Corte di Cassazione n° 10377/2008 – sanzioni amministrative -rapporto tra illecito amministrative e illecito penale – 22.04.08.-

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Images: cassazione sito.jpgLa Corte di Cassazione, nel giudizio avente ad oggetto una opposizione avverso una cartella esattoriale, relativa ad un  verbale redatto dalla Polizia Stradale ha precisato che:” nell’ipotesi in cui tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo), la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale, e non all’autorità amministrativa, secondo la regola generale di cui all’art. 24 della l. n. 689 del 1981”    

                                                CORTE DI CASSAZIONE

                          – Sezione seconda civile – sentenza 22 aprile 2008 

Presidente Pontorieri – Relatore Mazziotti Di Celso Pm Apice-

Ricorrente R.

                                               Svolgimento del processo  

R.  proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale della s.p.a. Sestri emessa su istanza del Prefetto di Asti per la riscossione coatta della sanzione amministrativa relativa al verbale redatto il 18/12/1995 dalla Polizia Stradale di Asti per violazione dell’articolo 141 c.d.s..  
L’opponente esponeva che dalla violazione ascritta con il detto verbale aveva già conosciuto il Tribunale Penale di Asti il quale, con sentenza 633/99, aveva riconosciuto la responsabilità penale del marito di essa opponente M. in relazione all’articolo 589 c.p. per aver cagionato la morte di M. Francesca per colpa consistita nella violazione dell’articolo 141 c.d.s..  
Il Prefetto di Asti, costituitosi, chiedeva il rigetto dell’opposizione.  
Con sentenza 4/2/2003 il giudice di pace di Asti rigettava l’opposizione osservando: che il verbale di contestazione, in base al quale era stata emessa la cartella esattoriale, era stato notificato; che la cartella poteva essere impugnata per vizi propri e non per il riesame della sussistenza della violazione; che la sanzione amministrativa era autonoma rispetto alla sanzione penale discendente dallo stesso fatto; che l’obbligazione sanzionatoria amministrativa, pur trovando il suo presupposto in un reato, può essere applicata, oltre che dal giudice penale, anche dalla autorità amministrativa prima della sentenza penale e senza necessità di convalida da parte dell’autorità giudiziaria.  
La cassazione della sentenza del giudice di pace è stata chiesta da R. con ricorso affidato a due motivi. L’intimato Prefetto di Asti non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.  

                                                   Motivi della decisione 
 

Con il primo motivo di ricorso R. denuncia violazione degli articoli 22 legge 689/1981 e 205 c.d.s. e vizi di motivazione deducendo che il Prefetto non poteva disporre l’iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa in questione.
Tale tesi non poteva che essere fatta valere dopo la manifestazione della pretesa creditoria da parte del Prefetto attuata con la cartella esattoriale impugnata.
L’impugnativa avverso il verbale di contestazione – con il ricorso al Prefetto o al giudice di pace – sarebbe stata vana attesa la competenza riservata al giudice penale a conoscere in via esclusiva della sussistenza della violazione contestata. 
 
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 221 d.lgs 285/92, nonché vizi di motivazione, deducendo che – al contrario di quanto affermato dal giudice di pace – la competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa solo se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
In tutti gli altri casi, quando cioè la competenza del giudice penale rimanga ferma solo ad esso compete per legge (articoli 221 c.d.s. e 24 legge 689/1981) sia la determinazione sia l’applicazione della sanzione stessa. 
 
