Sanzioni amministrative – violazione ex art. 180 comma 8 C.d.S.– competenza territoriale – residenza dell’interessato – 29.05.08. –

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Images: autovelox polizia.jpgIl Giudice di Pace di Pozzuoli, nella sentenza in oggetto, richiamando una circolare del Ministero dell’Interno, PROT. N. M/2413/28, ha precisato che, per ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione delle violazioni dell’art. 180, comma 8, CdS, violazione richiamata espressamente dall’art. 126 bis, comma 2 dello stesso Codice, al fine di individuare la competenza del Prefetto e/o Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, deve farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato e non al luogo della commissione della violazione.        

                                                      REPUBBLICA ITALIANA   

                                              IN NOME DEL POPOLO ITALIANO   

L’avv. Italo BRUNO,   Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli,   ha pronunciato la seguente   S E N T E N Z A   
nella causa iscritta al n° 2018/07 R.G. – Affari Contenziosi Civili
– avente ad oggetto:
  Opposizione a verbale di contravvenzione.   
T R A   (…) Marco, nato a (…) il (…) ed ivi res.te alla Via (…) n.(…) c.f. (…) – elett.te dom.to in (…) alla Via (…) n.(…) presso lo studio dell’avv. A. (…) – rapp.to e difeso dagli avv.ti C. (…), Antonio (…) e A. (…) del Foro di (…) che lo rapp.tano e difendono giusta procura in calce al ricorso; RICORRENTE   
E   MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, dom.to ope legis presso l’Avvocatura dello Stato in (…); RESISTENTE-CONTUMACE  
CONCLUSIONI   Per il ricorrente: annullare la sanzione amministrativa per illegittimità della stessa in quanto non commessa la violazione.   
Per il resistente: dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di Potenza; rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.   

                                                 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO   

(…), con atto depositato l’11/10/07, proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione n.126/1004820 del 3/5/07, elevato dalla Sezione Polizia Stradale di (…), per violazione degli artt. 126/Bis, comma 2 e 180, comma 8 del codice della strada, (non ottemperava all’invito di fornire le informazioni richieste con il verbale AT… elevato in data 2/9/06 per violazione dell’art. 142, comma 9 CdS), con il quale gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 250,00.   
Deduceva il ricorrente:   – che il p.v. doveva ritenersi nullo in quanto aveva provveduto ad inoltrare, alla Polizia Stradale di (…), la comunicazione di cui all’art. 126 bis del C.d.S.   
Veniva fissata, con decreto notificato alle parti, l’udienza di comparizione delle stesse, alla quale rimaneva contumace la P.A. che, comunque, provvedeva ad inviare la documentazione inerente il processo verbale e la comparsa di costituzione, con la quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Giudice adito per essere competente il Giudice di Pace di (…) e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.  
All’udienza del 29 maggio 2008, il Giudicante decideva la causa dando lettura del dispositivo ai sensi dell’art. 23 della l.689/81 e della sentenza della Corte Costituzionale n.534/90.   

                                                     MOTIVI DELLA DECISIONE 
  

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale del Giudice adito, eccepita dalla P.A. resistente. 
  
