Corte di Cassazione n° 15108/2010 – Il verbale di accertamento per guida pericolosa è privo di efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 C.C. – 22.06.2010. –

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, avente ad oggetto una opposizione avverso un verbale di accertamento di una violazione di norme del Codice della Strada, ha precisato che nel caso in cui nel verbale si contesti la guida pericolosa..”il giudizio di pericolosità implica un ‘ attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità. Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata e che il giudice di pace ha correttamente interpretato l’art. 2700 c.c..   

                                                          CORTE DI CASSAZIONE  

                                                              II SEZIONE CIVILE  

                                                        SENTENZA  N° 15108/2010          

                                                               FATTO E DIRITTO 

Il giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza del 1° marzo 2006 accoglieva l’opposizione proposta da …………. avverso il comune di Reggio Emilia/Comando polizia Municipale, per l’annullamento del verbale di contestazione n……….del 14 luglio 2005, relativo a violazione dell’art. 141 Cds. 
 
Rilevava che l’addebito mosso all’opponente – non aver regolato la velocità in prossimità di una intersezione- non era stato adeguatamente dimostrato, giacché il…………….non era stato coinvolto in alcun sinistro e il giudizio valutativo degli agenti non godeva di fede privilegiata.
Il Comune di Reggio Emilia ha proposto ricorso per cassazione, notificato il 16 aprile 2007; l’opponente è rimasto intimato.Avviata la trattazione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio, il procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso perché manifestamente infondato.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
 
Il primo motivo di ricorso denuncia in rubrica “violazione e falsa applicazione di norme di diritto” e nello svolgimento si riferisce all’art. 2700 c.c.; il ricorrente sostiene che il verbale formato dai vigili urbani avrebbe efficacia probatoria privilegiata, anche nel caso di specie, perché i fatti rilevati dagli agenti accertatori sarebbero “oggettivi e privi di qualsiasi  apprezzamento personale”, perché i verbalizzanti avrebbero attestato il transito dell’automobilista ad una velocità non commisurata alle condizioni oggettive della strada, la quale presentava varie intersezioni, passi carrai e traffico.
A fronte di tale verbalizzazione, il trasgressore avrebbe dovuto proporre querela di falso per togliere valore di prova all’atto amministrativo. 
Con il secondo motivo, che lamenta vizi di motivazione, il ricorso deduce l’irrilevanza della circostanza che non si siamo verificati sinistri stradali e l’illogicità della tesi secondo cui la valutazione dei vigili sarebbe stata meramente discrezionale.
Il ricorso è manifestamente infondato.
A mente dell’art. 2700 c.c. “L’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”.
La norma fa dunque riferimento ai fatti verificatisi in presenza del pubblico ufficiale.
Le Sezioni Unite di questa corte di recente (SU 17335/099) hanno affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale.
Ricadono in tale disciplina accadimenti e circostanze (da descrivere con indicazione  delle particolari condizioni soggettive ed oggettive dell’accertamento, ricordo le Sezioni unite) avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale, quali il passaggio di un ‘autovettura con semaforo rosso o l’uso della cintura di sicurezza o il puntamento di apparecchiatura elettronica per il calcolo della velocità di un veicolo, indipendentemente dalla condizione dinamica o di stasi dell’autore del fatto e del mezzo usato.
Nel caso di specie, il giudice di merito non ha violato tali principi. Ciò che è avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale e che poteva essere attestato con fede privilegiata è solo il transito del veicolo in movimento in quella strada.
Secondo l’art. 141 Cds la pericolosità della condotta di guida deve essere desunta dalle caratteristiche e dalle condizioni della strada e del traffico e da ogni latra circostanza di qualsiasi natura.
Essa di per sé non costituisce, come bene ha colto il giudicante, un fatto storico, che possa essere attestato, ma è il  portato di un giudizio, di una valutazione sintetica, che è desunta dagli elementi indicati del legislatore. Il giudizio pericolosità implica un ‘ attività di elaborazione da parte dell’agente accertatore, il quale deve rilevare i fatti che stanno avvenendo (condizione del veicolo, della strada, del traffico) e sottoporli a critica, per desumerne la valutazione di congruità ai criteri di buona condotta di guida o, appunto, di pericolosità.
Ne consegue che detta valutazione è priva di efficacia probatoria privilegiata e che il giudice di pace ha correttamente interpretato l’art. 2700 c.c.Del tutto priva di fondamento è poi la censura alla motivazione addotta dal giudice di primo grado, il quale ha rilevato non solo che la pericolosità di guida non era risultata, come solitamente avviene quando non si sia in presenza di un eccesso di velocità, dal verificarsi di un sinistro, ma anche che il verbale era sguarnito di elementi utili a supportare la valutazione data dagli agenti.
La sentenza riferisce che dal verbale non emergeva “nessun elemento specifico e obbiettivo, risultante dagli accertamenti” e aggiunge esemplificativamente, con indubbia efficacia espositiva, che tali elementi potevano consistere in tracce di frenata o dichiarazioni testimoniali. Conclude ineccepibilmente che non sussiste la prova del fatto addebitato all’opponente.
Trattasi di motivazione priva di vizi logici e pronunciata nel rispetto dei canoni di concisione di cui all’art. 132,  offrendo tuttavia chiara nozione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.Discende da quanto esposto  il rigetto del ricorso, cui non segue la pronuncia sulla refusione delle spese di lite in mancanza di attività difensiva dell’intimato. 

                                                                        P.Q.M.
 

La Corte
rigetta il ricorso.
Cosi deciso in Roma nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile tenuta il 26 febbraio 2010. 
La sentenza é stata pubblicata il 22 giugno 2010  

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