proposta da esso ricorrente avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dal Prefetto di Caserta contenente l’irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria per violazione dell’art. 171 c.d.s. accertata dalla Polizia Municipale di Caserta. Con la detta sentenza il giudice di pace osservava: che la fattispecie in esame rientrava tra i casi di materiale impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione elencati dall’art. 384 reg. al c.d.s. a norma dell’art. 201 c.d.s.; che, infatti, era impensabile l’inseguimento di un conducente di ciclomotore – circolante senza l’uso del casco – da parte dell’agente accertatore operante a piedi; che era pertanto infondata la tesi dell’opponente secondo il quale il verbale impugnato era illegittimo per la mancata contestazione immediata. L’intimato Prefetto di Caserta non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi di ricorso C. Domenico denuncia: a) violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. deducendo che la motivazione della sentenza impugnata è inesistente, insufficiente e contraddittoria con riferimento al punto decisivo della controversia relativo alla possibilità della contestazione immediata dell’infrazione. Ad avviso del ricorrente l’agente accertatore, al contrario di quanto ritenuto dal giudice di pace, ben avrebbe potuto fermare il trasgressore intimando l’alt con il fischietto in dotazione. Nella specie, peraltro, si trattava di fermare un ciclomotore – che non può superare 45 km. orari – per cui non era impossibile fermare il veicolo tenuto anche conto delle caratteristiche di tempo e di luogo della asserita infrazione; b) violazione degli artt. 200 c.d.s. e 384 reg. c.d.s. sostenendo che la notifica del verbale di contestazione di infrazioni al c.d.s. è legittima solo quando la contestazione immediata è impedita da particolari circostanze indicate nello stesso verbale e del tutto imprevedibili al momento dell’organizzazione del servizio di vigilanza. Irrilevante è quindi che l’agente accertatore si trovi a piedi non rientrando tale circostanza tra quelle indicate nell’art. 384 reg. c.d.s. Il verbale deve comunque contenere l’indicazione delle circostanze del caso concreto impeditive della contestazione immediata. Nella specie tali circostanze non sono state indicate nel verbale nel quale si fa solo riferimento alla necessità di garantire la sicurezza della circolazione stradale. L’agente accertatore ben avrebbe potuto fermare il ciclomotore in questione senza il sorgere di alcun pericolo. Il giudice di pace si è inoltre posto contro una precedente sentenza di altro giudice di pace di Caserta il quale in una fattispecie simile ha annullato il verbale per non essere stata immediatamente contestata l’infrazione. Si è così creata una disparità di trattamento in violazione dell’art. 3 Cost. La Corte rileva l’infondatezza delle dette censure che possono essere esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutte, quale più quale meno e con riferimento anche al profilo motivazionale, la stessa questione della sussistenza o meno nel caso di specie delle ipotesi di esenzione dell’obbligo della contestazione immediata. Occorre premettere che, in tema di violazioni del codice della strada, la contestazione immediata imposta dall’art. 201 di detto codice, ha un rilievo essenziale per la correttezza del procedimento sanzionatorio e svolge funzione strumentale alla esplicazione del diritto di difesa del trasgressore; la limitazione del diritto di conoscere subito l’entità dell’addebito può trovare giustificazione solo in presenza di motivi che la rendano impossibile: pertanto tali motivi devono essere espressamente indicati nel verbale. Infatti, a norma dell’art. 201 c.d.s., “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro centocinquanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o…”. Peraltro l’art. 385 reg. c.s. dispone testualmente: “Modalità della contestazione non immediata (art. 201 c.d.s.) 1 Qualora la contestazione, nelle ipotesi di cui all’articolo 384, non abbia potuto aver luogo all’atto dell’accertamento della violazione, l’organo accertatore compila il verbale con gli elementi di tempo, di luogo e di fatto che ha potuto acquisire specificando i motivi per i quali non è stato possibile procedere alla contestazione immediata…”. Va aggiunto che l’individuazione, contenuta nell’art. 384 del regolamento di esecuzione, c.d.s. delle ipotesi in cui è consentita la mancata contestazione immediata della infrazione – che costituisce requisito di legittimità dei successivi atti del procedimento sanzionatorio – non ha carattere tassativo ma esemplificativo, sicché ben possono ricorrere casi ulteriori in cui una tale impossibilità sia ugualmente ravvisabile purché la circostanza impeditiva addotta risulti dal verbale di accertamento ed abbia una sua intrinseca logica. Dunque nessun vizio di legittimità è riscontrabile nel caso di sussistenza di un’impossibilità di contestazione immediata dell’infrazione non rientrante in una delle ipotesi espressamente indicate nel citato art. 384. Nella specie, come riportato in fatto nello stesso ricorso, nel verbale di contestazione notificato al C. venne espressamente precisato che la contestazione immediata dell’accertata infrazione non era stata possibile in quanto “il veicolo non poteva essere fermato in tempo utile e nei modi regolamentari, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale”. Si tratta – come ineccepibilmente e ragionevolmente ritenuto dal giudice di pace con argomenti coerenti e logici, sia pur sintetici, collegati alle concrete modalità del fatto come riportate nel verbale impugnato – di una motivazione valida e logicamente plausibile e non meramente apparente oltre che basata sulla valutazione di una situazione in fatto (agente accertatore non motorizzato) e su un giudizio sulla possibilità di fermare o di inseguire il veicolo in questione (in considerazione della detta situazione) rimessi al giudice del merito e che non è possibile formulare in sede di legittimità. Va poi osservato – con riferimento a quanto sostenuto dal C. nel secondo motivo di ricorso in relazione all’obbligo di organizzare il servizio di vigilanza in modo tale da rendere possibile in ogni momento, in tempo utile e in modo regolamentare la contestazione immediata della violazione accertata – che, come questa Corte ha avuto modo di affermare in tema di violazioni del codice della strada e di mancata contestazione immediata della violazione, non è consentito al giudice un apprezzamento al riguardo dell’organizzazione del servizio come predisposta in concreto dagli agenti accertatori, risolvendosi una tale valutazione in una inammissibile ingerenza nel “modus operandi” della p.a., in linea di principio non sindacabile dal giudice ordinario (sentt. 1° febbraio 2007, n. 2206; 7 novembre 2003, n. 16713). È appena il caso di evidenziare infine l’assoluta irrilevanza del richiamo operato dal ricorrente ad altra pronuncia di segno contrario – emessa da diverso magistrato dell’ufficio del giudice di pace di Caserta – che nessuna influenza o incidenza neanche indiretta può avere nella controversia in esame. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Non si deve provvedere sulle spese perché l’intimata Prefettura di Caserta non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. |