Corte di Cassazione n° 10304 – sentenza impugnata per errata valutazione delle risultanze istruttorie – necessaria precisa trascrizione nel ricorso della risultanza che si ritiene erratamente valutata
Corte di Cassazione
Presidente Vittoria – Relatore Segreto
Pm Fuzio – parzialmente difforme – Ricorrente Strangio ed altro
Svolgimento del processo
S. S. e S. C., convenivano davanti al giudice di pace di Bianco R. F.. R. A. e la Sai Assicurazioni per sentirli condannare al risarcimento dei danni da loro subiti a seguito di incidente stradale causato dal veicolo dei convenuti, a seguito di tamponamento, mentre il veicolo degli attori stava svoltando a sinistra.
Il giudice di pace rigettava la domanda. Proponevano appello gli attori.
Il Tribunale di Locri, con sentenza depositata il 24.2.2003 rigettava l’appello, ritenendo che il modello cid, essendo firmato da una sola delle parti, non era assistito da presunzione di veridicità; che i testi erano tra loro contraddittori.
Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori.
Non hanno svolto attività difensiva i convenuti.
Motivi della decisione
l. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 5 della l. n. 39/1977 nonché dell’art. 2702 C.C., in quanto, essendo stato esibito dagli attori il modello cid, per quanto privo della loro sottoscrizione, l’esibizione in giudizio dello stesso dalla parte attrice teneva luogo della mancata sottoscrizione.
Assumono, altresì, che in ogni caso le dichiarazioni contenute nel modello costituivano confessione nei confronti dei convenuti sottoscrittori.
2. Il motivo è solo parzialmente fondato.
Esso è infondato in relazione alla posizione del proprietario convenuto del veicolo,R. F. e del suo assicuratore, SAI Assicurazioni.
Infatti affinché possa sussistere la presunzione di veridicità del modello cid è necessario che il modello sia completo in ogni sua parte ed inoltre deve essere trasmesso all’assicuratore prima dell’inizio del giudizio; nel caso invece che sia prodotto per la prima volta solo nel corso del giudizio esso vale come indizio in merito alla dinamica del sinistro (Cass. n. 3276/1997).
Inoltre, quanto alla censura secondo cui in ogni caso il modello in questione costituiva confessione nei confronti del sottoscrittore, va osservato che, come hanno statuito le S.U. di questa Corte (5.5.2006, n. 10311),in ipotesi di litisconsorzio necessario, quale è quello in questione a norma dell’art. 23 l. n. 990/1969, ai sensi dell’art. 2733, c. 3, c.c., la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorzi è liberamente apprezzata dal giudice, in relazione a tutti i litisconsorzi e non solo in relazione ai non confitenti.
Nella fattispecie risulta dall’impugnata sentenza che il modello cid è stato sottoscritto solo dal R. A.. Sennonché il litisconsorzio necessario sussiste solo ‘tra il proprietario del veicolo (il “responsabile” , di cui all’art. 23 l. n. 990/1969 e l’assicuratore per la r.c.a), mentre non sussiste un’ipotesi di litisconsorzio necessario tra il conducente e tale assicuratore, ovvero tra il primo ed il proprietario, a norma dell’art. 2054, c. 3, c.c., che prevede solo un’ipotesi di obbligazione solidale e , quindi, di litisconsorzio facoltativo.
Ciò comporta che nei confronti dell’assicuratore e del proprietario del veicolo R. F. le affermazioni confessorie rese dal conducente vanno liberamente apprezzate dal giudice di merito. come è avvenuto nella fattispecie, mentre esse fanno piena prova, a norma degli artt. 27332735 c.c., nei confronti del conducente confidente. Nei predetti termini va accolto il motivo di ricorso.
L’accoglimento del primo motivo di ricorso nei termini predetti comporta che nell’ambito della sola controversia tra gli attori ricorrenti ed il conducente R. A., risultino assorbiti tutti i restanti motivi di ricorso.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano l’illogicità e contraddittorietà della motivazione, avendo la sentenza ritenuto non attendibili le deposizioni testimoniali nonché contraddittorie con le versioni fornite dagli attori.
4. Il motivo è inammissibile.
Qualora, con il ricorso per Cassazione, venga dedotta l’omessa od insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l’asserita mancata o errata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali, dichiarazioni di parti, accertamenti del c.t., ecc.), è necessario, al fine di consentire i al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il ricorrente precisi mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, dato che, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, il controllo deve essere consentito alla corte di cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (Cass. 24.3.2003, n. 3158; Cass. 25.8.2003, n. 12444; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1161).
Nella fattispecie non sono state trascritte nel ricorso le deposizioni testimoniali, che si assumono erratamente valutate dal giudice di appello, con conseguente inammissibilità del motivo per violazione del principio di autosufficienza.
5. Con il terzo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 148 cod. stradale, in quanto il sinistro si era verificato, allorché l’auto dei convenuti si trovava in fase di sorpasso in prossimità di un incrocio, in violazione dell’art. 148 c.p.c..
6. Il motivo è infondato e va rigettato. Infatti il giudice di merito ha ritenuto che non fossero state accertate le modalità dell’incidente e, quindi, anche l’assunto secondo cui l’auto dei convenuti fosse in fase in sorpasso.
7. Con l’ultimo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la dell’art. 2054 c.c., in quanto, non avendo i convenuti contestato l’incidente, doveva in ogni caso ritenersi la presunzione di cui alla norma suddetta e, quindi, il concorso di colpa.
8. Il motivo è fondato.
Premesso che la causa in questione è iniziata il 28.5.1995, e quindi allorché era già in vigore l’attuale formulazione dell’art. 167 c.p.c., va osservato che le S.U. di questa Corte, con sentenza 23 gennaio 2002, n. 761, hanno chiarito che l’art. 167, 1 c., c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione in comparsa di risposta sui fatti posti dall’attore a fondamento della sua domanda, fa della non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell’oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, proprio per la ragione che l’atteggiamento difensivo delle parti, valutato alla stregua dell’esposta regola processuale, espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.
Sicché la mancata contestazione, a fronte di un onere esplicitamente imposto dal dettato legislativo, rappresenta, in positivo e dì per sé, l’adozione dì una linea incompatibile con la negazione del fatto e quindi rende inutile provarlo, perché non controverso è stato testualmente affermato che “il fatto non controverso non ha bisogno di prova, perché le parti ne hanno ‘disposto vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza”).
Ne consegue che, non avendo l’assicuratrice convenuta contestato l’incidente stradale, la ritenuta impossibilità per il giudice di accertare la responsabilità nella produzione dello stesso, avrebbe dovuto indurre all’applicazione della norma di cui all’art. 2054, c. 2, c.c.. 9.
Pertanto va accolto per quanto di ragione il ricorso.
Va cassata, in relazione, l’impugnata sentenza con rinvio, anche per le spese di questo giudizio di cassazione ad altro giudice unico del tribunale di Locri, che si uniformerà al principio di diritto esposto al punto 8.
PQM
Accoglie per quanto di ragione il ricorso.
Cassa, in relazione, l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, ad altro giudice unico del tribunale di Locri.