Corte Costituzionale n° 127 Ordinanza – appellabilita’ delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione – 30.04.09. –
Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Procedimento civili- Impugnazioni – Previsione, ad opera del d.lgs. n. 40 del 2006, dell’appellabilita’ delle sentenze rese nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione applicativa di sanzione amministrativa – Denunciato eccesso di delega, per estraneita’ all’oggetto della delega conferita al Governo con la legge n. 80 del 2005 – Questione identica ad altra dichiarata non fondata e, successivamente, manifestamente infondata – Proposizione dei medesimi argomenti di censura – Manifesta infondatezza della questione.- Circolazione stradale – Violazione dei limiti di velocita’ – Rilevamento mediante apparecchiature elettroniche – Omessa previsione di verifiche periodiche di funzionalita’ – Denunciata irragionevolezza, nonche’ violazione del diritto di difesa e del principio della parita’ delle parti – Insufficiente descrizione della fattispecie, con conseguente difetto di motivazione sulla rilevanza – Censura prospettata, altresi’, in modo assertivo e contraddittorio – Manifesta inammissibilita’ della questione. (GU n. 18 del 6-5-2009 ) LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), e dell’art. 45 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), promossi dal Tribunale ordinario di Sondrio con ordinanza dell’8 maggio 2008, dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia con ordinanza del 7 dicembre 2007 e dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, con ordinanza del 14 gennaio 2008, ordinanze rispettivamente iscritte ai numeri 330, 343 e 362 del registro ordinanze 2008 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 44, 46 e 47, 1ª serie speciale, dell’anno 2008;Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 1° aprile 2009 il giudice relatore Giuseppe Tesauro; Ritenuto che, con tre distinte ordinanze in data 7 dicembre 2007, 14 gennaio 2008 ed 8 maggio 2008, emanate nel corso di altrettanti giudizi, il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, ed il Tribunale ordinario di Sondrio hanno sollevato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione (la seconda ordinanza soltanto in riferimento al primo di detti parameri costituzionali), ed in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26 (recte: art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), il quale ha abrogato l’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale); che, inoltre, il Tribunale ordinario di Sondrio ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., questione di legittimita’ costituzionale anche dell’art. 45 (recte: art. 45, comma 6) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che le apparecchiature automatiche atte all’accertamento delle violazioni alle norme di circolazione siano sottoposte a periodiche verifiche di funzionalita’, secondo la disciplina stabilita dalla legge 11 agosto 1991, n. 273 (Istituzione del sistema nazionale di taratura); che i tre giudizi principali hanno ad oggetto l’impugnazione delle sentenze emesse da altrettanti Giudici di pace, concernenti opposizioni avverso un’ordinanza-ingiunzione, di irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (r.o. n. 330 del 2008), nonche’ avverso verbali di contestazione di infrazioni previste dal d.lgs. n. 285 del 1992 (r.o. n. 343 e n. 362 del 2008); che, secondo i rimettenti, l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006, abrogando l’ultimo comma dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, ha reso impugnabile con l’appello la sentenza prevista da detta disposizione, con conseguente rilevanza della questione concernente la prima norma; che, ad avviso dei giudici a quibus, il citato art. 26, comma 1, lettera b), si porrebbe in contrasto con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge n. 80 del 2005, poiche’ la delega contenuta in quest’ultima disposizione non avrebbe avuto ad oggetto la modifica dell’art. 23 della legge n. 689 del 1981, neppure prevista dal comma 3, lettera a), di detto art. 1, il quale concerneva «la non ricorribilita’ immediata delle sentenze che decidono di questioni insorte senza definire il giudizio», fattispecie diversa da quella disciplinata dalla norma censurata; che, inoltre, secondo il Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, il potere attribuito al legislatore delegato di «revisionare la formulazione letterale e la collocazione degli articoli del vigente codice e delle altre norme processuali civili vigenti non direttamente investiti dai principi di delega» (art. 1, comma 4, della legge n. 80 del 2005) neppure avrebbe permesso di modificare l’ultimo comma del citato art. 23, il quale prevederebbe un controllo di mera legalita’, stabilendo una eccezione alla regola dell’art. 339, primo comma, del codice di procedura civile, coerente con il tipo di sindacato svolto nel giudizio di opposizione all’irrogazione delle sanzioni amministrative; che il Tribunale ordinario di Sondrio, dopo avere premesso che la parte privata, con il primo motivo di appello, ha contestato la prova dell’infrazione del limite di velocita’, in quanto, a suo avviso, la mancata taratura periodica dell’apparecchiatura utilizzata per rilevarla ne comprometterebbe l’affidabilita’, benche’ si trattasse di dispositivo regolarmente omologato, ha altresi’ sollevato, in linea gradata, questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, nella parte in cui non prevede che detta apparecchiatura debba essere sottoposta a periodiche verifiche di funzionalita’, secondo la disciplina stabilita dalla legge n. 273 del 1991; che, secondo il rimettente, la tesi dell’appellante «si appalesa infondata alla luce del costante ed univoco orientamento della giurisprudenza di legittimita’, che questo giudice condivide e fa proprio, secondo cui “in tema di sanzioni amministrative per violazione al cod. strada le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocita’ stabiliti, come previsto dall’art. 142 cod. strada, non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge n. 273 del 1991, istitutiva del sistema nazionale di taratura», in quanto «tale sistema di controlli […] attiene alla materia cosiddetta metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocita»; che, nonostante questa premessa, il giudice a quo deduce, tuttavia, che l’art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, non prevedendo la sottoposizione degli apparecchi di misurazione della velocita’ al sistema di taratura previsto dalla legge n. 273 del 1991, violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto realizzerebbe una ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto alle fattispecie governate da detta legge, recando una disciplina intrinsecamente non ragionevole, poiche’ la taratura periodica di detti apparecchi ne garantirebbe precisione ed affidabilita’, permettendo il controllo successivo della esattezza della rilevazione; che, infine, a suo avviso, la norma censurata recherebbe vulnus al diritto di difesa ed al principio della parita’ delle parti in ordine alla prova dell’infrazione, in considerazione della irripetibilita’ e scarsa affidabilita’ dell’accertamento dell’infrazione a mezzo di dette apparecchiature, con conseguente violazione degli artt. 24 e 111 Cost.; che in tutti i giudizi e’ intervenuto, con distinti atti, di contenuto sostanzialmente coincidente, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, svolgendo argomenti esclusivamente in riferimento alla questione di legittimita’ costituzionale avente ad oggetto l’art. 26, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 40 del 2006 e chiedendo che sia dichiarata non fondata. Considerato che i giudizi, aventi ad oggetto, in parte, la stessa norma, censurata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, possono essere riuniti, ai fini di una decisione congiunta; che in riferimento alle censure concernenti l’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), va osservato che una questione identica, avente ad oggetto detta norma, sollevata in riferimento ai medesimi parametri costituzionali, e sotto gli stessi profili indicati nelle ordinanze di rimessione in esame, e’ stata dichiarata da questa Corte non fondata con la sentenza n. 98 del 2008 e, successivamente, manifestamente infondata con le ordinanze n. 281 e n. 396 del 2008 e n. 8 del 2009; che, secondo siffatte pronunce, la corretta interpretazione dell’art. 1 della legge n. 80 del 2005, alla luce della finalita’ della legge delega di disciplinare il processo di cassazione in funzione nomofilattica (comma 3, lettera a) e del significato assunto da tale espressione, di rafforzamento di detta funzione, legittimavano il legislatore delegato ad adottare una norma diretta a limitare i casi di immediata ricorribilita’ per cassazione delle sentenze, anche modificando disposizioni non collocate nel codice di rito civile, con conseguente infondatezza del denunciato vizio di eccesso di delega; che, inoltre, la conformazione del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa come giudizio di accertamento sul fondamento della pretesa sanzionatoria, l’ambito del sindacato svolto in sede di legittimita’ e la considerazione che l’ordinamento gia’ prevedeva casi di impugnabilita’ con l’appello delle sentenze che decidono un’opposizione a sanzione amministrativa rendono manifesta l’impossibilita’ di invocare una asserita «logica di sistema» a conforto di una interpretazione restrittiva della legge-delega (sentenza n. 98 del 2008); che le ordinanze non deducono profili o argomenti differenti rispetto a quelli valutati nelle pronunce sopra richiamate, con la conseguenza che la questione avente ad oggetto il citato art. 26, comma 1, lettera b), deve essere dichiarata manifestamente infondata; che la questione avente ad oggetto l’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e’ manifestamente inammissibile, poiche’ l’ordinanza di rimessione manca di un’adeguata descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio e, tra l’altro, neppure da’ conto dei motivi di appello proposti, quindi, difetta di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa nel processo a quo (ordinanze n. 15 del 2009 e n. 441 del 2008), non essendo detta lacuna emendabile attraverso l’esame diretto del fascicolo del giudizio principale (ordinanze n. 395 del 2008 e n. 251 del 2007); che, inoltre, benche’ la giurisprudenza di legittimita’, da un canto, abbia sottolineato la complessita’ della disciplina degli strumenti di misura, evidenziandone le differenti finalita’, in correlazione con gli scopi avuti di mira dal legislatore e, dall’altro, abbia indicato presupposti e modalita’ della prova in ordine all’eventuale malfunzionamento dell’apparecchiatura di misurazione della velocita’, la questione e’ stata sollevata in modo sostanzialmente assertivo, senza svolgere adeguatamente le ragioni del denunciato contrasto della disciplina censurata con i parametri costituzionali invocati; che, infine, sotto un ulteriore e concorrente profilo, la questione e’ manifestamente inammissibile anche perche’ e’ stata prospettata in antitesi con la premessa interpretativa svolta dal rimettente, per disattendere la tesi svolta dalla parte privata, quindi in maniera palesemente contraddittoria (ordinanza n. 252 del 2008). Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Rriuniti i giudizi, Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 (Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione, ed in relazione all’art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonche’ per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), dal Tribunale ordinario di Reggio Emilia, dal Tribunale ordinario di Pisa, sezione distaccata di Pontedera, e dal Tribunale ordinario di Sondrio, con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 45, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Sondrio, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 aprile 2009. |