Ipoteca ex art. 76 L. 602/73 – cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni amministrative C.d.S. – competenza Giudice di Pace – 22.10.07. –

Images: gestline.jpg
Images: gestline.jpg
Images: gestline.jpgInteressante sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, la quale, aderendo alla “ migliore giurisprudenza”, dichiara inammissibile il ricorso avverso una iscrizione ipotecaria azionata dalla società di riscossione, relativamente alle cartelle esattoriali aventi ad oggetto sanzioni del Codice della Strada, ritenendo competente il Giudice ordinario. “Sent. n. 95 del 13 marzo 2007 (dep. il 18 aprile 2007)Il combinato disposto degli artt. 2, nella formulazione di cui alla novella del 2001, e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario è quella avente ad oggetto tributi di ogni genere e specie. Conseguentemente, ai fini della riconducibilità del provvedimento di fermo notificato al ricorrente fra gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie, deve aversi esclusivo riguardo alla natura della somma iscritta a ruolo”  

                                                    
                                     La COMMISSIONE  TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  GROSSETO SEZIONE III  

Ha emesso la seguente   sentenza   -sul ricorso n.  -depositato il 27\07\2007 -avverso ALTRO n. xxxxxx SANZIONE AMMINISTRATIVA 2005   
Proposto dal ricorrente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Difeso da Avv. xxxxxxxxxxxxxx  
contro   Soc. XXXXXXX SPA, AGENTE PER LA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI XXX  
Oggetto:  Iscrizione ipoteca. Provvedimento eseguito da XXX SPA, agente della riscossione per la Provincia di xxxxxx. 
Atto comunicato dal concessionario a mezzo raccomandata, con riferimento al fascicolo  n. xx\07xxxx\xxxx del 11\05\07. 
Previa notifica di cartelle esattoriali, inerenti ad infrazione del Codice della Strada ed ulteriore mancato pagamento di tassa automobilistica, come segue:  
a)–n. 51\05 31881373- 000 notificata il 05\11\05 Codice della Strada; 
b)–n. 51\06 878085- 000 notificata il 03\02\06 Codice della Strada; 
c)– n. 51\06 8128146- 000 notificata il 08\06\06 Codice della Strada; 
d)– n. 51\06 2659241- 000 notificata il 14\03\06 tassa automobilistica. 
Con totale di € 2.159,32, spese comprese.  
Documenti meglio riportati in atti e da aversi qui per integralmente trascritti.  
Con ricorso inoltrato, xxxxxxxxx, con gli avvocati xxxxxxx e xxxxxx, ricorreva  contro il provvedimento di iscrizione di ipoteca, eseguito dalla XXXX SPA, con causale infrazioni al Codice della Strada ed omesso pagamento di tassa automobilistica. 
Eccepiva, chiedendo: 
1. la sospensione dell’atto impugnato; 
2. ulteriormente, l’annullamento del provvedimento d’iscrizione di ipoteca. 
Si costituiva la XXXX SPA, in persona del legale rappresentante, che adduceva la carenza di giurisdizione in materia della Commissione Tributaria Provinciale, chiedendo- da parte sua- l’inammissibilità del ricorso. 

                                                                            Motivi della decisione. 

Il ricorso è parzialmente inammissibile per carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto. 
Invero, l’ art. 35, comma 26-quinquies, d.l. 223/2006, come convertito nella legge n. 248/2006, detta testualmente: “26-quinquies.
All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
 “e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”; e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni”. 
Avviene così che, tra gli atti impugnabili avanti al giudice tributario, rientrino, ulteriormente: –l’iscrizione di ipoteca; –nonché il fermo amministrativo.  
Tale legislazione ha portato sovvertimenti in dottrina e diviso anche la giurisprudenza. 
Quanto alla dottrina, gli studiosi lamentano che in seguito ad una cotale legislazione (legge Bersani): “I contrasti sorti in materia di giurisdizione sul fermo amministrativo (ed anche sull’iscrizione ipotecaria). trovano indubbiamente origine nelle ambiguità di ordine sostanziale e nelle conseguenti incertezze interpretative afferenti alla natura e alla qualificazione giuridica del provvedimento impositivo delle ganasce fiscali” E’ infatti notorio tra gli operatori del diritto che, a seconda della posizione soggettiva lesa che s’intende far valere in giudizio – segnatamente, diritto soggettivo o interesse legittimo -, sarà possibile individuare il giudice competente ad emettere la statuizione”. (S. Pane da Altalex). 
Ulteriormente, persiste tale difficoltà di “ricerca del giudice” ove il fermo e l’ipoteca assumano la veste di: –atti punitivi autonomi- per il mancato pagamento del debito- estranei quindi all’esecuzione; –atti che si connotino invece quali elementi precedenti l’esecuzione, quasi provvedimenti cautelari tesi e strutturati al fine del buon esito dell’esecuzione. 
Gli istituti variano si pongono dunque, in differenti piani sostanziali e procedurali, a seconda dell’interesse protetto e la loro ontologia sostanziale.  
Sul punto, il Collegio sostiene che in realtà, sia il fermo che l’ipoteca, tutelino diritti soggettivi e si atteggino inoltre ad atti di garanzia reale, presidianti il buon esito dell’esecuzione, come intrapresa dalla P.A., in ambito fiscale od infrattivo. (Cass SS.UU., 875\07). 
Ulteriormente, assume che fermo ed ipoteca siano meri strumenti generali. Tali, da poter essere utilizzati nelle diverse evenienze e fenomenologie dai vari giudici, cui- di volta in volta- ineriscono, in modo funzionale, per competenza e materia. 
Quanto ai soggetti passivi, gli stessi possono attivare una difesa limitata, in presenza di atti cautelari amministrativi ricorribili solo per vizi propri, ex art. 19\3° del DTL 546\92. La giurisprudenza migliore, recita: Sent. n. 95 del 13 marzo 2007 (dep. il 18 aprile 2007)  Il combinato disposto degli artt. 2, nella formulazione di cui alla novella del 2001, e 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, stabilisce che la controversia devoluta alla cognizione del giudice tributario è quella avente ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Conseguentemente, ai fini della riconducibilità del provvedimento di fermo notificato al ricorrente fra gli atti impugnabili dinnanzi alle Commissioni tributarie, deve aversi esclusivo riguardo alla natura della somma iscritta a ruolo. 
  
Deve pertanto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto avverso tale provvedimento la cui pretesa giustificatrice sia devoluta alla cognizione del giudice ordinario (nella specie, sanzioni amministrative irrogate per violazioni accertate alle disposizioni del codice della strada)  (Sent n. 242 del 18 maggio 2007 Comm. trib. prov. di Roma, Sez. VII ) 
Ciò detto, la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto, 

                                                                                      P.Q.M. 

così decide: 
A)-Dichiara inammissibile il ricorso per carenza di giurisdizione, in ordine al provvedimento d’iscrizione di ipoteca, fondantesi sulle cartelle esattoriali di cui alle lettere a)- b)- c), fondate su infrazioni al Codice della Strada; 
B)Dichiara atto non impugnabile, nel merito, il provvedimento di iscrizione di ipoteca legale fondato sulla cartella esattoriale, di cui alla lettera d) inerente a tassa di circolazione, perché provvedimento di garanzia ricorribile solo per vizi propri o per restrizione d’ipoteca, oltre il doppio. 
C)Spese compensate. 
Grosseto, 22\10\2007 
Il Presidente relatore 
(Dott. Filippo Iannitelli) 

Potrebbero interessarti anche...