Le dette censure – che vanno esaminate congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza – sono manifestamente fondate.  
Occorre premettere che nell’ipotesi in cui tra l’illecito amministrativo e l’illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva (nel senso che dall’accertamento del primo dipende l’esistenza del secondo), la competenza ad accertare la responsabilità dell’illecito amministrativo e ad irrogare la relativa sanzione spetta al giudice penale, e non all’autorità amministrativa, secondo la regola generale di cui all’art. 24 della l. n. 689 del 1981. La connessione obiettiva dell’illecito amministrativo con un reato, ai sensi dell’art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, rileva esclusivamente, determinando lo spostamento della competenza all’applicazione della sanzione dall’organo amministrativo al giudice penale, nel caso in cui l’accertamento del primo costituisca l’antecedente logico necessario per l’esistenza dell’altro, mentre, in difetto di tale rapporto di pregiudizialità, la pendenza del procedimento penale non fa venir meno detta competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa.  
Pertanto – come questa Corte ha avuto modo di precisare – quando la competenza per l’irrogazione di una sanzione amministrativa è devoluta al giudice penale ai sensi dell’art. 24 l. 24 novembre 1981 n. 689, per la obiettiva connessione tra illecito amministrativo e illecito penale, resta precluso fin dall’origine ogni potere sanzionatorio della p.a. e, con esso, lo svolgimento di qualsiasi attività preordinata a tal fine, tra cui anche l’audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta ex art. 18 della medesima legge n. 689 del 1981, a nulla rilevando in contrario che l’autorità amministrativa abbia provveduto a notificare in precedenza il verbale di contestazione; ove, poi, essendosi chiuso il procedimento penale, in esito a dibattimento, per estinzione del reato, gli atti vengano nuovamente trasmessi all’autorità amministrativa, l’interessato non ha ragione di dolersi della mancata audizione successivamente al venir meno della “vis attractiva”, avendo egli avuto la possibilità di esercitare i propri diritti di difesa nell’ambito del processo penale e potendosi d’altra parte l’autorità amministrativa, divenuta nuovamente competente, avvalere, ai fini dell’assunzione delle proprie determinazioni, di tutti gli atti, gli accertamenti e le deduzioni difensive svolti in quella sede (sentenza 22/6/2001 n. 8532). Nella detta ipotesi, una volta emessa dall’Autorità amministrativa l’ordinanza – ingiunzione per il pagamento della sanzione, il giudice investito della relativa opposizione non può declinare la propria competenza in relazione alla supposta originaria competenza del giudice penale ad irrogare la sanzione, ma deve decidere sull’opposizione e, ove ritenga che sussistano i presupposti di cui al citato art. 24 L n. 689 del 1981, revocare l’opposta ordinanza per incompetenza originaria della p.a. ad emetterlo (sentenza 12/4/2000 n. 4638).  
Da quanto precede deriva che, perché risulti applicabile l’art. 24 della L. n. 689 del 1981, è necessario che sia l’accertamento dell’illecito amministrativo a risultare pregiudiziale rispetto all’accertamento dell’illecito penale, non essendo prevista alcuna deroga alla competenza dell’autorità amministrativa quando, al contrario, l’accertamento di un illecito amministrativo dipenda dall’accertamento di un reato. In questo secondo caso potrà accadere che l’eventuale giudicato penale risulti vincolante ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo, se ricorreranno le condizioni previste dall’art. 654 c.p.p., ma non vi sarà certamente alcuna deroga all’ordinaria distribuzione delle competenze tra autorità amministrativa e giudice penale.
Perché operi questa deroga, invece, è necessario che la fattispecie concreta dedotta nel giudizio penale risulti più specifica rispetto alla fattispecie concreta addebitata come illecito amministrativo, in quanto in essa inclusa, in modo che non sia possibile accertare l’illecito penale, senza previamente accertare l’illecito amministrativo. 
 
Al giudice civile, dinanzi al quale venga eccepita (come avvenuto nella specie) la competenza del giudice penale, spetta pertanto accertare quali siano le imputazioni oggetto del procedimento penale e se sussista il suddetto rapporto di ‘pregiudizialità (in tali sensi sentenze di questa Corte 9/212005 n. 2630; 2/2/2005 n. 2080; 12/4/2000 n. 4638).
Tale accertamento è stato del tutto omesso nel caso in esame per cui la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata al giudice di pace di Asti (in persona di altro magistrato) il quale provvederà ad un nuovo esame tenendo conto dei rilievi sopra esposti ed uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 
 

                                                               PQM 
 

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al giudice di Pace di Asti in persona di altro magistrato.
 

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