CORTE DI CASSAZIONE N. 10947/2019 – MISURE CAUTELARI – ARRESTI DOMICILIARI AL POSTO DELLA CUSTODIA IN CARCERE SOLO SE LA PROGNOSI È POSITIVA – 13.03.2019

Con la recente ordinanza n. 10947/2019, pubblicata il 13 marzo e di seguito riportata integralmente, la Corte di Cassazione si è pronunciata con specifico riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali e, più precisamente, in merito alla scelta della custodia in carcere al posto degli arresti domiciliari, per inadeguatezza di quest’ultima misura. Ebbene, secondo gli Ermellini “l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma l, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta sia quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest’ultimo possa essere propenso a disubbidire all’ordine di non allontanarsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell’indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all’inosservanza delle prescrizioni”. Tale pronuncia si pone in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione, la quale, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, che costituisce la extrema ratio, ha più volte ribadito come l’adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato, precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell’indagato.

Dott. Simone Glovi

 

CORTE DI CASSAZIONE

3 SEZIONE PENALE

SENTENZA N. 10947 DEL 13.03.2019

 

Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: DI STASI ANTONELLA

Data di pubblicazione: 13.03.2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.R.,

avverso l’ordinanza del 11/09/2018 del Tribunale di Torino

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Presidente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 11/09/2018, il Tribunale di Torino, in accoglimento dell’appello del PM, riformava l’ordinanza del 21/05/2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con la quale era stata applicata a L.R. la misura cautelare degli arresti domiciliari con divieti di comunicazione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen. e 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, sostituendo all’originaria misura quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione L.R., a mezzo del difensore di fiducia, articolando i motivi di seguito enunciati.

Il ricorrente deduce violazione degli artt. 275 e 275 bis cod.proc.pen. e correlato vizio di motivazione nonché violazione dell’art. 125, comma 3, cod.proc.pen. in relazione all’adeguatezza della misura cautelare applicata.

Argomenta che tra gli elementi valorizzati dal Tribunale, quale indice di valutazione della offensività della condotta e della personalità dell’indagato, vi era il ritrovamento al momento dell’arresto di un telefonino definito di nuovissima generazione ed in grado di assicurare conversazioni non intercettabili, caratteristiche oggetto, però, di ipotesi investigativa più che di un accertamento di fatto; eccepisce, poi, la violazione dell’art. 275 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva accolto l’appello del P.M. richiamandosi all’elevato dato ponderale, alla circostanza che l’indagato si era avvalso della facoltà di non rispondere in sede di convalida dell’arresto e ad una generica prognosi di inosservanza delle prescrizioni imposte, elementi che non potevano ritenersi dimostrativi della inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari; inoltre, l’art. 275 bis cod.proc.pen. imponeva uno specifico onere motivazionale anche in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, definita dalle Sezioni Unite come misura equipollente alla custodia cautelare in carcere; infine, andava considerato come costituisca ormai ius receptum che sia necessario limitare il ricorso alla più rigida delle misure cautelari in ossequio al principio del minor sacrificio possibile per la libertà personale.

Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

In data 11.1.2019 la difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione del principio di adeguatezza, è manifestamente infondato.

2. Va osservato che, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l’inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, che costituisce la extrema ratio, questa Corte ha più volte ribadito come l’adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell’indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati, alla stregua di un giudizio prognostico fondato su elementi specifici inerenti al fatto, alle motivazioni di esso ed alla personalità dell’indagato (Sez.6, n.53026 del 06/11/2017, Rv.271686; Sez.3,n.5121 del 04/12/2013, dep.03/02/2014, Rv.258832; Sez.1, n.30561 dell 5/07/2010, Rv.248322; Sez. 2, n. 2170 del 27/03/1998, dep. 14/01/1999, Brescia, Rv. 5 212294), precisando come assuma particolare rilievo la pericolosità dell’indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755).

L’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’ art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può, quindi, essere ritenuta quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest’ultimo possa essere propenso a violare le prescrizioni della cautela impostagli.

Tale valutazione va eseguita soppesando, nella loro globalità, sia gli elementi inerenti alla gravità ed alle circostanze del fatto e sia quelli inerenti alla personalità del prevenuto nel senso che la concessione degli arresti domiciliari è preclusa nella misura in cui – sulla base di dati fattuali concreti, anche desumibili da massime di esperienza, e dunque non meramente astratti o congetturali – sia possibile ritenere che l’imputato si sottragga all’osservanza delle prescrizioni attraverso il mancato assolvimento degli obblighi connessi all’esecuzione della misura cautelare domestica.

Pertanto, con specifico riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l’inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all’art. 274, comma l, lett. c), cod. proc. pen. può essere ritenuta sia quando elementi specifici in relazione alla personalità del soggetto inducano a ritenere che quest’ultimo possa essere propenso a disubbidire all’ordine di non allontanarsi dal domicilio, in violazione della cautela impostagli, sia quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell’indagato depongano nel medesimo senso, ossia per la propensione all’inosservanza delle prescrizioni.

Nella specie, il Tribunale ha congruamente e logicamente motivato nel senso di ritenere che, atteso lo spessore delle ravvisate esigenze cautelari, queste non fossero contenibili se non mediante la misura estrema della custodia cautelare in carcere, non potendo confidarsi sulla buona volontà e coscienza dell’imputato, né sussistendo alcun elemento concreto che potesse fondare una prognosi positiva di rispetto degli ambiti di libertà connaturati a misure meno afflittive, che avrebbero frustrato del tutto le ravvisate esigenze cautelari.

Il Collegio cautelare ha rimarcato le seguenti circostanze: l’assenza di una capacità di autocontrollo attraverso la scelta di uno stile di vita, dedito ai facili guadagni attraverso il commercio della droga, la possibilità di eludere ogni sorveglianza per il contatto con organizzazioni criminali di alto livello tali da procurare cocaina con principio attivo puro complessivo pari a 2481 dosi medie droganti nonché gr 9,2579 di hashish pari a 370 dosi medie droganti, le modalità della condotta connotate da particolare astuzia nella custodia dello stupefacente e nell’utilizzo di mezzo di comunicazione non intercettabile, l’atteggiamento furbesco e sleale tenuto innanzi alle forze dell’ordine in sede di perquisizione.

Rispetto all’indicato percorso argomentativo le doglianze del ricorrente si collocano ai confini della inammissibilità, prospettando censure generiche ed aventi ad oggetto rilievi in fatto non proponibili in sede di legittimità.

2. Del pari manifestamente infondata è l’ulteriore doglianza relativa alla mancata motivazione in ordine alla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

E’ stato, infatti, affermato, in maniera condivisibile, che il giudizio del tribunale del riesame sull’inadeguatezza degli arresti domiciliari a contenere il pericolo della reiterazione criminosa, per la sua natura di valutazione assorbente e pregiudiziale, costituisce pronuncia implicita sulla impossibilità di impiego di uno degli strumenti elettronici di controllo a distanza previsti dall’art. 275-bis cod. proc. pen (Sez.2, n. 31572 del 08/06/2017,Rv. 270463).

3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . c.p.p.

Così deciso il 15/01/2019

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