Corte Costituzionale Ordinanza n° 63 – notificazione della cartella di pagamento dell’articolo ex art. 26, quarto comma, del D.P.R 29 settembre 1973, n. 602- 25.02.2011 –

Giudizio di legittimita’ costituzionale in via incidentale. Imposte e tasse – Riscossione delle imposte – Previsione che, nei casi di irreperibilita’ o rifiuto di ricevere la copia, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune – Decorrenza del termine per l’impugnativa dalla concreta conoscibilita’ dell’atto impositivo da parte del destinatario – Preclusione – Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza e di parita’ del contraddittorio, nonche’ asserita lesione del diritto di difesa – Carente descrizione della fattispecie concreta – Affermazione apodittica della rilevanza della questione – Manifesta inammissibilita’. – Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, quarto comma. – Costituzione, artt. 3, 24 e 111. (GU n. 10 del 2-3-2011

    

                                                                   LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO. Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI; ha pronunciato la seguente Ordinanza
nel giudizio di legittimita’ costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso dalla Commissione tributaria regionale della Toscana nel procedimento vertente tra Menichetti Monica e l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Empoli con ordinanza del 23 marzo 2010, iscritta al n. 228 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell’anno 2010.
Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore Paolo Maddalena.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 marzo 2010 nel corso di un giudizio tra Monica Menichetti e l’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito);
che il giudice rimettente riferisce che la Commissione tributaria provinciale di Firenze ha dichiarato inammissibile per tardivita’ il ricorso promosso dalla contribuente avverso una cartella di pagamento per omesso o carente versamento di IRPEF per l’anno 2002, in un caso nel quale la cartella di pagamento era stata notificata ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973;
che quest’ultima disposizione prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune»;
che – prosegue la Commissione tributaria regionale rimettente – il ricorso della contribuente alla Commissione tributaria provinciale era stato proposto, nella specie, nei sessanta giorni dall’effettiva conoscibilita’ dell’atto impositivo, avvenuta con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune, ma oltre i sessanta giorni dalla notifica come perfezionata ai sensi dell’art. 26 richiamato;
che, riferisce il giudice a quo, la contribuente, nel proporre appello avverso la decisione di primo grado, ha dedotto che il predetto meccanismo normativo configura una fictio iuris assoluta in ordine alla conoscibilita’ dell’atto impositivo da parte del contribuente, senza tener conto che la sua concreta conoscibilita’ puo’ essere posteriore – come avvenuto nel caso di specie – al giorno successivo a quello in cui l’avviso di deposito e’ affisso all’albo del comune, ed ha eccepito l’illegittimita’ costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente – in violazione del diritto di difesa e del principio di eguaglianza e di ragionevolezza – che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilita’, da parte del destinatario, dell’atto impositivo;
che la Commissione tributaria regionale ritiene la predetta questione non manifestamente infondata, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parita’ di trattamento delle opposte ragioni»;
che il giudice a quo ritiene «la risoluzione della predetta questione rilevante ai fini della decisione dell’appello in oggetto». Considerato che la questione di legittimita’ costituzionale ha ad oggetto l’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), il quale prevede che «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito e’ affisso nell’albo del comune»;
che, ad avviso della Commissione tributaria regionale rimettente, la disposizione impugnata violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente che i sessanta giorni previsti quale termine per l’impugnativa decorrano dalla concreta conoscibilita’, da parte del destinatario, dell’atto impositivo, «anche alla luce della sentenza n. 3 del 14 gennaio 2010 della Corte costituzionale, sussistendo, allo stato, una irragionevole sproporzione tra la tutela dell’interesse del notificante e quello del destinatario della notifica, mentre il principio del contraddittorio impone una effettiva parita’ di trattamento delle opposte ragioni»;
che l’ordinanza di rimessione presenta carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito della questione;
che il giudice a quo – premesso che la notifica e’ avvenuta ai sensi del combinato disposto degli artt. 140 cod. proc. civ. e 26, quarto comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 – si limita a riferire che il ricorso avverso la cartella di pagamento sarebbe tardivo, considerando perfezionata la notifica il giorno successivo in cui l’avviso e’ stato affisso nell’albo del comune, ma sarebbe tempestivo avendo riguardo all’effettiva conoscibilita’ dell’atto impositivo, avvenuta nella specie con la ricezione della raccomandata che avvisava del deposito dell’atto nell’albo del comune;
che il giudice rimettente – che pure invoca un intervento di questa Corte sulla disposizione denunciata, analogo a quello operato sull’art. 140 cod. proc. civ. con la sentenza n. 3 del 2010 – tralascia di considerare che la disposizione del codice di procedura civile e’ stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziche’ con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione;
che, in particolare, la Commissione tributaria – non dando gli elementi temporali di riscontro della scansione della concreta vicenda notificatoria sottoposta al suo esame – non si pone il problema della tempestivita’ o meno della impugnazione della cartella rispetto all’altro momento risultante dalla predetta sentenza di illegittimita’ costituzionale, costituito, appunto, dal decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomanda informativa, ove esso si sia compiuto anteriormente al ricevimento della stessa raccomandata;
in questo contesto, di carente descrizione della fattispecie, appare apodittica l’affermazione di rilevanza della questione «ai fini della decisione dell’appello in oggetto», senza specificazione o motivazione ulteriori; che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Per questi motivi

                                                                     LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilita’ della questione di legittimita’ costituzionale dell’art. 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Firenze con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Cosi’ deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2011. Il Presidente: De Siervo
Il redattore: Maddalena
Il cancelliere: Melatti
Depositato in cancelleria il 25 febbraio 2011
Il cancelliere: Melatti  

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