Corte Costituzionale Ordinanza n° 93 – Esecuzione esattoriale – Esclusione della possibilita’ di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – 27.03. 09 .

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Images: corte costituzionale.jpgGiudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse – Riscossione delle imposte – Esecuzione esattoriale – Esclusione della possibilita’ di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. – Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa – Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza – Manifesta inammissibilita’ della questione. – D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 57. – Costituzione, artt. 3 e 24. (GU n. 13 del 1-4-2009   

                                                      LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI;

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza del 24 giugno 2008 dal Giudice di pace di Marcianise nel procedimento civile vertente tra Maria Letizia e la s.p.a. Gest Line – Gruppo Equitalia, iscritta al n. 372 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale, dell’anno 2008.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella Camera di consiglio dell’11 marzo 2009 il giudice relatore Franco Gallo;
Ritenuto che, con ordinanza del 24 giugno 2008 pronunciata nel corso di un giudizio civile vertente tra Maria L e la s.p.a. Gest Line Gruppo Equitalia, il Giudice di pace di Marcianise ha proposto, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita’ dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), «nella parte in cui esclude la possibilita’ di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale»;
che il rimettente si limita ad affermare che la norma censurata si pone in contrasto con gli evocati parametri, perche’ «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni ed eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione»;
che e’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, infondata;
che la difesa erariale rileva: a) in punto di ammissibilita’, che il rimettente omette di descrivere la fattispecie al suo esame; b) in punto di merito, che – a differenza di quanto sembra sostenere il giudice a quo – la norma censurata non esclude del tutto la proponibilita’ dell’opposizione all’esecuzione da parte del debitore esecutato e lascia, quindi, spazio per un intervento giurisdizionale;
che, con memoria depositata il 20 febbraio 2009, la s.p.a. Equitalia Polis (nuova denominazione della s.p.a. Gest Line – Gruppo Equitalia) si e’ costituita fuori termine. Considerato che il rimettente dubita, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, della legittimita’ dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), «nella parte in cui esclude la possibilita’ di proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale»;
che la questione e’ manifestamente inammissibile, per omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo; che infatti il giudice a quo si limita ad affermare, in punto di non manifesta infondatezza, che la norma censurata «non permette al singolo cittadino di far valere le proprie ragioni ed eccezioni in sede di opposizione all’esecuzione», senza fornire alcun chiarimento circa il caso sottoposto al suo esame e circa la rilevanza della questione;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l’insufficiente descrizione della fattispecie impedisce, come nel caso di specie, di vagliare l’effettiva applicabilita’ della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale e, pertanto, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata, determinandone la manifesta inammissibilita’ (ex plurimis, ordinanze n. 35 del 2009, nn. 300 e 266 del 2008).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, commi 1 e 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per questi motivi

                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Marcianise con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 marzo 2009.
Il Presidente: Amirante
Il redattore: Gallo
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 27 marzo 2009.
Il direttore della cancelleria: Di Paola   

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