In merito si è espresso il Ministero dell’Interno, con circolare PROT. N. M/2413/28, in risposta a segnalazioni da parte di alcune Prefetture, circa le incertezze e le difficoltà in ordine alla individuazione del Prefetto e/o del Giudice di Pace territorialmente competenti a decidere i ricorsi proposti avverso i sommari processi verbali di contestazione delle violazioni dell’art. 180, comma 8, CdS, violazione richiamata espressamente dall’art. 126 bis, comma 2 dello stesso Codice, ritenendo che:   – al fine di fondere la competenza del Prefetto e/o Giudice di Pace cui proporre ricorso avverso la condotta omissiva tenuta successivamente alla violazione contestata, il luogo della commissione di quest’ultima non possa assumere alcun rilievo e che debba, piuttosto, farsi riferimento al luogo di residenza dell’interessato.   
Il Direttore Centrale del Ministero dell’Interno è giunto a questa conclusione, individuando, innanzi tutto, il luogo in cui è posta in essere la condotta illecita specificatamente contemplata dall’art. 180, comma 8, CdS. In effetti, la mancata comunicazione delle generalità del trasgressore, di cui al combinato disposto dell’art. 126 bis, comma 2 e dell’art. 180, comma 8, CdS, concretizza, senza dubbio alcuno, una condotta illecita di natura omissiva, che può essere realizzata, come tale, oltre che nella stessa località in cui è stata commessa la violazione originaria, anche in luogo diverso dalla prima. Infatti, qualora l’autore della predetta condotta risulti avere la propria residenza in una località diversa da quella in cui si trovava quando ha commesso la violazione originaria, è in tale località che dovrà essergli notificata la richiesta di informazioni e che, decorsi vanamente i 60 giorni dall’avvenuta notifica, si perfezionerà l’illecito.   
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto.   
Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, configurandosi come un giudizio rivolto all’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo impugnato, oltre che della stessa pretesa sanzionatoria, comporta che all’Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice (ricoprendo, invece, sotto quello formale, il ruolo di convenuta-opposta), incombe l’obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa.   Inoltre, è importante sottolineare che la P.A. convenuta in giudizio, con l’emissione del provvedimento sanzionatorio, adempie al dovere di procedere alla riscossione del credito riconducibile alla violazione, in via di autotutela meramente esecutiva, ed il giudice, in sede oppositiva, è tenuto a controllare non solo la validità formale del predetto provvedimento, ma deve estendere il suo sindacato anche sul piano della validità sostanziale, ovvero procedere alla verifica della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto concorrenti alla configurazione della violazione.   
La decisione della controversia implica la risoluzione della questione concernente la legittimità della contestazione fatta ai sensi dell’art. 126 bis, comma 2 e 180, comma 8.   
Questo Giudice condivide quanto affermato dal Giudice di Pace di Mesagne nella sua sentenza del 5/7/06 nella quale ha ritenuto che, in forza di interpretazione letterale del disposto normativo di cui all’art. 126 bis, comma 2, del C.d.S., così come reinterpretato alla luce della pronuncia n. 27 del 24/1/05 della Corte Costituzionale, la sanzione di cui all’art. 180 CdS era applicabile unicamente alle persone giuridiche.   Tale corretta interpretazione – in riferimento al tempus commissi delicti – implica che ad un’infrazione commessa sino al 3 ottobre 2006 non potrà essere applicato il disposto dell’art. 126 bis, comma 2 o 180, comma 8.   
Infatti, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 27 del 24/01/05, ha dichiarato illegittimo l’art. 126 bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale.   In detta sentenza, seguivano, poi, alcuni suggerimenti su come avrebbe dovuto formularsi la norma perché non fosse in contrasto con i principi costituzionali.   
Il legislatore accoglieva tali suggerimenti e con l’art. 1 del D.L. 21/09/05 modificava il comma 2 dell’art. 126 bis e, prevedendo un illecito omissivo applicabile a tutti i proprietari, generalizzava l’obbligo di comunicazione.   Sennonché tale decreto non veniva convertito e quindi decadeva, ripristinando il vuoto che la sentenza della Corte Costituzionale aveva creato con la sua decisione.   
Il legislatore ha, poi, ripristinato l’illecito omissivo con il D.L. 3/10/06 n.262, convertito il Legge 24/11/06 n.286.   
Nel contesto del presente ricorso va, quindi, interpretato l’art. 126 bis C.d.S. nel testo originario, laddove, a seguito della citata sentenza, nel caso in cui non sia stato identificato il responsabile, a carico del proprietario persona fisica, non è prevista alcuna decurtazione di punti per la sua omissione di comunicare i dati richiesti, mentre la reticenza del proprietario – persona giuridica – è punita con la sanzione ex art. 180, comma 8.   
Il ricorrente ha violato l’art. 142, comma 9 del C.d.S. in data 2/9/06 (Cfr. p.v. n.AT…..), ossia nel periodo di vuoto legislativo e, pertanto, per il principio di legalità – nullum crimen sine lege – ­nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge vigente – si deve dichiarare la nullità del provvedimento impugnato per illegittimità.   La natura della controversia e le ragioni che hanno portato all’accoglimento dell’opposizione, giustificano la compensazione delle spese del giudizio.  
La sentenza è esecutiva ex lege.   

                                                               P.Q.M. 
  

Il Giudice di Pace del Mandamento di Pozzuoli, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da (…) nei confronti del MINISTERO dell’INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: 
  
1) accoglie il ricorso ed annulla il p.v. n.126/1004820 del 3/5/07 elevato dalla Polizia Stradale di (…) nei confronti di (…) Marco;   
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio;   
3) sentenza esecutiva ex lege.   
Così deciso in Pozzuoli il 29 maggio 2008 e depositata in originale il 16 giugno 2008 al n. 1641 del Mod. 16.   

 IL GIUDICE DI PACE 
  
  (Avv. Italo BRUNO)    

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